Tributario

IVA comunitaria

05 Febbraio 2015

Derogando al principio generale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, che prevede la tassazione del bene da parte del cedente all'origine, negli scambi intracomunitar, vige un regime provvisorio che prevede il pagamento dell'imposta nel paese di destinazione realizzato mediante il meccanismo del reverse charge. Si parla di regime provvisorio in quanto quello definitivo dovrebbe prevedere l'applicazione dell'IVA del paese del cedente il bene e la possibilità per l'acquirente residente in altro paese comunitario di dedurre tale IVA da quella da versare al proprio erario. Gli Stati dovrebbero poi, grazie ad un sistema efficiente di armonizzazione, poter regolare fra di loro le partite di debito/credito.
Inquadramento

Nell'ambito del progetto di unificazione europea immaginato dai paesi firmatari (Roma 1957), l'idea era quella di creare un mercato unico ove potessero liberamente circolare beni, servizi, persone e capitali. Il 1° gennaio 1993 segna un passo decisivo in questa direzione infatti, vengono abolite le dogane interne e vengono introdotte regole comuni a tutti gli stati facenti parte della comunità europea, al fine di regolamentare gli scambi intracomunitari. Tant'è vero che, da quel momento in poi, in ambito comunitario non si parla più di importazioni ed esportazioni, ma di acquisti intracomunitari e di cessioni intracomunitarie.

In estrema sintesi, derogando al principio generale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto che prevede la tassazione del bene da parte del cedente all'origine, negli scambi intracomunitari, vige un regime provvisorio che prevede il pagamento dell'imposta nel paese di destinazione realizzato mediante il meccanismo del reverse charge. Si parla di regime provvisorio in quanto, quello definitivo dovrebbe prevedere l'applicazione dell'iva del paese del cedente il bene e la possibilità per l'acquirente residente in altro paese comunitario di dedurre tale iva da quella da versare al proprio erario. Gli Stati dovrebbero poi, grazie ad un sistema efficiente di armonizzazione, poter regolare fra di loro le partite di debito/credito.

Scambi comunitari: regola generale e regime provvisorio

Dal 1° gennaio 1993, in deroga al sistema generale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto che, prevede la tassazione del bene da parte del cedente all'origine, negli scambi intracomunitari vige un regime provvisorio che, prevede il pagamento dell'imposta nel paese di destinazione, mediante il meccanismo del “reverse charge”.

Si parla di regime provvisorio poiché, il sistema definitivo degli scambi intracomunitari, dovrebbe prevedere un meccanismo in base al quale: un operatore applica nelle cessioni intracomunitarie l'iva del proprio paese, e, detrae negli acquisti intracomunitari l'iva applicata dal fornitore nel suo paese di origine; gli Stati membri, successivamente e tramite un meccanismo di compensazione efficiente, dovrebbero poter regolarizzare tra di loro le reciproche posizioni di debito/credito IVA. Ma, poiché questo funzionamento implica un'armonizzazione tra i vari paesi membri, a “tutto tondo”, per ora è ancora vigente il regime provvisorio che prevede, tramite il reverse-charge, l'assolvimento dell'imposta nel paese di destinazione.

Acquisti Intracomunitari

Per gli acquisti intracomunitari l'art. 38 del D.L. 331/93 stabilisce la regola in base alla quale: “L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato”.

Affinché si possa definire tale, un acquisto intracomunitario è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente questi tre presupposti:

  1. PRESUPPOSTO OGGETTIVO: l'operazione deve essere a titolo oneroso e deve determinare l'acquisizione della proprietà di un bene o di altro diritto reale sul bene. Restano esclusi pertanto gli acquisti a titolo gratuito;
  1. PRESUPPOSTO TERRITORIALE: l'operazione deve prevedere il materiale trasferimento del bene da altro paese comunitario all'Italia;
  1. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: entrambi gli operatori (cedente e acquirente) devono possedere lo status di operatori economici, ossia devono essere soggetti passivi d'imposta nei due differenti Paesi comunitari e devono essere lì identificati. L'acquirente può essere un residente nel territorio italiano oppure una stabile organizzazione di un soggetto non residente o, infine, un altro soggetto comunitario identificato in Italia.

In evidenza:

La disciplina relativa agli acquisti intracomunitari non si applica alle cessioni di beni immobili poiché carenti del presupposto territoriale né alle cessioni nei confronti di privati consumatori, carenti del presupposto soggettivo, per i quali l'imposta viene applicata nel Paese di origine fatta eccezione per alcuni beni.

Regole particolari nell'ambito degli acquisti intracomunitari - Esistono alcune transazioni che, pur non avendo le caratteristiche sopra richieste o pur avendole sono rispettivamente incluse o escluse dalla normativa di cui agli acquisti intracomunitari.

