Organo di controllo nella s.r.l.

Francesca Fiecconi
Chiara Palomba
13 Marzo 2018

L'art. 2477 c.c. delinea il paradigma organizzativo relativo al controllo gestionale e contabile della società a responsabilità limitata. La disposizione in esame è il risultato di una complessa evoluzione legislativa culminata nel riconoscimento della facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare indifferentemente un organo di controllo pluripersonale/collegiale ovvero monocratico. Tuttavia, in mancanza di una specifica previsione statutaria, il controllo è esercitato da un solo membro, c.d. sindaco unico.
Premessa

L'art. 2477 c.c. delinea il paradigma organizzativo relativo al controllo gestionale e contabile della società a responsabilità limitata. La disposizione in esame è il risultato di una complessa evoluzione legislativa culminata nel riconoscimento della facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare indifferentemente un organo di controllo pluripersonale/collegiale ovvero monocratico. Tuttavia, in mancanza di una specifica previsione statutaria, il controllo è esercitato da un solo membro, c.d. sindaco unico. A seguito dell'intervento legislativo ad opera dell'art. 20, comma 8, D.L. n. 91/2014 (convertito in L. n. 116/2014), in un'ottica di contenimento dei costi l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo è limitata ai casi in cui la società

a) è tenuta a redigere un bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi supera due dei limiti di cui all'art. 2435 bis, comma 1, c.c., e quindi non più riferita all'ipotesi di raggiungimento del capitale sociale della società per azioni.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti suindicati ha l'obbligo di nominare l'organo di controllo o del revisore entro i trenta giorni successivi; in caso di inadempimento, l'organo verrà nominato dal Tribunale, previa istanza di qualunque soggetto interessato. Per la nomina dell'organo di controllo, ancorché monocratico, si applicano in quanto compatibili le norme dettate in tema di s.p.a.

Bussola sottoposta ad aggiornamento autorale alla luce del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, articolato in uncorpus normativo di 391 articoli, che andrà a sostituire la legge fallimentare attualmente vigente.

L'art. 389 del succitato decreto prevede che il Codice entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione, fatta eccezione per alcune singole ipotesi previste in deroga (relativamente agli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388), la cui efficacia è stata prevista a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal giorno 16 marzo 2019. Altre singole norme, infine, prevedono un'entrata in vigore differita anche rispetto alla vacatio lunga.

Successivamente, ad opera della legislazione di emergenza Covid 19, il d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità) all'art. 5, ha disposto uno slittamento dell'entrata in vigore del Codice, posticipandolo al 1° settembre 2021.

Inquadramento

In passato, il controllo nelle società a responsabilità limitata era previsto dall'art. 2488 c.c., che limitava le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale per le sole società con un capitale superiore a un determinato ammontare.

Nell'ambito della riforma delle società di capitali intervenuta con il D.lgs. n. 6/2003, l'art. 2477 c.c., rubricato “Controllo legale dei conti” ha sostituito interamente la disciplina prevista dall'art. 2488 c.c. stabilendo, nella sua originaria formulazione, la nomina obbligatoria del collegio sindacale nel caso in cui i) il capitale sociale fosse superiore a quello minimo stabilito per la s.p.a. ovvero ii) per due esercizi consecutivi fossero stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c.

L'art. 2477 c.c. è stato oggetto di una prima modifica ad opera del D.lgs. n. 37/2004, che inseriva all'ultimo co. la statuizione secondo cui, nei casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, dovevano applicarsi le disposizioni in tema di società per azioni e, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, lo stesso collegio sindacale avrebbe esercitato anche il controllo contabile.

La norma in commento è stata successivamente emendata dal D.lgs. n. 39/2010 – emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE, inerente alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – che ne ha modificato la rubrica in “Collegio sindacale e revisione legale dei conti” disponendo l'obbligatorietà del collegio sindacale nelle ulteriori ipotesi in cui la società

a) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; o

b) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nel 2011, l'art. 2477 c.c. è stato oggetto di plurime modifiche legislative.

