Tributario
Sonia Pucci
25 Giugno 2015

L'art. 43 del Codice Civile, nel definire i concetti di residenza e domicilio, descrive quest'ultimo come il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi“.Il concetto di domicilio fiscale (ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi), invece, viene chiarito dal D.P.R. n. 600/1973, il quale all'art. 58 disciplina il domicilio fiscale distinguendo tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, e all'art. 59 stabilisce il potere dell'Amministrazione Finanziaria di fissare il domicilio fiscale in deroga a quanto stabilito dall'art. 58.
Inqudaramento

L'art. 43 del Codice Civile, nel definire i concetti di residenza e domicilio, descrive quest'ultimo come il luogo in cui la personaha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi“.

Il concetto di domicilio fiscale (ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi), invece, viene chiarito dal D.P.R. 600/1973, il quale all'art. 58 disciplina il domicilio fiscale distinguendo tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, e all'art. 59 stabilisce il potere dell'Amministrazione Finanziaria di fissare il domicilio fiscale in deroga a quanto stabilito dall'art. 58.

Il domicilio fiscale deve essere indicato in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari.

Stabilire con esattezza il domicilio fiscale è molto importante, in quanto da questo dipende la determinazione del luogo dove deve essere presentata la dichiarazione di imposta, nonché dell'ufficio legittimato a gestire il rapporto impositivo; ed anche, individuare la commissione tributaria territorialmente competente per eventuali controversie.

Secondo l'art. 58 del D.P.R. 600/1973, il domicilio fiscale viene identificato:

• per le persone fisiche residenti in Italia, nel comune in cui risiedono;

• per le persone fisiche non residenti in Italia nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato; i cittadini italiani che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di ultima residenza;

• per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, la sede secondaria o una stabile organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Il luogo del domicilio

Secondo l'art. 58 del D.P.R. 600/1973, il domicilio fiscale viene identificato:

  • per le persone fisiche residenti in Italia, nel comune in cui risiedono;
  • per le persone fisiche non residenti in Italia, nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato;
  • per i cittadini italiani per i quali opera la presunzione di cui all'art. 2, c. 2-bis del TUIR, nel comune italiano di ultima residenza. In base al c. 2-bis si considerano residenti nel Territorio dello Stato, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che si sono trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata come individuati nel D.M. 4 maggio 1999.
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, la sede secondaria o una stabile organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Il citato art. 58, valevole ai fini delle imposte sui redditi, è applicabile anche per stabilire il domicilio ai fini Iva, per espresso richiamo dell'art. 40 del D.P.R. n. 633/72.

La corretta individuazione del domicilio fiscale assume rilevanza, in quanto determina anche l'ufficio competente per l'accertamento e il luogo in cui gli atti devono essere notificati.

Variazione del domicilio fiscale

Tuttavia, è possibile stabilire il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello previsto dalla normativa, come sopra specificato.

In particolare, la variazione del domicilio fiscale può avvenire all'interno dello Stato italiano, oppure all'estero (o viceversa).

Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, come disciplinato dal comma 5 dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate le cause.

Ancora, può accadere che l'Amministrazione finanziaria, tramite provvedimento motivato e notificato alla persona interessata, in deroga a quanto disposto dell'articolo 58, stabilisca il domicilio fiscale del soggetto nel comune dove lo stesso svolge l'attività principale in modo continuativo oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. La stessa amministrazione finanziaria, inoltre, può consentire al contribuente che presenta una richiesta motivata, di eleggere il suo domicilio fiscale in un comune diverso da quello in cui risiede.

Esiste, inoltre, un'ulteriore possibilità da parte del contribuente, di stabilire il proprio domicilio in un luogo diverso da quello in cui ha la residenza, quando si verificano particolari circostanze.

Nel caso in cui lo spostamento del domicilio avviene nell'ambito della stessa provincia, il contribuente deve presentare una istanza motivata con le “particolari circostanze”, all'intendente di finanza (organo competente a fissare il nuovo luogo di domicilio a norma dell'articolo 59, comma 2, del DPR 600/1973).

Se, invece, lo spostamento del domicilio fiscale avviene nell'ambito di una provincia diversa, il contribuente dovrà presentare la motivata istanza direttamente al Ministero delle Finanze.

Nel caso di domicilio fiscale stabilito con atto dell'amministrazione finanziaria, la variazione ha efficacia dall'anno successivo a quello in cui il cambiamento è stato comunicato al contribuente.

Domicilio fiscale e Imposte addizionale regionale e comunale all'IRPEF

L'esatta individuazione del domicilio fiscale è rilevante altresì al fine dell'individuazione delle aliquote delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF da applicare alle persone fisiche obbligate a tali imposte, visto che variano da regione a regione e da comune a comune.

