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Anche i single possono accedere all’adozione internazionale di minori d’età: lo dice la Corte costituzionale

24 Marzo 2025

La recente pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2025 si pronuncia sull'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, l. 184/1983, che limita l'adozione internazionale alle sole coppie sposate, escludendo individui non vincolati da matrimonio.

Massima

È costituzionalmente illegittimo l'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione

Il caso

Nel corso di un procedimento volto ad ottenere dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale da parte di una persona single,  il Tribunale per i minorenni di Firenze ripropone in termini più articolati una questione di legittimità costituzionale, già in precedenza dichiarata inammissibile, degli artt. 29-bis e 30 l. 184/1983, nella parte in cui non consentono alla persona non coniugata, residente in Italia, di presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione  e al giudice di emettere decreto di idoneità in suo favore, pure quando siano state positivamente riscontrate attitudini genitoriali nel richiedente; ciò nel dedotto contrasto delle norme suddette con gli artt. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu. La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del solo art. 29-bis l. 184/1983 nei termini di cui all’ordinanza di rimessione.

La questione

Una persona non coniugata di cittadinanza italiana può dichiarare al tribunale i per minorenni la propria disponibilità ad essere riconosciuta idonea all’adozione internazionale di un minore straniero?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, con la locuzione adozione internazionale, si fa riferimento ad un'adozione di un minore straniero in stato di abbandono, pronunciata nel suo Paese, in base alla disciplina ivi vigente ed in favore di adottanti di diversa cittadinanza. Essa è regolamentata dalla l. 184/1983 (art. 29 ss.) successivamente modificata dalla l. 476/1998, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI).  Dispone l'art. 29-bis, l. 184/1983 che le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dal precedente art. 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. Espletate le opportune indagini sull'idoneità dei richiedenti a rendersi genitori adottivi di un bambino di diversa nazionalità (e magari anche etnia), il tribunale minorile emette decreto con cui dichiara l'esistenza o l'insussistenza dei requisiti per adottare (art. 30).

Il richiamo all'art. 6 dello stesso testo normativo da parte dell'art. 29-bis comporta che l'adozione internazionale, al pari di quella nazionale, sia ammessa solo in favore di una coppia di coniugi, legati in matrimonio da almeno tre anni, con la possibilità di computare in questo periodo anche il tempo di una stabile convivenza di fatto.

L'ordinamento non consente l'adozione piena (sia nazionale sia internazionale) a persone non coniugate, ossia ai single, pur se conviventi con altra persona. Del pari non è consentita, per espressa previsione di cui all'art. 1 comma 20, l. 76/2016 l'adozione, in entrambe le forme, in favore di una coppia di persone dello stesso sesso, legate da un vincolo di unione civile. Eppure la Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata in Italia con l. 357/1974, prevede espressamente all'art. 6 che l'adozione di minori sia permessa tanto ad una coppia coniugata, quanto ad una persona singola. In questi anni molto si è discusso sulla possibilità per la persona non coniugata di accedere all'adozione piena ed il tema è stato sviluppato in relazione ad entrambe le tipologie di adozione (nazionale ed internazionale) (Cfr. al riguardo Cass. 18 marzo 2006, n. 6078). Proprio la Corte costituzionale aveva anni or sono ad escludere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l. 184/1983, in quanto l'aspirazione della persona non coniugata ad adottare non può essere annoverata fra i diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. 6 luglio 1994, n. 281, ove si precisa che  la citata Convenzione di Strasburgo ha attribuito al legislatore nazionale una semplice facoltà, sicché la previsione di cui all'art. 6 della medesima non può ritenersi  direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna, che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola; l'ordinamento italiano, addirittura, esclude l'adozione per la persona singola con previsione successiva alla legge di ratifica della Convezione, dimostrando così di non volersi avvalere delle facoltà ivi prevista). Nel contempo si è ritenuta inammissibile una corrispondente questione di legittimità costituzionale, quanto all'art. 29bis (Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347; Corte cost. 27 marzo 2003, n. 85).

Osservazioni

La sentenza in commento è estremamente significativa, esprimendo enunciazioni di principi che vanno ben oltre l'ambito del giudicato di legittimità e fanno preconizzare una futura auspicata riforma dell'adozione di minorenni. In precedenza, la questione del riconoscimento in Italia di pronunce di adozione piena, rese all'estero in favore del cittadino italiano singolo era oggetto di discussione e le soluzioni offerte dalla giurisprudenza non sempre concordi.