Dapprima l'art. 14 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) rubricava l'articolo “Sindaco e revisione legale dei conti” e introduceva la figura del sindaco unico in luogo del collegio sindacale, prevedendo inoltre la possibilità per le s.r.l. prive del collegio sindacale di redigere il bilancio semplificato. A tale previsione, l'art. 16 D.L. n. 212/2011, inseriva il comma 13 bis al succitato art. 14, a tenore del quale “nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati”.

In seguito, l'art. 35, commi 1 e 2, D.L. n. 5/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”), interveniva sul testo della norma:

i) sostituendo l'espressione “organo di controllo” a quella di “sindaco”;

ii) disponendo per le società di piccole dimensioni la composizione monocratica dell'organo di controllo, salvo diversa disposizione statutaria;

iii) stabilendo, nel caso di nomina dell'organo di controllo, l'applicazione delle norme in materia disposte per la s.p.a;

iv) abrogando la statuizione secondo cui, in assenza di una diversa indicazione dello Statuto, il collegio sindacale svolge anche la funzione di revisore legale dei conti.

Da ultimo, il D.L n. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014, ha eliminato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nell'ipotesi di raggiungimento del capitale sociale della s.p.a., limitandolo ai soli casi indicati dal comma 3.

Nella modifica della disciplina fallimentare prevista dalla L. n.155/2017, il cui disegno di legge delega ha trovato l'accoglimento prima della Camera e poi del Senato, uno dei punti di maggiore rilievo certamente riguarda le s.r.l.. Nello specifico, l'art. 14 del progetto di legge riforma in parte il codice civile, estendendo la disciplina della denuncia dei soci al tribunale - ex art. 2409 c.c. - anche alle s.r.l. prive di organo di controllo e modificando l'art. 2477 c.c., inserito nella sezione del codice riguardante l'amministrazione della società e dei controlli. A seguito della delega assegnata dal Senato al Governo, con atto n. 2681, l'onere di dotare la struttura della s.r.l. di un organo di controllo (anche monocratico) o di un revisore, sorgerà ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti, ne abbia specificatamente previsto la nomina nell'atto costitutivo; obbligatoriamente ove per due esercizi consecutivi superi anche uno dei nuovi limiti (e non più entrambi come nella formulazione pre-riforma dell'art. all'art. 2477, comma 3, lett. c) c.c. ). Il che vale a dire: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 millioni di euro (e non più 4.400.000 euro come nella formulazione attuale), ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 millioni di euro (e non più 8.800.000 euro come nella formulazione attuale); ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (e non più 50 unità come nella formulazione attuale). L'art. 14 non esaurisce qui la sua portata riformatrice, chiarendo ulteriormente che: l'obbligo per l'S.r.l. di nominare il revisore (o l'organo di controllo) viene meno quando per tre esercizi consecutivi la stessa non superi alcuno dei tre limiti dimensionali indicati al punto precedente; è affidato al Tribunale il compito di nominare il revisore (o l'organo di controllo), ove chi ne abbia interesse ovvero il curatore del Registro delle Imprese segnalino allo stesso che pur sussistendo per la s.r.l. l'onere di cui sopra, la stessa non vi abbia provveduto "entro il termine in cui l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui ai punti precedenti" (art. 2477 comma 6 c.c.). Mentre su questi ultimi punti della riforma che prevedono l'abbassamento del limite dell' obbligo dell'organo di controllo nelle S.r.l. non si pongono particolari problemi, a parte quelli relativi agli oneri economici che le imprese dovranno ulteriormente affrontare, il ritorno del controllo del Tribunale su denuncia dei soci ex art. 2409 c.c. per le S.r.l., abolito dalla riforma del 2003, suscita perplessità per gli usi strumentali che potrebbero determinarsi sul fronte giudiziario, atteso che il socio ha già la possibilità di chiedere la revoca dell'amministratore in via cautelare, ex art. 2476, comma 3, c.c., e considerato anche che, per giurisprudenza consolidata, all'interno della S.r.l. tale potere di denuncia spetta all'organo di controllo ex art. 2409, ultimo comma, c.c., se previsto. Si tratta, difatti, di un inutile rafforzamento dei poteri di controllo del socio all'interno della S.r.l quando, per definizione, il singolo socio già detiene un potere interno di ampio controllo sull'andamento dell'amministrazione della s.r.l. e sull'operato degli amministratori ex art. 2476, comma 2, c.c.