Anche in questo caso, le istruzioni del modello REDDITI Persone fisiche, riprende il criterio generale di domicilio fiscale, secondo il quale, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte; quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014, l'addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 1° gennaio e, non più quello al 31 dicembre (il D. Lgs. n. 175/2014 ha uniformato le date per il calcolo delle addizionali).

Domicilio fiscale e notifica degli atti tributari

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, deve avvenire presso il domicilio fiscale di quest'ultimo, così come individuato con i criteri sopra descritti, reso noto all'Ufficio tributario con le eventuali variazioni.

Qualora il contribuente non abbia adempiuto all'onere di comunicare l'eventuale variazione del domicilio fiscale, l'Ufficio è legittimato a procedere le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all'art. 60, comma 1 lett. e, D.P.R. 600/1973.

Questo criterio generale viene applicato anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per le quali la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale.

Qualora non sia possibile eseguire la notificazione presso la sede sociale della società, si applica il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, altrimenti si ritorna al criterio generale.

Il D.L. n. 193/2016 (art. 7-quater, co. 6-7) ha introdotto un'importante novità in tema di notificazione degli atti tributari, aggiungendo un altro comma all'art. 60 del D.P.R. n. 600/73.

A partire dal 1° luglio 2017, la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può avvenire tramite PEC, qualora lo stesso sia: imprenditore individuale, società o professionista iscritto in albi o elenchi speciali istituiti con legge.

L'indirizzo PEC a cui sarà effettuata la comunicazione è quello che risulta dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Ini-PEC). Inoltre, anche i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo PEC possono richiedere all'Amministrazione finanziaria che le comunicazioni a lui destinate vengano eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato tramite il modello approvato con il provv. 28 giugno 2017.

In evidenza: Comunicazione obbligatoria per cambiare il domicilio fiscale

L'art. 38 del D. L. n. 78/2010, modificando l'art. 60 del D.P.R. 600 del 1973, ha formulato delle nuove modalità per eleggere un differente domicilio fiscale per la notifica degli atti e degli avvisi, tramite la presentazione di una comunicazione attraverso un modello reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, approvato con provvedimento del 2 novembre 2011, abbandonando quindi il precedente sistema attraverso la dichiarazione dei redditi.

Tale comunicazione è divenuta obbligatoria a partire dal 2 gennaio 2012 per tutti i contribuenti, sia residenti in Italia che all'Estero, che hanno intenzione di cambiare il domicilio fiscale, comunicandone uno nuovo diverso dal proprio, dove ricevere gli atti e le notifiche dell'Amministrazione Finanziaria, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale.

Il nuovo modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, può essere spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, oppure trasmesso per via telematica, direttamente dal contribuente, utilizzando l'applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia, o avvalendosi di intermediari abilitati.

Il domicilio del fallito

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 delle Legge fallimentare, l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento nonché gli amministratori ed i liquidatori, di società o enti soggetti alla procedura di fallimento, devono comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. La violazione degli obblighi relativi alla comunicazione del cambiamento di residenza è punito con la reclusione da 6 a 18 mesi, se invece il fatto è avvenuto per colpa la reclusione può essere fino ad un anno.

Il domicilio fiscale nella Convenzione OCSE

Il domicilio fiscale è anche uno dei criteri utilizzati per determinare la residenza di un contribuente ai fini dell'applicazione della Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

In particolare, per individuare lo Stato di residenza e, quindi, quello di tassazione, si deve far riferimento, solitamente, all'art. 4 della Convenzione che l'Italia ha stipulato con lo Stato estero con il quale si viene a creare una doppia imposizione fiscale. In base al citato art. 4, un soggetto si considera residente in base alla residenza, al domicilio o alla sede della sua direzione, al suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Qualora in base ai precedenti criteri, il contribuente si considera residente in entrambi gli Stati, si deve ricorrere alle tie-break rules, individuate solitamente nel paragrafo 2 dell'art. 4 della Convenzione (abitazione permanente, dimora abituale, nazionalità, accordo tra Stati).

Riferimenti

Normativi

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ( collegato alla Legge di Bilancio 2017)
  • D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
  • Art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244
  • Artt. 58, 59 e 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • Art. 35, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Artt. 43 e 47 c.c.
  • D.M. 4 maggio 1999

Giurisprudenza

  • Corte Cost., 19 novembre 2012, n. 258
  • Cass. civ., sez. trib., 30 maggio 2012, n. 8637
  • Cass. civ., sez. trib., 4 aprile 2001, n. 4997
  • Cass. civ., sez. I, 26 aprile 1999, n. 4150

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 29 luglio 2011, n. 37/E
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 ottobre 2003
  • Ministero dell'Economia e Finanze, Circolare 28 febbraio 2002, n. 22/E
  • Direzione centrale delle Entrate, Circolare 3 giugno 1994, n. 77

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