Sia in dottrina (Montesano L., Arieta G., Diritto processuale civile, Torino 2000, IV, 389; Danovi F., R. dir. Proc. Civ. 2001, 293) che in giurisprudenza si ammette la configurabilità della simulazione degli accordi di omologa, in quanto negozio di diritto familiare, soggetto alla disciplina generale del negozio giuridico; in giurisprudenza, oltre alla revoca, si ammette la deducibilità dei vizi del consenso (v. Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26202).
In particolare, per quanto attiene alla simulazione, la S.C. ha ritenuto che gli accordi patrimoniali conclusi tra coniugi in occasione della separazione consensuale, con i quali si costituiscano, modifichino o estinguano rapporti non direttamente collegati al matrimonio, per quanto trasfusi nel verbale di separazione omologato, sono impugnabili per simulazione (v. Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2019, n. 21839).
Di contro, l'accordo di separazione dei coniugi omologato non è impugnabile per simulazione poiché l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (v. Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2014, n. 19319).
Anche recentemente i giudici di legittimità hanno rimarcato che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili: mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta (Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2022, n. 24687).
Sul piano processuale, vizi della volontà e simulazione possono essere fatti valere esclusivamente mediante giudizio ordinario, e resta esclusa la possibilità di dedurli nel giudizio di modifica delle condizioni (v. Cass. civ., sez. I, 17/06/2009, n. 14093; Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2008, n. 7450), in quanto in questo caso manca un presupposto essenziale del procedimento di modifica, non essendovi alcuna sopravvenienza di fatti nuovi (v. Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321, Giust. civ. 2008, 5, 1198; Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2008, n. 7450).
È possibile la modifica della separazione consensuale omologata (si veda Bussola: modifica delle condizioni della separazione e del divorzio),
Gli accordi di separazione, ove lesivi, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, sono suscettibili di azione revocatoria (v. Cass. civ. sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516).
In particolare, l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria (Cass. Civ., sez. III, 15 aprile 2019, n. 10443) e fallimentare (Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2021, n. 14049), non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.