Fusione della casa madre con altra società estera: il principio dell'Agenzia delle Entrate
20 Gennaio 2025
Con tale principio di diritto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vicende che riguardano l'attività d'impresa (variazione e cessazione), costituiscono oggetto di apposita dichiarazione. Ne deriva che «per tutti i soggetti (residenti e non), la fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata implica l'impossibilità di proseguire l'attività con la partita IVA di tale soggetto — sia esso residente ovvero la stabile organizzazione di un non residente — il quale, sotto questo profilo, si estingue al pari del proprio identificativo fiscale, recando la necessità per l'incorporante non residente di una nuova attribuzione/identificazione per operare in Italia. La costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente». Bussole di inquadramento |