Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Chiusura del concordato preventivo in pendenza delle rate residue della "rottamazione" dei debiti tributari

04 Aprile 2025

Si chiede se sia possibile ottenere la chiusura di un concordato preventivo in pendenza delle rate residue della "rottamazione" dei debiti tributari.

È possibile ottenere la chiusura di un concordato preventivo in pendenza delle rate residue della "rottamazione" dei debiti tributari? Si può ritenere che la "rottamazione" abbia comportato la fuoriuscita dei relativi debiti dal Piano concordatario, avendo di fatto rinegoziato il pagamento?

In via preliminare si ipotizza che con l'espressione “chiusura di un concordato preventivo” il quesito si riferisca alla fase della sua esecuzione ovvero quella successiva alla omologa, in quanto quella precedente si chiude, ai sensi dell'art. 113 c.c.i.i., con la sentenza di omologazione; ed inoltre che per “rottamazione” si intenda la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione la cui ultima versione (cd. “rottamazione quater”) è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

A parere di chi scrive, la definizione agevolata comporta la novazione del debito tributario, in quanto l'obbligazione originaria viene sostituita da una nuova obbligazione con importi e scadenze diverse e il cui inadempimento comporta la decadenza dal beneficio. Se la rottamazione è inserita in un piano di concordato, si ritiene che la sua esecuzione sia necessariamente collegata al completo adempimento degli obblighi derivanti dalla definizione agevolata. Successivamente alla omologazione del concordato il debitore deve provvedere ad attuare ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale che ne vigila l'adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Se l'esecuzione del piano prevede il completo pagamento del debito tributario nei termini previsti dalla definizione agevolata è difficile affermare che è stata data completa esecuzione al piano in pendenza di rate residue. 

Vi è poi la possibilità di inserire la rottamazione all'interno della fase esecutiva del concordato sebbene non sia stata prevista nel piano omologato, avute le necessarie autorizzazioni degli organi della procedura secondo le prescrizioni previste nella sentenza di omologazione. Ciò può avvenire su iniziativa del debitore qualora vi sia convenienza per i creditori. Anche in questo caso si ritiene che la completa esecuzione del piano debba essere preceduta dal completo pagamento dei debiti derivanti dalla definizione agevolata. In questo senso si può affermare che la rottamazione non comporta la fuoriuscita dal piano concordatario.

Vale la pena di precisare che la legge non prevede l'emissione di un decreto di chiusura della fase esecutiva del concordato che il tribunale emetta su richiesta del debitore, avuto il parere favorevole del commissario giudiziale, e che accerti l'esecuzione della proposta concordataria cui dare pubblicità nel registro delle imprese, sebbene un siffatto decreto non sia precluso, e del resto, di fatto, taluni tribunali lo emettono.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.