L'adozione è il particolare istituto giuridico che permette a un minore, dichiarato in stato di abbandono, di entrare a far parte di un nuovo nucleo familiare e di assumere la qualifica di figlio dei coniugi adottanti.
L'adozione è il particolare istituto giuridico che permette a un minore, dichiarato in stato di abbandono, di entrare a far parte di un nuovo nucleo familiare e di assumere la qualifica di figlio dei coniugi adottanti.
Vi sono vari tipi di adozione, tutti disciplinati dalla norma di riferimento (legge 4 maggio 1983, n. 184), che fin dal titolo («Diritto del minore ad una famiglia») intende specificare che l'istituto è volto a tutelare il superiore interesse del minore, e non già – o meglio, e non solo – l'aspettativa delle coppie di adottare un bambino.
Si parla quindi di adozioni nazionali, internazionali, in casi particolari, oltre all'adozione di maggiorenni (disciplinata dal codice civile). Il presente contributo intende focalizzarsi sull'adozione nazionale (o, più genericamente, adozione di minori d'età – per le altre tipologie, si rimanda alle relative Bussole), con particolare riferimento alla procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità e ai requisiti indispensabili richiesti dalla legge.
L'adozione qui in esame è anche impropriamente chiamata “adozione legittimante”, dal momento che il testo originario della l. n. 184/1983, all'art. 27, prevedeva che il figlio adottato acquisisse «lo stato di figlio legittimo degli adottanti». Tuttavia, le modifiche apportate all'art. 315 c.c. (per il quale, oggi, «Tutti i figli hanno lo stesso status giuridico») e allo stesso art. 27 l. n. 184/1983 (che oggi recita «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti»), hanno reso, di fatto, non più corretta la precedente dicitura, non sussistendo più la differenza, nel nostro ordinamento, tra figli legittimi e figli non legittimi.
L'art. 1 l. n. 184/1983 dichiara, con solennità, che «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia». È quindi evidente il favor che l'ordinamento ha voluto accordare alla famiglia di origine dei minori. Si può dare luogo all'affido e conseguentemente all'adozione solo quando la famiglia «non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore».
Ancora più chiaramente, l'art. 8 l. n. 184/1983 prevede che siano dichiarati in stato di adottabilità «i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».
La giurisprudenza di legittimità ha da sempre fornito un'interpretazione piuttosto restrittiva di tali condizioni. Per la Cassazione, infatti, il giudice di merito – in particolare il Tribunale per i Minorenni, competente nelle materie de quibus – deve prioritariamente verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (si veda, inter alia e più recentemente, Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6137).
In ogni caso, le condizioni economiche non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (art. 1 comma 2 l. n. 184/1983). Inoltre, l'esigenza (definita «prioritaria») per il figlio di vivere con i genitori biologici e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ai sensi dell'art. 1 legge 4 maggio 1983, n. 184, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini del perseguimento del suo superiore interesse (così Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2014, n. 11758).
Ancora, il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia di origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando cioè ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 l. n. 184/1983 e la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2015, n. 881).
Non è possibile però istituire un confronto tra la famiglia collocataria, che rappresenta una situazione temporanea e non problematica, e la famiglia di origine del minore: la condizione soggettiva ed oggettiva del genitore e la sua idoneità devono essere valutate esclusivamente sulla base di un giudizio prognostico, di natura definitiva, relativo alla possibilità per il genitore di prestare al minore “assistenza materiale e morale”, con riferimento alle sue condizioni personali, di salute, economiche e culturali (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26204).
È compito dello Stato e degli enti locali intervenire e sostenere i nuclei familiari a rischio, per evitare che si creino le condizioni di uno stato di abbandono e per far sì che il minore possa vedere soddisfatto il suo diritto a vivere nell'ambito della propria famiglia (art. 1 comma 3 l. n. 184/1983).
Qualora invece un minore versi in una situazione di abbandono, è facoltà di chiunque segnalare tale condizione all'autorità pubblica. Competente ad adire l'autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni), ai sensi dell'art. 9 l. n. 184/1983, è il solo procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che deve motivare il suo ricorso indicando gli elementi sulla base dei quali ha valutato sussistere lo stato di abbandono del minore. Va chiarito che tale accorgimento persegue la finalità di conferire terzietà al giudice minorile. Di conseguenza, si può parlare di formalità e di autonomia del relativo ricorso, il quale non è surrogabile da un parere reso, su richiesta del Tribunale per i minorenni, dal pubblico ministero in ordine all'apertura della relativa procedura nel corso di un pregresso procedimento de potestate. Va pur detto che l'intervento del pubblico ministero ha efficacia sanante dell'eventuale nullità del procedimento instaurato d'ufficio, ove sia inteso, attraverso la ratifica del parere stesso, ad attribuirgli ab initio la valenza di una richiesta di dichiarazione dello stato di adottabilità (così Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2013, n. 8677).
