Responsabilità civile
RIDARE

Responsabilità professionale dell’avvocato e perdita di chance

24 Marzo 2025

La responsabilità professionale di un avvocato che, secondo l'ex cliente, abbia depositato un ricorso in Cassazione in maniera imperita e negligente, può configurare un danno da perdita di chance?

Massima

«Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata; ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione».

Il caso

Il contenzioso si origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Tizio, davanti al Tribunale di Vicenza, con il quale era stato al medesimo ingiunto di pagare all'avv. Caio la somma di euro 10.704,59, a titolo di compensi professionali maturati per l'attività prestata da quest'ultimo nel corso di un procedimento giudiziario intentato, ai sensi dell'art. 2932 c.c., contro il proprio cliente, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della metà indivisa di un'azienda agricola in forza di una scrittura privata stipulata dalle parti in data 31 dicembre 1972. In primo grado l'azione era stata rigettata, la sentenza riformata dalla Corte di appello che, avendo ritenuta valida la scrittura privata e autentiche le sottoscrizioni ivi apposte, dichiarò la signora Sempronia proprietaria al 38% del fondo agricolo “Macchia Tonda”, sciolse la comunione e rimise la causa in istruttoria per disporre i relativi frazionamenti. Avverso tale pronuncia e poi contro quella definitiva, l'avv. Caio propose ricorso per Cassazione, rigettato dalla Corte di cassazione con la sentenza Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2012, n. 8494.

Tizio a fondamento dell'opposizione invoca la responsabilità professionale del legale e propone, al contempo, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno imputando al medesimo negligenza ed imperizia nella proposizione del ricorso per Cassazione rigettato.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata rigettata sia dal Tribunale di Vicenza sia dalla Corte d'appello di Venezia e, infine, dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento.

La questione

La principale doglianza posta a fondamento dell'opposizione, riproposta anche davanti al Giudice di legittimità, attiene alla mancata formulazione di un motivo di ricorso - nel giudizio principale - che portasse al vaglio del giudice di ultima istanza la questione della «nullità per indeterminatezza del contratto del 31 dicembre 1972», vizio accolto dal Tribunale e disatteso dalla Corte d'appello. Sostiene il ricorrente che la statuizione di rigetto dell'opposizione non ha tenuto conto che il danno causato dalla condotta imperita del professionista discende non tanto dal probabile esito positivo del ricorso in Cassazione proposto dall'avv. Tizio quanto dalla perdita della possibilità di ottenere un esito diverso e, cioè, dalla «chance di ottenere una valutazione sulla nullità per indeterminatezza del contratto del 31 dicembre 1972 non presa in considerazione dal giudice di legittimità in assenza di apposito motivo di ricorso».

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione esamina nel dettaglio i profili che connotano la responsabilità professionale dell'avvocato, muovendo dalla tradizionale ripartizione tra obbligazione di mezzi e obbligazioni di risultato ed operando un ulteriore analisi che consente di meglio comprendere la correlazione eziologica tra il comportamento astrattamente negligente e il danno lamentato nei termini di bene della vita leso. Tale nesso è accertato in termini probabilistici in base al principio - consolidato - secondo cui la responsabilità dell'avvocato «non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone» (Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1984 e Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13873). Peraltro, «La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole» (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2024, n. 28903).

Deve osservarsi, infatti, in punto di corretta ripartizione degli oneri probatori, che, vertendosi nella materia della responsabilità professionale, sul cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, grava l'onere di allegare la difettosa o inadeguata prestazione professionale e di provare:

  1. l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
  2. l'esistenza del danno;
  3. il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2007, n. 9238; anche Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2024 n. 24007) da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del "più probabile che non" per il quale, se il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte, che avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. in ultimo Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2021, n. 3566), poiché la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, (Cass. civ., sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 410). 

