Breve commento ai principali aspetti penalistici della riforma del codice della strada

25 Novembre 2024

Livelli troppo elevati di incidentalità hanno spinto all'ennesima modifica del codice della strada. La motivazione è contenuta nella Relazione al Ddl n. 1086 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Cds, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che ha avuto il 20 novembre 2024 il via libera definitivo da parte del Senato (con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto), dopo l'approvazione della Camera.

Premessa

Il 39,7% dei sinistri avviene per “distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata”; mentre lo “stato di ebbrezza o di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti” producono rispettivamente il 9,7% e il 3,2% dei sinistri.

Il provvedimento si compone di 36 articoli, suddivisi in 5 titoli e 9 capi, articolandosi in due sezioni: la prima è dedicata alle modifiche specifiche al Codice della Strada (Titoli I, III e IV) e alla normativa extra-codice, in particolare per la regolamentazione della micromobilità; la seconda riguarda, invece, una delega al Governo per la revisione del sistema normativo in materia di motorizzazione e circolazione stradale.

La delega prevede anche che, per alcune materie tecniche soggette a frequenti aggiornamenti, eventuali modifiche e perfezionamenti possano essere apportati direttamente dall'esecutivo.

I primi articoli si occupano della riforma del diritto penale stradale.

Le nuove disposizioni mirano a inasprire le sanzioni per comportamenti pericolosi e a prevenire incidenti gravi o mortali.

Omicidio stradale e lesioni gravi o gravissime

Il ddl modifica significativamente gli articoli 589-bis e 590-bis c.p., aumentando le pene per chi guida in condizioni di alterazione da alcol o stupefacenti.

Invero, con l'intento di operare un coordinamento con le precedenti modifiche, la riforma opera anche sui delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. La pena prevista per l'ipotesi base di entrambe le disposizioni è estesa quando l'evento letale o lesivo, conseguente a un incidente stradale, sia derivato dall'abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze. In relazione all'ipotesi più grave, di entrambi gli articoli, invece, data la natura di reato causalmente orientato della fattispecie, nel mantenere il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, viene eliminato il richiamo all'art. 187 C.d.S. Ne deriva una difformità di verifica della condotta tra codice penale e codice della strada: per rispondere del delitto di evento contro la vita o l'incolumità individuale, non sarà sufficiente l'integrazione della contravvenzione di pericolo contro l'incolumità pubblica, ma si dovrà continuare a dimostrare anche l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente.

In particolare, per l'omicidio stradale, la reclusione passa da un minimo di 8 anni a un massimo di 12 anni quando la morte di una persona è causata da guida in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Per le lesioni personali stradali: --a) da 3 a 5 anni di reclusione per lesioni gravi; --b) da 4 a 7 anni di reclusione per lesioni gravissime.

Questi inasprimenti rispondono all'esigenza di maggiore tutela delle vittime e al contrasto di comportamenti alla guida considerati particolarmente pericolosi.

Abbandono di animali e incidenti stradali

Sono state introdotte due modifiche alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. 

Al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, viene aggiunto un periodo che introduce un'aggravante speciale con aumento di un terzo della pena, quando l'abbandono di animali domestici avvenga “su strada o nelle relative pertinenze”. All'accertamento del reato consegue, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

Qualora l'abbandono metta in pericolo altri utenti della strada, le sanzioni saranno quelle previste per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime; sono previste le sanzioni accessorie, con sospensione della patente per un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno.

Pertanto, in caso di omicidio e lesioni da abbandono: se l'abbandono di un animale causa un incidente con morte o lesioni personali, le pene previste per l'omicidio stradale e le lesioni gravi o gravissime si applicano anche al responsabile dell'abbandono.

Il contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e di stupefacenti

La novella prevede anche misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol (prevedendo anche l'installazione dell'alcolock) e di stupefacenti (il reato scatta a prescindere dalla verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze). Il disegno di legge dunque modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata per chi si mette alla guida senza essere lucido.

In particolare per la guida in stato di ebbrezza, il legislatore ha risposto con la tolleranza zero: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente.

Nell'art. 186 C.d.S. vengono introdotti due ulteriori commi supplementari al comma 9.  Sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) sono apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso: n. 68, “Niente alcool”, in qualunque quantitativo; n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla norma EN 50436”, che impedisce l'avviamento del motore.

La prescrizione permane per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità del reato, salvo l'eventuale maggior durata imposta dalla commissione medica locale. Conseguentemente è previsto l'aumento di un terzo delle sanzioni previste nei confronti del conducente titolare di patente gravata dai codici unionali 68 e 69. Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso in cui il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0 - di cui al nuovo comma 3-ter dell'art. 125 C.d.S. - venga alterato o manomesso. 

Pertanto, tra le sanzioni c'è anche l'obbligo di installare sulla macchina l'alcolock, un dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

In particolare, il ddl introduce il ricorso obbligatorio ai dispositivi alcolock, che impediscono l'avvio del motore in caso di rilevazione di alcol nel conducente. Chi è condannato per guida in stato di ebbrezza grave vedrà imposta questa limitazione sulla propria patente per almeno: --a) 2 anni per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l; --b) 3 anni per tasso superiore a 1,5 g/l.

In caso di manomissione o alterazione del dispositivo, le sanzioni vengono raddoppiate.

Anche per la guida sotto stupefacenti, la risposta punitiva è particolarmente pesante: chi viene trovato alla guida drogato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni.

In particolare, all'art. 187 C.d.S. vengono apportate numerose modifiche. Al fine di superare l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo, è soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, di talché il reato diventa guida “dopo” l'assunzione di sostanze stupefacenti. Previste nuove modalità di accertamento del reato da parte degli organi di polizia stradale che possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati. Confermata la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo. Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti. Ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni. Sono, poi, previste specifiche misure a carico dei conducenti non titolari di patente. Infatti, il conducente infra-ventunenne, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non può conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida prima del compimento di 24 anni. Inoltre, quando i medesimi reati siano commessi da persona che non sia “munita” di patente, si applica: --a) in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente per un periodo da 1 a 2 anni; --b) all'esito del giudizio, il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all'accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la revoca.

Inoltre, nel delineare un percorso di verifica dell'idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, si prevede che, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, la validità della patente non possa essere confermata, la prima volta, per più di 1 anno, la seconda volta, per più di 3 anni e, dalla terza volta in poi, per più di 5 anni.  Infine, si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto dispone anche la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione.

Sospensione breve della patente

Viene introdotta la sospensione breve della patente a seguito di una serie di infrazioni gravi (come la guida contromano) e in relazione al 'patrimonio' dei punti ancora disponibili. Nel nuovo regime sotto i 20 punti non vi è più soltanto l'ulteriore decurtazione del punteggio ma viene irrogata anche la sanzione della c.d. sospensione breve della patente. Vengono poi inasprite le sanzioni, con il prolungamento del periodo di sospensione della patente, nei confronti dell'utilizzo alla guida di smartphone o altri dispositivi.

In deroga alla disciplina ordinaria, la sospensione breve della patente, che deriva come conseguenza automatica della violazione, è applicata direttamente dall'agente accertatore che, all'esito della contestazione immediata dell'illecito, provvede al suo ritiro, con conservazione presso il comando, e che la provvede alla restituzione al termine del periodo previsto. La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente è punita al pari dell'omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria. Infine, la sospensione breve risulta applicabile solo se, per la violazione rientrante nel cluster di riferimento, non sia già prevista, come conseguenza dell'eventuale reiterazione del biennio, l'applicazione della sospensione ordinaria; di talché, in caso di concorso delle due sanzioni, trova applicazione la sola sospensione in via ordinaria.

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