Il Tribunale, ricevuto il ricorso, e per il tramite del presidente o di un giudice delegato, assume tutte le informazioni ritenute necessarie – avvalendosi anche dei Servizi sociali territoriali - «ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono» (art. 10 comma 1 l. n. 184/1983). L'apertura della procedura è comunicata ai genitori o, qualora il minore sia orfano, ai parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. La Cassazione ha chiarito che, in questo senso, non è sufficiente la mera dichiarazione di disponibilità proveniente da un parente di tenere con sé il minore in sostituzione dei genitori (così Cass. civ., sez. 6-1, 24 giugno 2013, ord., n. 15755; anche Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1840).
Tutte le parti devono essere assistite da un avvocato, dal momento che la legge «garantisce l'esercizio effettivo della difesa nella fase degli accertamenti istruttori» (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2013, n. 8677).
Il Tribunale, ascoltati i genitori o i parenti, può impartire prescrizioni idonee «a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore» (art. 12 comma 4 l. n. 184/1983).
A mente dell'art. 15 l. n. 184/1983 della legge in esame, ove risulti che il minore sia effettivamente in stato di abbandono, il Tribunale ne dichiara lo stato di adottabilità quando:
- i genitori o i parenti entro il quarto grado non si sono presentati in Tribunale senza addurre un giustificato motivo;
- quando, a seguito dell'audizione, persistono la mancanza di assistenza morale e materiale, e non v'è disponibilità ad ovviarvi;
- quando le prescrizioni impartite non sono state osservate, o quando è provato che i genitori non riescono a recuperare le capacità genitoriali in un tempo ragionevole.
La dichiarazione dello stato di adottabilità è adottata in camera di consiglio, con sentenza, sentito il pubblico ministero e le parti (compreso il minore ultradodicenne; il minore infradodicenne è ascoltato a seguito di apprezzamento del giudice, in considerazione della sua capacità di discernimento). L'audizione del minore ultradodicenne – lo ha chiarito la Cassazione – non è un adempimento formale, ma costituisce una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto (così Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2014, n. 19202). Inoltre, le modalità di ascolto del minore sono stabilite dal giudice, il quale può ben disporre a tal fine una consulenza tecnica (così Cass. civ., sez. 6-1, 24 luglio 2013, ord., n. 17992).
La sentenza può essere impugnata in Corte d'appello, sezione per i minorenni, nel termine di 30 giorni dalla notifica. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione «per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile» (art. 17 comma 2 l. n. 184/1983; il riferimento è, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto; alla nullità della sentenza o del procedimento; all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio).
La dichiarazione dello stato di adottabilità è assunta immediatamente, senza le formalità indicate sopra, qualora non risulti l'esistenza dei genitori (ossia qualora il minore sia nato da “madre che non consente di essere nominata”); la procedura è sospesa, per un massimo di due mesi, qualora uno dei genitori chieda termine per provvedere al riconoscimento (art. 11 l. n. 184/1983).
Se, nel paragrafo precedente, si sono analizzati quali sono i requisiti che devono sussistere in capo al minore affinché possa darsi luogo all'adozione (sentenza che dichiari lo stato di adottabilità, a seguito di una verifica della situazione di abbandono), è ora opportuno soffermarsi sull'art. 6 l. n. 184/1983, che indica invece quali sono i requisiti che devono possedere le coppie che intendano adottare un minore.
In primo luogo, è richiesto che i coniugi adottandi siano uniti in matrimonio da almeno 3 anni. La stabilità che ne deriva può ritenersi realizzata anche qualora i coniugi abbiano convissuto «in modo stabile e continuativo» (art. 6 comma 4 l. n. 184/1983) per un periodo di 3 anni. Nella sostanza, è richiesto che i coniugi, sposati, vivano insieme da almeno 3 anni, senza che sia intervenuta una separazione personale, neppure di fatto, e a poco rileva che tale continuata convivenza sia stata fatta parte prima e parte dopo il matrimonio.