L'attività di controllo da parte del sindaco unico

Nel quadro odierno della disciplina delle s.r.l. la composizione monocratica dell'organo di controllo rappresenta il naturale precipitato dei massivi interventi legislativi sopra richiamati. Invero, dal tenore dell'articolo in esame si evince come l'impostazione codicistica originaria secondo cui, soprattutto in società di grandi dimensioni, solo un organo collegiale e pluripersonale riuscisse a garantire un effettivo ed efficace sistema di controlli sociali, appaia superata. La nomina di un organo di controllo monocratico è attualmente prevista dalla legge come modello generale, salvo diversa disposizione statutaria. Infatti, il D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012, ha esteso la possibilità di nominare un sindaco unico a prescindere dalla portata economica dell'attività sociale, eliminando la previsione introdotta dalla L. n. 183/2011 che ne consentiva la nomina limitatamente alle ipotesi di“società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro”. Il predetto intervento legislativo ha suscitato molteplici critiche da parte della dottrina.

Nello specifico, è stato infatti osservato che la possibilità di nominare un sindaco unico anche nelle società di grandi dimensioni non garantirebbe un efficace controllo rispetto alle esigenze della compagine societaria che, per converso, verrebbe assicurato solo dalla presenza di un organo pluripersonale e collegiale in grado di utilizzare le molteplici competenze e abilità richieste dall'incarico attribuito.

La previsione generale dell'organo monocratico non appare, inoltre, compatibile con alcune disposizioni in tema di collegio sindacale. È il caso, ad esempio, del dovere di riunione dei sindaci almeno ogni novanta giorni di cui all'art. 2404, comma 1, c.c . Controversa appare inoltre l'applicabilità delle disposizioni attinenti ai sindaci supplenti all'organo monocratico. In proposito, si registrano due orientamenti contrapposti. Invero, sulla scorta del tenore letterale della norma che fa riferimento all'organo costituito da “un solo membro effettivo”, un primo orientamento ritiene ammissibile la nomina di un supplente. Per contro, secondo diversa opinione, la presenza di “un solo membro effettivo” escluderebbe la presenza di un membro supplente di guisa che, nel caso di morte, decadenza o rinuncia del componente monocratico, gli amministratori dovrebbero convocare l'assemblea dei soci per deliberare in ordine alla sua sostituzione.

Pacifica appare invece la possibilità di nominare un sindaco unico da parte delle società già esistenti all'entrata in vigore della riforma legislativa, ove l'atto costitutivo contenga la previsione della composizione specifica dell'organo di controllo oppure un richiamo alla vecchia formulazione dell'art. 2477 c.c.

Nel primo caso, occorrerà modificare l'atto costitutivo prevedendo la possibilità di nominare un sindaco unico in luogo dell'organo collegiale; di contro, nel caso in cui la clausola statutaria richiami direttamente l'art. 2477 c.c., ancorché secondo la pregressa formulazione, non sarebbe necessaria alcuna modificazione, poiché il regime statutario sarebbe integrato dalla nuova disciplina legislativa. In tale ipotesi, tuttavia, non sarebbe comunque possibile procedere alla nomina di un sindaco unico qualora dallo statuto emerga chiaramente l'interesse sociale a un organo di controllo collegiale e pluripersonale.

In evidenza: è possibile inferire un interesse dei soci alla collegialità e pluripersonalità dell'organo di controllo dalle clausole statutarie che riconoscono:

  • alle minoranze il diritto di nomina di uno o più componenti, mediante voto di lista;
  • ai soci delle cooperative, ex art. 2453, commi 2 e 3 c.c., il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute, o in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, o del possesso di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi.
Le ipotesi di controllo obbligatorio

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale contenute nelle leggi speciali, l'art. 2477 comma 3 c.c. stabilisce che l'organo di controllo (o il revisore) devono necessariamente essere nominati qualora:

  • la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lett. a);
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (lett. b);
  • ovvero abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis (lett. c).

