Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Azione revocatoria dell’atto di scissione societaria: chiarimenti delle S.U. su alcune questioni di competenza

La Redazione
07 Marzo 2025

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema della competenza a conoscere le azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. e fallimentari ex art. 66 l. fall. degli atti di scissione societaria.

Sulla base dell'istanza di regolamento di competenza formulata dal Tribunale di Bologna, la I sezione civile della Corte di cassazione aveva rimesso alla Prima Presidente la seguente questione: «Se l'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 l. fall., nei confronti di un atto di scissione societaria sia da ricomprendere nelle cause e procedimenti ‘relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario', di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ose dette domande, non rientrando nell'ambito di applicazione della norma citata, siano soggette alla disciplina ordinaria sul riparto di competenze».

Esperibilità dell'azione revocatoria della scissione societaria

Prima di affrontare la questione nodale oggetto del quesito, relativa alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa a conoscere l'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, la pronuncia comincia col ricordare come in giurisprudenza sia stata a lungo dibattuta la stessa esperibilità di tale rimedio, e ciò in considerazione sia della natura composita della scissione, sia della presenza di altre e diverse tutele approntate dalla disciplina societaria a presidio dei creditori (quale, tra le altre, l'opposizione ex art. 2505 c.c.). Tale questione è stata poi risolta positivamente sia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 4 dicembre 2019, n. 31654), sia da quella della Corte di giustizia UE (Corte giust. UE 30 gennaio 2020, C-394/18, IGI s.r.l.). A chiusura di questa prima parte della pronuncia, le Sezioni Unite affermano che «collocandosi sulla scia tracciata da queste pronunce, la giurisprudenza di legittimità mostra oggi di essere ferma nel ritenere ammissibile l'azione revocatoria della scissione societaria (cfr.: Cass. 29 gennaio 2021, n. 2153; Cass. 6 maggio 2021, n. 12047)».

Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa a conoscere dell'azione revocatoria dell'atto di scissione

Venendo alla questione principale, le Sezioni Unite prendono le mosse da quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012 e, in particolare, dall'espressione «le cause e i procedimenti… relativi a rapporti societari», locuzione innegabilmente ampia ed aperta ad interpretazioni. «Indubbiamente – si legge nella pronuncia – i rapporti sociali evocati dalla lett. a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 sono solo quelli riferibili all'organizzazione della società, vale a dire i rapporti “interni” alla società stessa», implicando che parti dei relativi giudizi siano anzitutto la società, i soci, e gli organi della stessa. Prosegue l'arresto delle S.U.: «in linea di principio, però, anche i terzi possono rivestire la qualità di parte in giudizi nella competenza delle sezioni specializzate». In questo senso depone il fatto che, ad esempio, secondo la norma in discorso sono devolute al tribunale delle imprese, tra le altre, le azioni di responsabilità «da chiunque promosse» contro i componenti dell'organo amministrativo, il liquidatore, etc. Per queste azioni – non avendo propriamente ad oggetto rapporti tra la società, i soci e i suoi organi, e nemmeno essendo espressione dello speciale potere, riservato a taluni soggetti estranei alla società, di incidere sull'organizzazione della società (il riferimento è alle  "opposizioni", proponibili dai creditori sociali o, a seconda dei casi, dei possessori di obbligazioni sociali, a norma artt. 2445, comma 32482, comma 22447-quater, comma 22487-ter, comma 22503, comma 22503-bis, comma 1, e 2506-ter c.c.) – la competenza del tribunale delle imprese non dipende tanto dall'azione esperita quanto, piuttosto, dalla particolare caratterizzazione giuridica degli atti o dei fatti dell'organizzazione corporativa dedotti a fondamento della domanda: la causa petendi dell'azione (che in questo caso, corrisponde alla condotta dell'amministratore, liquidatore, etc. che viola la legge o lo statuto societario).

Muovendosi su questo tracciato normativo, le S.U. ritengono che anche per l'azione revocatoria della scissione valgano le medesime considerazioni. Anche qui l'azione revocatoria non è direttamente incidente sull'organizzazione societaria e anche qui assume valore qualificante, ai fini della competenza, la causa petendi della domanda proposta: un atto corporativo, il negozio di scissione, produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore, nel concorso delle condizioni soggettive di cui all'art. 2901 c.c. Secondo le S.U. «la competenza del tribunale delle imprese va affermata in ragione di questa connotazione sostanziale della pretesa azionata».

In conclusione, le S.U. affermano il seguente principio di diritto:

«L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario».

L'azione revocatoria fallimentare

Quanto all'azione revocatoria fallimentare ex art. 66 l. fall., e dunque alla questione della competenza del Tribunale fallimentare in concorso con quella del tribunale per le imprese, le S.U. ricordano che l'azione di cui all'art. 66 l. fall. è espressamente, e in modo pacificamente inderogabile, devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale «su tutte le altre competenze confliggenti, ancorché a loro volta inderogabili». Questo il principio di diritto affermato sul punto: «L'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell'atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».

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