Come noto, gli artt. 35 e 36, l. 184/1983 integrano disciplina speciale rispetto a quella generale di cui agli artt. 64 e 66 della l. 218/1995, quanto al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 36 cit., nel testo modificato contestualmente alla ratifica della Convenzione dell'Aja, dispone che l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione: non si tratta in questo caso di un'adozione internazionale, ma di una un' adozione interna nel Paese di residenza dei cittadini italiani, destinata ad avere effetti in Italia.  La giurisprudenza di legittimità ha escluso che la previsione in esame contrasti con il principio generale, enunciato nell'art. 35, comma terzo (e ribadito al comma quarto dello stesso articolo per le adozioni da perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia), secondo il quale la trascrizione dell'adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove "contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori". Si è all'uopo precisato che tra detti principi rientra lo stato di coniugio degli adottanti, con la conseguente esclusione del riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti, anziché ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 44 ss. della l. 184/1983 (Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572). Dunque, aderendo a quest'orientamento, il minore avrebbe avuto un duplice status nei diversi ordinamenti: quello di figlio adottivo “pieno , nel Paese d'origine e quello di figlio adottivo “in casi particolari” in Italia, una volta che il giudice minorile avesse riconosciuto valida l'adozione e disposto la relativa trascrizione nei registri dello stato civile. Questa conversione dell'adozione poteva essere certamente foriera di pregiudizio per il minore, vieppiù in un momento antecedente la sentenza della Corte costituzionale 28 marzo 2022, n. 79, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 55 l. 184/1983 in relazione all'art. 300 c.c. nella parte in cui escludeva vincoli civili tra i parenti dell'adottante ed il minore adottato nelle forme dell'adozione in casi particolari.

Correttamente, la giurisprudenza di merito aveva talora assunto posizioni differenziate. Si è infatti affermato che nell'interpretazione dell'art. 35 cit.  debba tenersi conto del principio della continuità transnazionale degli status familiari e dell'assoluta preminenza dell'interesse del minore, con conseguente riconoscimento di adozioni piene pronunciate all'estero in favore di cittadini italiani single (Trib. min. Genova 8 settembre 2017, in Fam. dir. 2018, 149).

La sentenza in commento interviene in modo radicale nel suddetto dibattito, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, l. 184/1983 che, in forza del rinvio all'art. 6 della medesima legge, legittima solo la coppia coniugata a presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale, con esclusione della persona di stato libero, in quanto non vincolata da un matrimonio, ma nemmeno da un'unione civile (l'ulteriore questione di legittimità dell'art. 30 l. 184/1983, viene dichiarata assorbita).  La Consulta procede ad una preliminare articolata lettura della disciplina vigente, per evidenziare come, “se pur in limitate ipotesi”, la legge 184/1983 ha accreditato “l'attitudine della persona singola a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso al minore”. Si richiama all'uopo l'art. 25 commi 4 e 5, quanto alla possibilità di pronunciare l'adozione pure in presenza di eventi, che determinano la cessazione della convivenza dei genitori adottivi nel corso dell'affidamento preadottivo, quali la morte di uno dei due (cui si aggiunge anche una sopravvenuta incapacità), ovvero la separazione personale. L'adozione a favore di persona single poi è espressamente prevista nelle fattispecie di adozione in casi particolari di cui alle lett. a) c) d) dell'art. 44 della medesima legge. Viene così meno la tralatizia concezione dell'adozione quale “imitatio naturae” e, quindi, quale strumento succedaneo ad una procreazione fisiologica, in un contesto “santificato” dal vincolo di coniugio tra gli adottanti. Anche la persona singola, dunque, può essere idonea all'adozione (nella specie, internazionale), in quanto la capacità di assolvere gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, previsti dall'art. 30 Cost., nonché dall'art. 315-bis c.c. (che ad essi aggiunge anche quello dell'assistenza morale) non può ritenersi prerogativa esclusiva della coppia.

La già richiamata Convenzione di Strasburgo del 1967, come si è anticipato, legittima gli Stati a prevedere l'adozione di minori, oltre che ad una coppia, anche ad una persona singola, senza peraltro obbligarli. L'art. 8 CEDU, che garantisce a ciascuna persona il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nulla di specifico dispone al riguardo, né argomenti favorevoli all'inclusione in detta previsione dell'adozione del single possono indursi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per la quale, peraltro gli Stati, pur nell'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di relazioni familiari, hanno obblighi non solo negativi, ma anche positivi. Osserva molto correttamente la Consulta che la mancanza di pronunce della Corte EDU, in virtù del coordinamento tra art. 2 Cost e art. 8 CEDU, per il tramite dell'art. 117 Cost., non osta ad un sindacato costituzionale della normativa censurata.