I suddetti requisiti, in particolare quelli enucleati alle lett. a) e b) potrebbero sussistere sin dalla costituzione della società, con la conseguenza che la nomina dell'organo di controllo o del revisore deve avvenire con l'atto costitutivo, in linea con il dettato dell'art. 2400 comma 1 c.c. Diversamente, qualora sussista il requisito sub c), il comma 6 dell'articolo in commento prevede che l'organo di controllo non sia nominato ab origine, bensì nel corso dell'esistenza della società dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati tali limiti.

Per quanto concerne le modalità di nomina dell'organo di controllo o del revisore, l'art. 2479, comma 2, n. 3 c.c. stabilisce la competenza inderogabile ed esclusiva dei soci, di guisa che, anche in caso di nomina obbligatoria, è possibile ricorrere a sistemi di deliberazione alternativi a quello collegiale, come il consenso espresso per iscritto o la consultazione scritta.

Controversa appare la sorte della delibera di approvazione del bilancio che, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, ometta di procedere in tal senso. Sul punto appare condivisibile l'orientamento secondo cui tale omissione sarebbe inidonea a provocare l'invalidità sopravvenuta della determinazione assembleare, atteso l'art. 2477 ult. comma c.c. prevede che l'assemblea dei soci approvante il bilancio deve provvedere alla nomina dell'organo di controllo entro trenta giorni successivi; allo spirare di tale termine alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Dibattuta è inoltre la questione inerente al venir meno dei parametri legali per la nomina dell'organo di controllo obbligatorio. In ipotesi, occorre infatti accertare se ,al verificarsi di tale situazione, l'organo decada automaticamente oppure sia necessaria una determinazione assembleare di revoca dell'incarico di controllo.

Nel silenzio della legge, sembra corretto argomentare che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligatorietà della nomina non conduca sic et simpliciter alla decadenza automatica dell'organo, con la conseguenza che il controllo verrà esercitato fino alla scadenza del mandato, salvo diversa statuizione assembleare.

L'alternativa fra organo di controllo e revisore contabile nell'ipotesi di controllo obbligatorio

Nei casi in cui il sistema di controllo interno è obbligatorio, il legislatore consente di scegliere fra la nomina di un organo di controllo o del revisore.

Sul punto, l'utilizzo della congiunzione alternativa “o” non deve tuttavia essere interpretato in senso letterale ma, piuttosto, sistematico. Invero, una rilettura coerente dell'art. 2477 c.c. con l'intero complesso normativo in tema di s.r.l. deve indurre a ritenere che l'uso della disgiuntiva “o” sia esclusivamente finalizzata a rendere facoltativa la nomina del revisore di talché, in mancanza di tale nomina, i sindaci investiti del potere di controllo sulla gestione potranno inoltre essere incaricati di un controllo di tipo contabile.

Le ipotesi di controllo facoltativo

Al di fuori dei casi sopra indicati, la società a responsabilità limitata può scegliere se prevedere o meno un organo di controllo “determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti”.

Come nel caso di nomina obbligatoria di un organo di controllo o del revisore, anche quella volontaria è demandata alla competenza inderogabile dei soci. In ordine alle modalità di attribuzione e di organizzazione del controllo volontario, appare condivisibile l'opinione che, sulla base del tenore letterale, – la norma definisce gli spazi di autonomia privata. Invero, la sostituzione del termine “sindaco” con un generico “organo di controllo” nella nuova formulazione dell'art. 2477 c.c. implicherebbe solamente la facoltà di istituire un organo monocratico o collegiale/pluripersonale, ma non potrebbe mettersi in dubbio il rinvio al ruolo del sindaco, stante il richiamo a tale figura presente nella stessa rubrica dell'articolo in commento e nell'art. 2479, comma 2, n. 3, in merito alla nomina “dei sindaci e del presidente del collegio sindacale”. Alla stregua di tale rilievi, si inferisce che il soggetto investito del potere di controllo facoltativo, non potrà al contempo essere titolare di competenze e prerogative proprie di altri organi/soggetti al fine di evitare una promiscuità nei ruoli svolti.