 

Pertanto, l'affermazione della responsabilità risarcitoria «implica una valutazione prognostica positiva» circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, avrebbe avuto un esito favorevole (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112 e Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2018, n. 10320, si veda sul punto, per un'ampia disamina sugli elementi costituitivi della responsabilità del legale e sul corretto riparto degli oneri probatori, il focus pubblicato in IUS Responsabilità civile, La responsabilità dell'avvocato: le regole operative nel quadro definito dalla recente giurisprudenza, Autore: Daniela Zorzit, 12 febbraio 2025).

Il professionista ha l'obbligo (art. 1176, comma 2 c.c. e art. 2236 c.c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2009, n. 24544); pertanto il professionista ha l'onere di dimostrare, a fronte, dell'eventuale corretto assolvimento dell'onere probatorio, di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste, tenuto conto, in ogni caso, che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per l'appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore, il quale deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, pure al fine di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8312).  

La Corte, nella specie, riprende la cornice entro cui si inscrive la responsabilità del professionista, analizzando nel dettaglio l'ipotesi censurata dal ricorrente, vale a dire l'omessa proposizione di un motivo di ricorso in Cassazione giudicato essenziale ai fini di attribuire al cliente una chance di probabile positivo esito della lite e, per converso, non averlo formulato produttivo del pregiudizio integrato dalla perdita della lite; in un passaggio motivazionale importante, la Cassazione distingue tra l'interesse strumentale che è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore e l'interesse primario o presupposto che, tuttavia, ancorché non dedotto in obbligazione è correlato a quello strumentale e, nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato, coincide con la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse si identifica con la “guarigione dalla malattia”, interessi integranti il “bene delle vita” perduto o pregiudicato in conseguenza della condotta illecita del professionista per il quale il diritto al risarcimento del danno potrà essere riconosciuto.

Continua la Corte chiarendo che il «danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto», per cui l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento.

Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” ovvero il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria.

L'inadempimento del professionista se può dare diritto al cliente di rifiutare il pagamento del compenso opponendo l'eccezione ex art. 1460 c.c. o chiedere la restituzione di quanto pagato a tale titolo, non sempre dà vita ad un risarcimento del danno, discendente solo dalla lesione del bene della vita cioè dalla mancata vittoria della causa da accertare sulla base di un giudizio prognostico riservato al giudice di merito, che, però, non coincide con la mera partecipazione al processo che, piuttosto, l'intero ordinamento tende a dissuadere rispetto ad iniziative giudiziarie inutili e defatiganti non necessariamente coincidenti con un bisogno di risposta di giustizia.

 

Gli incerti confini della perdita di chance

Uno dei passaggi più interessanti della pronuncia affronta il tema del risarcimento connesso alla c.d. “perdita di chance” che la Corte sembra in qualche modo sconfessare, richiamando due sentenze non recenti (Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15759 e Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2004, n. 22026) che, pur ritenendo risarcibile la «chance d'intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria» quale «occasione, tra l'altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, già di per sé stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico», hanno in ogni caso richiesto, ai fini della liquidazione del danno, che fosse fornita la prova, basata sempre su criteri probalistici, della possibilità di conseguire utili risultati nell'ambito del giudizio.

Definita la chance come possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole) ma con connotazione di spiccata incertezza, in altra coeva statuizione emessa sempre nell'ambito della responsabilità professionale dell'avvocato, la Corte precisa che «la chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una "legge di connessione”. Per converso, se una tale connessione è possibile (e nel caso di specie era certamente possibile, in astratto, formulare, in senso o nell'altro, un giudizio prognostico sulle aspettative di successo del mandato difensivo sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, sebbene in termini di mera probabilità) non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira) (v. sul tema, con riferimento alla perdita di chance a carattere non patrimoniale, ma con argomenti spendibili anche in ambito patrimoniale: Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993, e, prima ancora, Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641; Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6688; v. anche Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2021, n. 27287; Cass. civ., sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 2261; v. anche per un caso analogo, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2024, n. 14163)» (Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2024, n. 21045 in motivazione; per un inquadramento sistematico del danno da perdita di chance, v. D. Spera, Responsabilità civile e danno alla persona, 563 ss., Giuffrè Francis Lefebvre, 2025).