In secondo luogo, è richiesto che l'età degli adottanti superi di almeno 18 anni (ma non più di 45) l'età dell'adottando. Tali limiti sono comunque derogabili qualora derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore che, potenzialmente, non potrebbe essere adottato per violazione dei limiti stabiliti. Inoltre, sono previste ulteriori deroghe; infatti, l'adozione non è preclusa:
Infine, è richiesto un requisito soggettivo: la coppia deve essere affettivamente idonea e capace di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Come detto sopra, sono adottabili i minori dichiarati in stato di adottabilità (il compimento della maggiore età fa venire meno tale stato). Non è possibile procedere all'adozione di un minore ultraquattordicenne qualora questo non abbia prestato il suo consenso; il consenso del minore può essere revocato fino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Nel corso della procedura, deve essere comunque sentito il minore ultradodicenne. In caso di età inferiore, il minore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.
I coniugi in possesso dei requisiti sopra descritti devono presentare una domanda al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza. La domanda può essere inviata anche ad altri Tribunali per i minorenni, purché di tale invio sia data contezza ai Tribunali precedentemente aditi.
La validità della domanda è di 3 anni. Allo scadere del triennio, qualora i coniugi non abbiano adottato ma intendano esprimere nuovamente la loro disponibilità all'adozione di un minore in stato di abbandono, devono rivolgere al Tribunale una nuova domanda.
Il Tribunale per i minorenni, accertati i requisiti oggettivi di cui all'art. 6 l. n. 184/1983 (matrimonio, convivenza etc.), dispone le opportune indagini che riguardano, in particolare, «la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore» (art. 22 comma 4 l. n. 184/1983), avvalendosi dei servizi sociali territoriali. Inoltre, la coppia di aspiranti genitori viene ascoltata nel corso di un'udienza (solitamente delegata ai giudici onorari), di cui viene redatto un processo verbale.
Acquisite tali informazioni, il Tribunale individua, per ogni minore dichiarato in stato di abbandono, e tra le coppie che hanno presentato la domanda, quella che sia ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, disponendo senza indugio l'affidamento preadottivo.
Va sottolineato che la scelta di abbinamento effettuata dal Tribunale è una scelta concreta, svincolata da qualsiasi categorizzazione. Non esiste la coppia perfetta in re ipsa: esiste la coppia più idonea per quel minore, per quel caso singolo e concreto.
Inoltre, non v'è alcuna certezza che il progetto adottivo di una coppia vada a buon fine. Per quanto riguarda l'adozione nazionale, infatti, da molti anni il numero di coppie che hanno fatto richiesta di adozione è di gran lunga superiore al numero di minori che sono dichiarati adottabili.
A seguito dell'abbinamento, il Tribunale dispone l'affidamento preadottivo, della durata di un anno (prorogabile di un ulteriore anno secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3 l. n. 184/1983). Si rimanda alla bussola “Affidamento preadottivo e affidamento temporaneo” per gli approfondimenti del caso e, in particolare, per l'analisi delle modifiche apportate dalla nuova l. 19 ottobre 2015, n. 173.
Decorso un anno dall'ordinanza di affidamento preadottivo (ma tale termine, come accennato, può essere prorogato di un ulteriore anno, sia su richiesta dei coniugi sia d'ufficio), dopo aver sentito i coniugi, il minore adottando ultradodicenne (e quello infradodicenne in considerazione della sua capacità di discernimento), il tutore e coloro che hanno svolto attività di vigilanza e sostegno, compresi i figli dei coniugi, se maggiori degli anni 12, acquisito il parere del pubblico ministero e il consenso del minore, qualora abbia compiuto i 14 anni, il Tribunale per i minorenni pronuncia in camera di consiglio la sentenza di adozione. Nel caso in cui il Tribunale ritenga di non dare luogo all'adozione, è indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti in favore del minore (in primo luogo bisogna revocare l'ordinanza di affido preadottivo; poi si può procedere con un collocamento presso una nuova famiglia o un collocamento in comunità).
Avverso la sentenza, nel termine di 30 giorni dalla notifica, è possibile proporre impugnazione presso la Corte d'appello, che decide con sentenza, avverso la quale è ammesso il ricorso per Cassazione solo per motivi attinenti alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.).
La sentenza definitiva che ha pronunciato l'adozione è comunicata all'ufficiale dello stato civile competente, che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Tale procedura, ai sensi del nuovo art. 25 comma 1-bis l. n. 184/1983, è applicabile anche nei casi di cui all'art. 4 comma 5-bis della medesima legge, relativa all'adozione di un minore all'esito di un prolungato periodo di affidamento.