I soci non possono derogare alle disposizioni indispensabili all'espletamento del controllo, essendo pertanto necessario rispettare i requisiti di indipendenza e onorabilità. Inoltre, concordemente con il disposto di cui al comma 5 dell'art. 2477 c.c. in commento, devono ritenersi vincolanti anche tutti gli ulteriori requisiti richiesti in tema di collegio sindacale per le s.p.a., in quanto compatibili.

L'autonomia dei soci si declina pertanto nella scelta di limitare il controllo agli elementi gestionali o a quelli contabili con la precisazione che, in quest'ultima ipotesi, è possibile scegliere di non applicare i parametri della revisione legale dei conti indicati dal D.lgs. n. 39/2010.

Organo di controllo interno e disciplina

L'art. 2477, comma 5, c.c. dispone che, nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L'organo di controllo gode pertanto di poteri e prerogative che solo parzialmente sono riconducibili al sistema normativo delle s.r.l. .

In evidenza: norme dettate in tema di s.r.l. inerenti all'organo di controllo

  • art. 2475-ter, comma 2, c.c.: inserisce tra i soggetti di cui all'art. 2477 c.c. tra i legittimati all'impugnazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi;
  • art. 2479, comma 2 n. 3: conferisce alla competenza inderogabile dei soci la nomina dei sindaci o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • art. 2479 ter, comma 1, c.c.: riconosce al collegio sindacale la legittimazione a impugnare le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo.

Per quanto concerne invece i requisiti di nomina, deve farsi interamente riferimento alle disposizioni previste per le s.p.a.. In particolare, anche per i sindaci delle s.r.l. si ritiene applicabile il disposto di cui agli artt. 2397 e ss. c.c. attinente ai requisiti di professionalità e alle cause di ineleggibilità e decadenza.

A presidio della indipendenza e terzietà dei sindaci, l'art. 2399 c.c. stabilisce che non possano essere eletti a tale carica:

a) coloro che versano nelle condizioni descritte dall'art. 2382 c.c. in tema di amministratori (interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi);

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado con gli amministratori della società;

c) chi è legato alla società od altre società del gruppo da un rapporto di lavoro o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza.

Alla medesima ratio garantista rispondono le norme relative alla sua inamovibilità – tranne nel caso di giusta causa e previa approvazione della delibera di revoca da parte del Tribunale, sentito l'interessato, art. 2400 comma 2 c.c. – e all'invariabilità della retribuzione che, se non prevista da un'apposita clausola statutaria, dovrà essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio, secondo il disposto di cui all'art. 2402 c.c.

In caso di presenza di un collegio sindacale, esso dovrà comporsi di tre o cinque membri effettivi e dovranno essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente dovranno essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti membri dovranno essere selezionati fra gli iscritti agli albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche (art. 2397 commi 1 e 2 c.c.). Tuttavia, qualora il collegio sindacale sia investito del controllo contabile, è necessario che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 2409 bis comma 2 c.c.). Nel caso di sindaco unico, in assenza di una specifica previsione a riguardo, si ritiene applicabile la medesima statuizione, dovendo quest'ultimo essere iscritto nel registro dei revisori legali.

La carica di sindaco, oltre al caso di revoca per giusta causa, può cessare a seguito della scadenza del mandato ovvero per decadenza o rinuncia. In proposito, l'art. 2400 c.c. stabilisce che i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono una volta convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio annuale. In questo caso, è prevista l'operatività delle prorogatio dell'ufficio, in conformità al principio di continuità delle funzioni che prescrive la cessazione della carica dal momento della ricostituzione del collegio.