Nella sentenza in commento, pertanto, riprendendo indirizzi giurisprudenziali più recenti la Corte conferma che per le obbligazioni professionali ove sono individuabili due interessi, quello primario/presupposto e quello strumentale preordinato al soddisfacimento del primo, il risarcimento del danno potrà scaturire solo dalla lesione del primo provocata dalla mala condotta del professionista, il cui accertamento è demandato al giudice di merito con valutazione prognostiche non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, giacché il diritto al risarcimento sorge solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 c.c.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2018, n. 16803; Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2022, n. 33466).

Secondo tale ricostruzione non sembrerebbe esserci spazio, nella materia in esame, ad un risarcimento correlato alla mera perdita della chance di vittoria della lite, intesa quale bene giuridico perso a causa della condotta inadempiente del professionista. Sul punto, il focus richiamato a firma dell'avv. Daniela Zorzit (La responsabilità dell'avvocato: le regole operative nel quadro definito dalla recente giurisprudenza), nel delineare un approfondimento della fattispecie in esame, mostra tutti i limiti della categoria in termini non solo di ricostruzione del nesso causale ma, in particolare, della prova, gravante sul cliente il quale avrebbe l'onere di dimostrare che «avrebbe conseguito il risultato (o detto altrimenti, che la condotta inadempiente gli ha prodotto un danno): di fronte alla assoluta incertezza (50/50) si dovrebbe dire che il cliente non ha assolto l'onere, e la domanda andrebbe rigettata».

Infatti, osserva l'Autrice: «La chance, così intesa, si rivelerebbe come una soluzione “equa” per le situazioni assolutamente fluide (il c.d. fifty /fifty di cui si è fatto cenno più sopra), come quella in cui si trovi il cliente che, a causa della negligenza del legale, non ha avuto modo di presentare argomenti e svolgere tesi difensive per mettere in discussione un orientamento risalente, opinabile e teoricamente non inattaccabile (si supponga che avesse il 50% di possibilità di successo)».

Nel condividere la ricostruzione operata dall'avv. Zorzit è bene, tuttavia, puntualizzare la necessità di riportare la fattispecie risarcitoria ai corretti confini tracciati dalla Cassazione con la decisione in commento: una probabilità di vittoria della lite che si riveli assolutamente incerta e con percentuali del tutto irrisorie non configura un pregiudizio suscettibile di ristoro perché non meritevole di protezione da parte dell'ordinamento giuridico.

Osservazioni

Dalla ricostruzione operata nella sentenza in commento la mera “possibilità di conseguire un risultato favorevole” coincidente con la astratta partecipazione ad un giudizio nel caso specificamente della mancata proposizione di una impugnazione, non integra per se stesso un interesse giuridicamente tutelabile che, piuttosto, non trova spazio di protezione nell'ordinamento che tende a scoraggiare iniziative giudiziarie palesemente infondate, come emergente anche dalla disciplina dell'art. 96 c.p.c. riformato.

La ricostruzione, seppur in termini probalistici secondo i consueti criteri della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, comporta che il giudice di merito dovrà accertare il nesso causale tra l'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita e il probabile esito della lite, sulla base di un giudizio avente contenuto tecnico-giuridico e potrà essere riconosciuto il risarcimento del danno al cliente solo se, qualora correttamente compiuta la prestazione professionale, il risultato favorevole, secondo un giudizio controfattuale, in termine di vittoria della controversia, avrebbe avuto ragionevole probabilità di essere conseguito.

Il risarcimento del danno anche nella materia della responsabilità professionale dell'avvocato è così ricondotto entro i confini degli illeciti omissivi causalmente produttivi di pregiudizi agli interessi giuridicamente tutelati dall'ordinamento giuridico, in conformità ad una cornice dell'illecito omissivo ben delineata da tempo anche nella materia della responsabilità sanitaria, ancorata ad una ricostruzione chiara del nesso eziologico con il danno correlata all'individuazione del bene della vita la cui lesione dovrà essere sempre accertata sulla base di rigorosi criteri causali.

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