Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Piano del consumatore: la domanda di modifica va esaminata prima di quella di risoluzione

La Redazione
27 Febbraio 2025

In tema di corretto ordine di esame delle domande di modifica del piano del consumatore e di risoluzione dello stesso per inadempimento, il Tribunale di Pisa ritiene che la prima vada esaminata con priorità, in virtù dei suoi effetti “novativi” sui termini dell’accordo originario, e che l’inadempimento andrà valutato con riferimento al contenuto del nuovo accordo approvato.

Secondo il Tribunale di Pisa, la domanda di modifica del piano del consumatore della crisi ai sensi dell'art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012 va esaminata in via prioritaria rispetto a quella di risoluzione dello stesso per inadempimento ai sensi dell'art. 14, comma 2 della medesima Legge. Ciò deve ritenersi non tanto per l'anteriorità cronologica della domanda di modifica della proposta di accordo, alla quale ha fatto seguito la richiesta di risoluzione, formulata dal creditore una volta reso edotto della prima, ma per la struttura e l'oggetto delle domande stesse.

Prosegue il Tribunale: «La modifica del piano del consumatore, infatti, contribuisce a riscrivere, in qualche misura novandoli, i termini dell'accordo originario. Tanto trova riscontro nel procedimento di modifica il quale - alla stregua di quanto previsto dall'art. 13, co. 4-ter che richiama i paragrafi due e tre della relativa sezione ripercorre identicamente quello volto all'originaria approvazione del piano del consumatore, ovvero la presentazione di una proposta (modificata) corredata dei documenti di cui agli artt. 7,8 e 9 L. 3/2012 (ivi inclusa la relazione dell'OCC) e la sua comunicazione ai creditori per il raggiungimento dell'accordo. Sulla nuova proposta i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio consenso mediante l'esercizio del voto, segno di una componente volontaristica anche della modifica dell'accordo, sia pure temperata dal principio della maggioranza e da quello, concorrente, del silenzio assenso» (grassetti aggiunti).

In conclusione: «L'approvazione di una nuova proposta di accordo, pertanto, dal valore latu sensu novativo, riscrivendo i termini dell'accordo originario, elimina i presupposti dell'inadempimento, il quale andrà successivamente riguardato con riferimento al contenuto del nuovo accordo approvato e non di quello pregresso, non più giuridicamente vincolante per le parti».

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