Recupero dell’IVA in caso di liquidazione giudiziale dell’accollanteFonte: Risposta n. 235_2024.pdf
17 Dicembre 2024
Si riassume brevemente il caso. La società Gamma ha dei debiti verso la società Alfa. La società Beta si accolla i debiti. Beta non assolve agli impegni assunti e, il tribunale, su istanza di Alfa, ne dichiara la liquidazione giudiziale, al cui passivo Alfa insinua il proprio credito. Alfa ha chiesto all'Agenzia delle Entrate quale sia la procedura corretta per il recupero dell'IVA correlata al credito commerciale vantato verso Beta. L'AdE chiarisce, innanzitutto, che l'istante non può emettere alcuna nota di variazione, ai sensi dell'art. 26 del decreto IVA (d.p.r. n. 633/1972), nei confronti dell'accollante, stante la sua posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari, a nulla rilevando l'apertura della liquidazione giudiziale. Viene richiamato un principio di diritto già espresso dall'Agenzia – n. 4 del 9 febbraio 2019 - concernente i limiti all'emissione della nota di variazione nell'ambito di un concordato preventivo in continuità con assuntore e liberazione del debitore, cui segue il fallimento dell'assuntore. In quell'occasione, l'Agenzia aveva affermato che « Dalla posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari deriva l'impossibilità per l'assuntore, anche se inadempiente o fallito, di essere destinatario delle note di variazione ai fini IVA, sia quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato da destinare al debitore originario, sia quelle riferibili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale, in caso di fallimento, il creditore potrebbe essersi insinuato. L'IVA relativa al debito concordatario non corrisposto dall'assuntore fallito, non recuperabile mediante le note di variazione, può, invece, essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 1, del decreto IVA». Mutatis mutandis, nel caso di specie il soggetto terzo è l'accollante ex art. 1273 c.c. ai sensi del quale, con la stipula dell'atto di accollo con liberazione del debitore originario si determina la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio per mutamento del soggetto obbligato. Pertanto, conclude l'AdE: «nell'assunto, non verificabile, che l'atto di accollo di cui si discute abbia liberato l'originario debitore, l'istante potrà recuperare l'imposta relativa al credito rimasto insoluto tramite richiesta di rimborso ex articolo 30ter del decreto IVA, entro il termine di due anni dal giorno in cui si verificherà il presupposto per la restituzione, ossia dalla data in cui sarà definitivo il piano di riparto dell'attivo della liquidazione giudiziale dell'accollante ovvero, in assenza di un piano, dalla data di chiusura della suddetta procedura. Affinché sia rispettata la neutralità dell'IVA ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa, infatti, durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, l'istante dovrà fornire prova all'Ufficio competente di non aver recuperato l'IVA nell'ambito della liquidazione giudiziale, prova che potrà essere resa solo a conclusione della procedura medesima». |