Si arricchisce il catalogo delle incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento
25 Novembre 2024
Premessa Il cantiere dell'art. 34 c.p.p. non chiude mai; ci pensa, soprattutto, un legislatore poco attento, nel momento in cui introduce nuovi meccanismi processuali, alla ricerca, all'interno dei medesimi, di situazioni che, escludendo l'imparzialità del giudice per essersi il medesimo già pronunciato nel merito della regiudicanda, ne avrebbero dovuto precludere la possibilità di partecipare al giudizio. Gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 34 c.p.p. (che tratta, nel comma 1, dell'incompatibilità con riguardo alla progressione “in verticale”, cioè della progressione lungo i gradi del processo, e, nei commi 2 e 2-bis, con riferimento allo sviluppo del processo “in orizzontale”) sono iniziati quando ancora non era decorso un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, complice il carattere tassativo delle cause di incompatibilità e la collegata impossibilità di interpretazioni estensive o di applicazioni analogiche. Interventi alimentati dalla considerazione che il regime delle incompatibilità ad adottare decisioni nel merito della regiudicanda, in breve, a giudicare, risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito (non formale, ma di contenuto) del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di attività nelle precedenti fasi del procedimento che abbiano condotto il giudice a compiere, sulla base degli elementi probatori esistenti, una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria. La questione I primi tre commi dell'art. 554-ter introducono alla questione, indicando che il giudice dell'udienza predibattimentale può:
Come è agevole rilevare, nel caso indicato nel comma 3 il giudice dell'udienza predibattimentale non può far altro che fissare la data dell'udienza dibattimentale perché il giudizio prosegua davanti a un giudice diverso. La disposizione non ammette equivoci: il giudice del dibattimento deve essere un giudice diverso dal giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale. Il legislatore “vede” l'incompatibilità, interviene imponendo che il giudice del dibattimento sia “diverso” dal giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, ma dimentica l'art. 34 che avrebbe dovuto essere arricchito da una previsione ad hoc: il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale non può (nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 3, come specificato dalla Corte costituzionale) partecipare al giudizio.
Detto questo, è inevitabile chiedersi come mai il giudice dell'udienza dibattimentale abbia potuto sollevare la questione dato che quello dell'udienza predibattimentale doveva essere un giudice diverso da lui. Il mistero è subito svelato dal giudice rimettente. Il giudice aveva tenuto l'udienza predibattimentale nei confronti di un imputato di oltraggio a pubblico ufficiale e aveva disposto, non sussistendo le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di richieste di definizioni alternative, il rinvio all'udienza dibattimentale davanti a un altro giudice. Si era, però, visto designare per l'udienza dibattimentale perché il diverso giudice incaricato era stato applicato nel frattempo presso un altro ufficio giudiziario. La questione poteva essere risolta chiedendo a chi l'aveva designato, seppure in supplenza, di incaricare altro giudice. Probabilmente non era possibile o, comunque, il giudice ha ritenuto di dovere, quale giudice dibattimentale, sollevare la questione di legittimità costituzionale. Conclusioni La Corte costituzionale è intervenuta – come si è avuto modo di dire all'inizio – anche con riguardo al comma 3 dell'art. 554-quater che detta la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Il comma 3 stabilisce, invero, che, in caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza. Si ritorna, dunque, a quanto già detto: l'art. 34 avrebbe dovuto essere arricchito da un'ulteriore previsione: il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale e pronunciato sentenza di non luogo a procedere non può (nel caso previsto dall'art. 554-quater, comma 3) partecipare al giudizio fissato a seguito di sentenza della corte di appello che, sull'appello del pubblico ministero, non ha confermato la sentenza di non luogo a procedere. Una decisione ineccepibile, dunque. D'altra parte, serve ricordare che l'art. 34, comma 2, prevede che non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, come il giudice rimettente ha osservato, «i compiti decisori del giudice dell'udienza preliminare e del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale sono identici, essendo entrambi soggetti alla medesima regola di giudizio, condensata nella formula secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 425, comma 3, e 554-ter, comma 1, c.p.p. Per concludere non resta che rinviare alla sentenza nella parte in cui (in particolare i § 4 e 5 del “considerato in diritto”) la Corte costituzionale, con la consueta maestria e i puntuali richiami alla propria giurisprudenza, illustra le ragioni che impongono, nei casi esaminati, di evitare che le valutazioni del giudice possano essere condizionate dallo svolgimento di attività nelle precedenti fasi del procedimento che abbiano implicato valutazioni contenutistiche in ordine alla consistenza dell'ipotesi accusatoria. |