Il regime della prorogatio non è sicuramente applicabile in caso di morte o decadenza del sindaco, mentre controversa è la sua applicazione in ipotesi di dimissioni di tutti i sindaci o del sindaco unico. Sul punto, giova rilevare come tale situazione risulti essere speculare a quella conseguente alla scadenza del termine di durata dell'incarico, ovvero la cessazione di tutti i membri dell'organo di controllo.

La proroga automatica delle funzioni appare inoltre incompatibile con la presenza di una giusta causa di dimissioni da parte del sindaco, la quale rappresenta un diritto non sacrificabile per esigenze organizzative.

La decadenza dell'ufficio, invece, si verifica in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo alle adunanze previste (artt. 2404 comma 2 e 2405 comma 2 c.c.). La rinuncia, sulla scorta del principio di sostituzione automatica ex art. 2401 comma 1 c.c. – è sempre ammessa.

L'attività dei sindaci (o del sindaco unico)

Quanto alle funzioni dell'organo di controllo, occorre rilevare che il sindaco deve vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società (art. 2403 c.c.).

I sindaci sono pertanto deputati a verificare che la gestione dell'attività di impresa rispetti i limiti dell'oggetto sociale e risponda all'interesse della società. Essi devono vigilare sulle scelte poste in essere dagli amministratori assistendo alle loro adunanze ed espletando attività ispettive e di controllo. Ai sensi dell'art. 2403 bis c.c., i sindaci possono chiedere in qualunque momento agli amministratori notizie sull'andamento di determinate operazioni o affari sociali afferenti anche a società controllate, avvalendosi all'uopo di propri dipendenti e ausiliari. Essi, inoltre, possono scambiarsi informazioni con i soggetti incaricati della revisione legale dei conti (art. 2409 septies c.c.).

In evidenza: ulteriori funzioni poteri dei sindaci (o del sindaco unico):

  • controllo contabile (art. 2477 c.c.);
  • convocazione dell'assemblea dei soci qualora ravvisi nell'espletamento dell'incarico fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c.);
  • compimento degli atti di ordinaria amministrazione e convocazione d'urgenza dell'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio di amministrazione, qualora questi siano venuti a cessare (art. 2386 c.c.).
  • raccolta delle denunce da parte dei singoli soci in ordine a fatti censurabili e indagine su di essi (art. 2408 c.c.).
  • denuncia al tribunale il fondato sospetto di danni potenziali alla società commessi da parte degli amministratori (art. 2409, comma 5, c.c.). Secondo l'opinione dominante, il rinvio alla disciplina relativa alle società azionarie vale solo in caso di obbligatoria presenza dell'organo di controllo, imponendosi in tal caso una traslazione completa della disciplina dettata per il collegio sindacale.

Rispetto a quanto accade nelle società a partecipazione azionaria, va evidenziato che l'attività di controllo esercitata dai sindaci (o dal sindaco) all'intero delle s.r.l. non è esclusiva, in quanto i soci non amministratori possono chiedere notizie sullo svolgimento di affari sociali e consultare i documenti e i libri sociali ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c.

La responsabilità dell'organo di controllo

In base al disposto di cui all'art. 2407 c.c., i soggetti incaricati dell'attività di controllo devono adempiere ai propri doveri con la diligenza e la professionalità necessari all'espletamento dell'incarico; essi, inoltre, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono tenuti al segreto su fatti o documenti di cui vengono a conoscenza in ragione del loro ufficio.

I sindaci sono responsabili, in solido con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe verificato se avessero vigilato in conformità agli obblighi derivanti dal loro incarico (art. 2407, comma 2, c.c.).

La responsabilità del sindaco è per fatto proprio, di talché esso risponde solo nel caso in cui siano stati violati gli obblighi di vigilanza e venga dimostrato il nesso eziologico tra la violazione de qua e la produzione del danno-conseguenza derivante dall'attività di mala gestio degli amministratori.

L'azione sociale nei confronti dei sindaci è esercitabile, sulla scorta di un'applicazione analogica dell'art. 2476, comma 3, c.c., dietro iniziativa del singolo socio.

Riferimenti

Normativi

  • Artt. 2407, 2409, 2477 c.c.
  • Art. 14, L. n. 155/2017
Sommario