  • Beni introdotti in conto proprio da un soggetto intracomunitario: se un operatore economico (soggetto passivo Iva) comunitario introduce in Italia beni per esigenza della sua impresa, a qualsiasi titolo diverso dalla cessione anche se provenienti da altra impresa, questa transazione configura un acquisto intracomunitario. In quanto tale l'Iva deve essere assolta in Italia quindi, il soggetto, se non dispone di partita iva italiana deve dotarsi di un rappresentante fiscale in Italia oppure identificarsi direttamente, per assolvere gli obblighi previsti.
  • Acquisti intracomunitari non soggetti: alcuni acquisti, pur presentando tutte le caratteristiche per essere considerati intracomunitari non sono soggetti alla normativa in esame. Questi casi sono elencati nella tabella che segue:

Beni inviati in lavorazione in Italia

Beni introdotti in Italia ma oggetto di manipolazione e perfezionamento e poi successivamente rispediti al committente o ad altro soggetto residente fuori dal territorio italiano.

Beni strumentali

Beni strumentali temporaneamente introdotti in Italia per essere utilizzati nell'esecuzione di prestazioni di servizi da parte del soggetto comunitario che li ha introdotti in Italia.

Temporanea importazione

Beni introdotti temporaneamente in Italia ad esempio per l'allestimento di fiere o mostre o altro. La permanenza non può essere superiore ai 24 mesi.

Cessioni da parte di operatore comunitario esonerato nel suo Paese

Beni ceduti da operatore comunitario esonerato è il caso ad esempio delle piccole imprese.

Beni comunitari da installare in Italia

Si tratta di quei beni che dopo essere stati introdotti in Italia vengono poi ceduti sempre in Italia, dopo essere stati installati e montati dal fornitore comunitario. Viene trattato come un acquisto interno ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. 633/72.

Cessioni Intracomunitarie non imponibili

Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93: “Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 …”.

Al pari di quanto già detto per gli acquisti intracomunitari affinché si realizzi una cessione comunitaria devono coesistere i presupposti:

  1. PRESUPPOSTO OGGETTIVO: l'operazione deve essere a titolo oneroso e deve determinare la cessione della proprietà di un bene o di altro diritto reale sul bene. Restano escluse pertanto le cessioni a titolo gratuito;
  1. PRESUPPOSTO TERRITORIALE: l'operazione deve prevedere il materiale trasferimento del bene da altro paese comunitario all'Italia;
  1. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: entrambi gli operatori (cedente e acquirente) devono possedere lo status di operatori economici, ossia devono essere soggetti passivi d'imposta nei due differenti Paesi comunitari e devono essere lì identificati.

Anche per le cessioni intracomunitarie esistono delle particolarità con riferimento a talune operazioni, come ad esempio: cessioni effettuate nei confronti di agricoltori esonerati, soggetti comunitari che effettuano solo operazioni esenti, mezzi di trasporto nuovi, beni venduti a distanza ecc…

In evidenza:

Si noti che le cessioni intracomunitarie pur non essendo esportazioni, ai fini della qualifica di esportatore abituale del soggetto che le pone in essere, sono considerate ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/1972 operazioni non imponibili.

La prova dell'avvenuta cessione in ambito comunitario, a differenza di quanto avviene per le esportazioni che fanno dogana, non è soggetta a regole standardizzate in tutti i Paesi. In Italia secondo quanto evidenziato nella risoluzione n. 345/E del 28.11.2007: “… al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro Paese comunitario occorra conservare per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti: la fattura di vendita all'acquirente comunitario, emessa ai sensi del citato art. 41 del D.L. n. 331 del 1993; gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate; un documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta; rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce”.
La documentazione di cui sopra, sempre secondo quanto chiarito nella risoluzione in argomento, va conservata entro i limiti temporali dell'attività di accertamento previsti in materia di IVA, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate, o, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa presentazione della stessa.

Novità introdotte dal primo gennaio 2013: momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari

Le regole per la definizione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie ossia del momento nel quale l'Iva diviene esigibile, sono disciplinate nell'art. 39 del D.L. n. 331/93, articolo interamente revisionato a far data dal 1° gennaio 2013.

In particolare tale momento coincide con:

  1. l'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna;
  2. se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato sopra è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura;
  3. per le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
Scritture contabili

A livello contabile le scritture in partita doppia saranno:

Cessione intracomunitaria

SP

CE

Clienti

a

Merci c/vendite

1.000,00

1.000,00

Cessione intracomunitaria XXX

Acquisto intracomunitario

CE

SP

SP

SP

CE

Diversi

Acquisti

Iva su acquisti CEE

a

Diversi

Fornitore comunitario

Iva su acquisti CEE

700,00

147,00

847,00

700,00

147,00

Riferimenti

Normativi:

D.L. 30 agosto1993, n. 331 convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427

Giurisprudenza:

Corte di Giustizia Europea 27 settembre 2007, causa C-409/04

Corte di Giustizia Europea 27 settembre 2007, causa C-146/05

Corte di Giustizia Europea 27 settembre 2007, causa C-184/05

Prassi:

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