Assai interessante è il passaggio successivo della sentenza in esame: “le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all'ampio contenuto della libertà di autodeterminazione”. Se pur non è configurabile un diritto soggettivo alla genitorialità, come più volte affermato dalla giurisprudenza, eventuali limitazioni poste dall'ordinamento all'esercizio di quella libertà possono ritenersi legittime se ragionevoli e proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito. Esula da tali connotazioni la disciplina di cui all'art. 29-bis, l. 184/1983, che “si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all'adozione di un minore straniero”.

Se da un lato, l'accesso all'adozione internazionale solo alle coppie coniugate vanifica l'aspirazione di chi, pur riconosciuto in grado di assumersi il ruolo genitoriale, è penalizzato dal fatto di essere single, dall'altro, il divieto pregiudica una pressante esigenza sociale di attribuire una famiglia ad un minore in stato di abbandono, in conformità con quella che è la stessa ratio dell'adozione, dove il focus va posto sull'interesse del minore.  La famiglia idonea all'adozione, nei termini di cui all'ordinanza di rimessione, può essere dunque anche quella monoparentale: si tratta di un'importantissima affermazione di principio.

La decisione della Corte costituzionale fa rientrare nell'alveo della disciplina di cui agli artt. 29-bis ss l. 184/1983 l'adozione internazionale a favore di persona singola; costei dovrà dunque dichiarare la propria disponibilità al competente tribunale per i minorenni, in previsione di un rilascio di idoneità, previi gli accertamenti necessari, ma senza pregiudizio di sorta per il fatto che l'istante sia single. Una volta ottenuto il provvedimento di assenso (ove del caso anche dalla Corte d'appello su reclamo, in caso di rigetto dell'istanza in primo grado), l'adozione, che dovrà rispettare la differenza di età tra adottante e adottando, prevista dal nostro ordinamento, verrà gestita tramite gli enti autorizzati (e non più in maniera libera e destrutturata, come era avvenuto in precedenza).

A conclusione di questo lavoro, non si può non notare la profonda discrasia che si è venuta a creare tra adozione interna ed adozione internazionale. Solo quest'ultima infatti è divenuta accessibile alle persone singole, mentre l'adozione interna rimane appannaggio della coppia coniugata, per essere inalterato il disposto dell'art. 6 l. 184/1983. Proprio rappresentandosi una situazione del genere, l'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'inammissibilità della questione di costituzionalità, che la Consulta ha respinto, osservando che “l'eccezione attiene piuttosto al merito e alla possibile valutazione, conseguente all'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale delle norme  concernenti l'adozione internazionale” per una eventuale dichiarazione di incostituzionalità derivata, ex art. 27 l. 87/1953, dell'art. 6 della l. 184/1983 sull'adozione interna. La sentenza in esame peraltro non si spinge ad intervenire sull'art. 6 cit.

Come premesso, si rende ora necessario un intervento legislativo, che, preso atto della decisione qui annotata ed in aderenza alla Convenzione di Strasburgo del 1967, legittimi all'adozione piena di minore anche la persona singola; in caso contrario pare agevole ipotizzare una futura questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l. 184/1983, stante la discriminazione tra aspiranti genitori adottivi, a seconda che optino per l'adozione nazionale o internazionale. Né pare potersi legittimare una differenza di regime sulla base di un dato meramente fattuale (il vistoso calo delle domande di adozione internazionale, che non trova un corrispondente riscontro quanto all'adozione nazionale), per non incorrere nell'erronea conseguenza di attribuire all'adozione internazionale un ruolo ancillare e subordinato rispetto all'adozione interna.

Ma vi è ben di più: l'intervento odierno della Corte costituzionale mette in profonda crisi il divieto di accesso all'adozione, tanto nazionale, quanto internazionale, da parte della coppia civilmente unita tra persone del medesimo sesso, di cui all'art. 1 comma 20, l. 76/2016. Se l'idoneità ad essere genitori adottivi è ormai sdoganata dalla sussistenza di un vincolo coniugale tra gli adottanti e se all'adozione internazionale può in oggi accedere anche una persona singola omoaffettiva (essendo irrilevante l'orientamento sessuale) perché mai la coppia same sex dovrebbe continuare ad essere discriminata, ove in grado di crescere ed accudire un figlio? Ciò tanto più ove si consideri che già diverse pronunce hanno ritenuto di disporre l'affidamento familiare (e non solo sull'accordo dei genitori) anche a favore di coppie dello stesso sesso e che, a seguito della l. 173/2015, sono venute meno quelle rigide barriere normative, che separavano nettamente l'affidamento dall'adozione.

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