La Cassazione detta i presupposti per l’ammissione al passivo del credito di regresso del fideiussore
11 Marzo 2025
«Il fideiussore, prima del pagamento integrale, non ha un credito di "regresso" verso il debitore fallito e non può essere, pertanto, ammesso con riserva al passivo del fallimento del debitore principale quale creditore condizionale. Egli, piuttosto, può insinuare al passivo il proprio credito di "regresso": ma solo fornendo la prova dell'avvenuta verificazione del presupposto a tal fine previsto dall'art. 61, comma 2, l. fall., e cioè d'aver integralmente soddisfatto le ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens». Tali principi sono stati recentemente enunciati dalla I sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5964 depositata il 6 marzo 2025. La giurisprudenza della Corte è variata nel tempo, passando da posizioni più “favorevoli” nei confronti del fideiussore, ad altre, più recenti, che condizionano la venuta ad esistenza del credito di regresso, e dunque la possibilità di insinuarlo al passivo, all'integrale pagamento del creditore principale. In altre parole: «secondo la giurisprudenza più risalente, si riconosceva la configurabilità del credito di "regresso" del fideiussore anche prima del pagamento qualora i fatti genetici, come la stipulazione del relativo contratto, fossero antecedenti al fallimento, essendo subordinata al pagamento solo l'efficacia degli stessi» e si consentiva al fideiussore stesso, in forza del combinato disposto degli artt. 61, comma 2, e 55, comma 3, l. fall., di iscrivere il credito “di regresso” nello stato passivo del fallimento del debitore principale con riserva, essendo evento condizionante allo scioglimento della stessa l'integrale soddisfacimento delle ragioni del creditore garantito (la pronuncia cita in proposito Cass. 10 luglio 1978, n. 3439; Cass. 5 luglio 1988, n. 4419; Cass. 17 luglio 1990, n. 7222; Cass. 27 giugno 1998, n. 6355; Cass. n. 5519 del 2000; Cass. 21 luglio 2004, n. 13508). In seguito (Cass. 11 gennaio 2013, n. 613), si è «condivisibilmente giunti ad escludere la sussistenza stessa del credito se e fino a quando difetti uno degli elementi costitutivi della fattispecie dalla quale lo stesso trae origine, ossia il pagamento integralmente satisfattivo del creditore principale», con la conseguente esclusione di qualsivoglia possibilità per il fideiussore che non abbia integralmente soddisfatto il creditore di essere ammesso al passivo con la riserva del futuro pagamento. La giurisprudenza di legittimità più recente poggia, infatti, sui seguenti assunti di fondo, condivisi e ribaditi dalla Corte con la pronuncia in discorso:
Il fideiussore che non ha (ancora) integralmente soddisfatto il creditore non è, quindi, un creditore attuale, sia pur condizionale, verso il debitore principale, già dichiarato fallito, e non può, dunque, (né deve) essere ammesso al passivo con riserva del futuro pagamento al creditore. In chiusura, la Corte segnala che «neppure può giungersi a diversa conclusione sulla base del cd. "rilievo del fideiussore", disciplinato dall'art. 1953 c.c., in forza del quale il fideiussore anche prima di aver pagato può agire contro il debitore principale perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso: "è al riguardo agevole osservare che l'azione di rilievo mira ad ottenere dal debitore un facere (procurare la liberazione del fideiussore o, in mancanza , prestare le garanzie necessarie ad assicurare le ragioni di regresso) e non anche un dare e non può quindi avere per contenuto la pretesa che il debitore paghi direttamente il fideiussore, o gli fornisca la provvista necessaria all'adempimento", per cui "neppure l'azione di rilievo... è idonea a fondare la qualificazione del fideiussore come creditore del fallito"» (Cass. 6 settembre 2019, n. 22382). |