Legittimazione del genitore a richiedere e percepire il contributo al mantenimento a favore dei figli maggiorenni e cessazione della coabitazione
23 Gennaio 2025
Massima La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. Il caso All’esito del procedimento di primo grado, il Tribunale di Napoli Il Tribunale di Napoli, rigettava il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio del padre che eccepiva il venire meno della legittimazione della madre a percepire il contributo al mantenimento delle figlie oramai divenute maggiorenni e non più conviventi con lei, pertanto chiedeva di essere esonerato da tale versamento (o, in subordine, ritenuto il permanere della coabitazione, ne domandava la riduzione), ritenendo che il conseguimento della laurea da parte delle figlie non avesse trasformato la loro condizione di permanenza temporanea fuori sede, dall'altra che il ricorrente non avesse provato il peggioramento della propria condizione economica. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’impugnazione promossa dal padre, ritenendo la carenza di legittimazione passiva della madre, valutando che la residenza in Milano delle ragazze non potesse più essere considerata temporanea, e che pertanto dovesse desumersi la cessazione della convivenza con la madre, in ragione dell'età delle giovani, dei percorsi intrapresi dalle stesse, conformi agli studi, nonché delle esperienze lavorative e professionali svolte, tutti elementi che inducevano a ritenere che le figlie, verosimilmente, avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative qualificanti, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare e dell'ambiente socio-economico nel quale erano inserite, lontano dal contesto abitativo materno. Avverso tale pronuncia la madre ha proposto ricorso per cassazione. La questione La questione in esame è la seguente: quando deve ritenersi cessata la coabitazione della prole maggiorenne con il genitore che percepisce il contributo al mantenimento, così da determinare il venir meno della legittimazione di quest’ultimo a chiedere e ottenere tale contributo a favore dei figli? Le soluzioni giuridiche L’ordinanza in commento, nell’affrontare il secondo motivo di ricorso, precisa in quali casi debba ritenersi la sussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la legittimazione della madre convivente a percepire l'assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni. La pronuncia in esame chiarisce nello specifico che non assume rilevanza dirimente il solo dato temporale della permanenza della prole presso l'abitazione del genitore già collocatario, poiché la sporadicità dei rientri presso l'abitazione del genitore, tenuto conto delle ragioni dell'allontanamento (in questo caso, gli studi in un’altra città), non comporta affatto, per ciò solo, che siano mutati i precedenti assetti di contribuzione familiare, dovendosi invece verificare se il genitore, pur in assenza di una coabitazione abituale o prevalente, continui a provvedere materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. L’ordinanza in commento, dunque, supera il dato meramente temporale e per così dire fisico della permanenza in casa, valorizzando un legame di vicinanza e accudimento morale e materiale che permane tra quel genitore e il figlio, anche a distanza. La Suprema Corte, nel caso in esame, ha, pertanto, cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello per l’esame della controversia tenuto conto di tale principio. Osservazioni Il genitore che assume la propria legittimazione a percepire il contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne dovrà, pertanto, in concreto, riuscire a dimostrare che: - anche al di là di una dimora che possa dirsi abituale l’abitazione resta comunque un punto di riferimento stabile per la prole ove fare rientro sistematicamente in ragione del fatto che ivi vive il genitore di riferimento, - tanto da avere tale genitore un ruolo attivo e di supporto nella gestione dei bisogni della prole dal punto di vista anche materiale, per esempio sostenendo in via anticipata tutti gli esborsi necessari per la vita quotidiana, nel caso stia frequentando un corso di studio fuori sede (quali canone di locazione dello studentato o dell’appartamento, le utenze, …). Bussole di inquadramento |