L'adozione fa cessare i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine (anche se sono fatti salvi i divieti matrimoniali, ai sensi dell'art. 27, comma 3, l. n. 184/1983). Tuttavia, l'adottato può conoscere i nomi dei suoi genitori biologici solamente dopo il compimento del venticinquesimo anno d'età, rivolgendo istanza al Tribunale per i minorenni.
La Corte costituzionale (sentenza n. 278/2013) ha dichiarato incostituzionale la norma (art. 28 comma 7 l. n. 184/1983) che impedisce l'accesso alle informazioni relative all'identità della madre che, all'atto della nascita, abbia dichiarato di non voler essere nominata. Tuttavia, allo stato attuale, il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione alle indicazioni della Corte costituzionale attraverso la previsione e la disciplina di un apposito procedimento che permetta di superare la dichiarata incostituzionalità dell'articolo in questione; pertanto, si rende «necessario e indispensabile un previo intervento normativo grazie al quale il legislatore possa disciplinare, nell'ambito della sua discrezionalità, termini e condizioni grazie ai quali il giudice possa interpellare la madre che, al momento del parto, non aveva acconsentito di essere nominata, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione» (così Trib. min. Bologna, decr., 17 dicembre 2014, n. 36/A Cron.). Si deve comunque rendere conto di un diverso orientamento giurisprudenziale (Trib. min. Firenze, decr., 7 maggio 2014, n. 1890; Trib. min. Trieste 8 maggio 2015, che pare ora anche confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15024/2016 del 21 luglio 2016), per il quale, nelle more di un intervento legislativo, il giudice deve prevedere una procedura per verificare se sia ancora attuale la volontà del genitore naturale a mantenere l'anonimato, rispettando la segretezza della sua identità.
Tale ultimo orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 25 gennaio 2017, n. 1946) per la quale, nonostante il legislatore non abbia ancora introdotto il procedimento richiesto dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 278/2013, sussiste la possibilità per il giudice di merito, su richiesta del figlio nato da madre che non ha acconsentito di essere nominata, di interpellare la madre stessa ai fini di una eventuale revoca della dichiarazione. Le modalità procedimentali da seguire, in attesa dell'intervento del legislatore, devono essere dedotte dal quadro normativo e dal principio espresso dalla Corte costituzionale e devono essere idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna. Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini trova un limite insuperabile nel caso in cui la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
In ogni caso, i coniugi adottanti sono tenuti a informare il figlio adottivo della sua condizione, nei termini e nei modi che ritengano più opportuni.
Situazione di abbandono |
Dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria del suo stato di adottabilità, impone di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età ed al suo grado di sviluppo, mentre l'età dei genitori non riveste, da sola, ai fini della suddetta valutazione, alcuna rilevanza (Cass. civ., sez. I, 8 novembre 2013, n. 25213).
La valutazione dello stato di adottabilità non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico (Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2012, n. 18563). Più recentemente anche Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 2013, n. 28230, per la quale «la valutazione dello stato di adottabilità non può fondarsi di per sé sulla disabilità del genitore, condizione che, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18), e del relativo Protocollo addizionale, non può essere causa di interruzione del legame naturale (…), salvo che tale condizione, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura».
La situazione di abbandono, condizione per la dichiarazione di adottabilità del minore, non può essere desunta, in via automatica, dalla dichiarazione dello stato di adottabilità precedentemente pronunciata nei confronti di altro fratello del minore. Ugualmente, al fine di escludere lo stato di abbandono del minore, non sono sufficienti la positiva evoluzione della condizione esistenziale del genitore, con riguardo al conseguimento dell'indipendenza economica ed al possesso di un'abitazione dignitosa, nonché i buoni propositi dal medesimo manifestati di riparare alle precedenti mancanze, occorrendo, al contrario, che il giudice proceda alla specifica valutazione dei progetti educativi genitoriali e del modo in cui egli intenda realizzarli (Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2011, n. 12730)
La dichiarazione dello stato di abbandono non ha alcuna connotazione sanzionatoria delle condotte dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1838; caso in cui la madre del minore era stata spettatrice passiva per anni delle violenze perpetrate dal marito sul figlio, e non aveva compreso il vissuto del figlio sottraendosi all'inserimento, a fini di riabilitazione psicologica, in una comunità) |
Situazione di abbandono – ruolo dei servizi territoriali |
Le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, anche qualora non siano asseverate da giuramento, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, costituiscono indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento (così Cass. civ., sez. 6-1, 8 gennaio 2013, ord. n. 232) |