Scioglimento delle società di persone

Giorgio Grossi
Giorgio Grossi
04 Aprile 2016

Secondo la tecnica normativa propria delle società di persone, le cause di scioglimento delle società semplici sono richiamate per s.n.c. e s.a.s., che presentano a loro volta profili di ulteriore specialità in ragione delle proprie caratteristiche strutturali. In particolare, accanto a ipotesi di scioglimento tipiche e inderogabili, il legislatore riconosce ai soci la facoltà di prevedere cause di scioglimento convenzionali, che possono aggiungersi a quelle legali ma non sostituirle. Si discute, poi, se anche le cause di invalidità del contratto sociale siano da considerarsi cause di scioglimento della società, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2332 c.c. in tema di società di capitali.
Inquadramento

Le cause di scioglimento delle società di persone sono delineate dal legislatore agli artt. 2272, 2308 e 2323 c.c., con riferimento rispettivamente alle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.

Secondo la tecnica normativa propria delle società di persone, le cause di scioglimento delle società semplici sono richiamate anche per gli altri due tipi societari, che presentano a loro volta profili di ulteriore specialità in ragione delle proprie caratteristiche strutturali. In particolare, accanto a ipotesi di scioglimento tipiche e inderogabili, il legislatore riconosce ai soci la facoltà di prevedere cause di scioglimento convenzionali, che possono aggiungersi a quelle legali ma non sostituirle. Si discute, poi, se anche le cause di invalidità del contratto sociale siano da considerarsi cause di scioglimento della società, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2332 c.c. in tema di società di capitali.

Quanto agli effetti, il verificarsi di una causa di scioglimento non determina automaticamente l'estinzione della società, bensì un mutamento dell'oggetto sociale, che dall'esercizio dell'attività d'impresa diviene la liquidazione del patrimonio, l'adempimento dei debiti sociali e la ripartizione dell'eventuale attivo tra i soci. Tale procedura può essere definita dai soci direttamente oppure attraverso la nomina di liquidatori. Lo scioglimento della società, in definitiva, anziché determinare l'estinzione della società dà piuttosto avvio alla fase di liquidazione, cui conseguirà la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese e la sua definitiva estinzione.

Le cause di scioglimento comuni a tutte le società di persone: il decorso del termine

Le cause di scioglimento delle società di persone sono regolate in primo luogo dall'art. 2272 c.c., previsto espressamente per le società semplici e richiamato dagli artt. 2308 e 2323 c.c. anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In particolare, la norma individua quattro ipotesi tassative e inderogabili che determinano lo scioglimento del vincolo sociale, cui si aggiungono le altre cause eventualmente previste dai soci nel contratto istitutivo della società.

Anzitutto, le società di persone si sciolgono per decorrenza del termine di durata della società, sul presupposto che lo stesso sia stato espressamente previsto e che i soci non abbiano inteso costituire la società a tempo indeterminato (art. 2272, n. 1, c.c.). In tal caso, l'unico adempimento a carico degli amministratori consiste nell'accertare l'intervenuta causa di scioglimento e darne pubblicità nel Registro delle imprese, entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Lo stato di scioglimento per intervenuto decorso del termine può essere revocato dai soci, tramite una proroga espressa o tacita del termine di durata della società. In tal senso, vi è:

  • proroga espressa, quando i soci rinnovano il termine di durata della società modificando il contratto sociale, all'unanimità o secondo le diverse maggioranze previste dal contratto (art. 2252 c.c.);
  • proroga tacita, quando, decorso il tempo per cui la società è stata contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali (art. 2273 c.c.).

In evidenza: gli effetti della proroga tacita

In caso di proroga tacita, la società si intende prorogata a tempo indeterminato (art. 2273, comma. 2, c.c.). Due sono le conseguenze:

  • ciascun socio ha diritto di recedere dalla società in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi (artt. 2285 e 2307 c.c.);
  • anche nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, il creditore del singolo socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del debitore, se gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare i crediti (artt. 2270 e 2307 c.c.).

Secondo la giurisprudenza, perché vi sia proroga tacita è necessario che non vi sia soluzione di continuità tra la scadenza fissata nell'atto costitutivo e la prosecuzione dell'attività sociale (Cass., 26 febbraio 1965, n. 315, in Giust. Civ., 1965, I, 173; Cass, 23 febbraio 1984, n. 1296, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1985, I, 197). Diversamente, ove le operazioni sociali siano state interrotte e successivamente riprese, si tratterà piuttosto di revoca dello stato di liquidazione (Campobasso, Diritto Commerciale, II, Torino, 2010, 118; Vigo, in Riv. Dir. Civ., 1995, II, 289 ss).

Giova sottolineare che, nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, il creditore del socio può proporre in via giudiziale opposizione alla proroga della società che, se accolta, impone alla società di liquidare la quota del socio debitore dell'opponente (art. 2307 c.c.). Quanto ai termini di decadenza previsti per proporre l'opposizione, occorre distinguere: se la proroga è avvenuta in forma espressa, il termine di tre mesi decorre dall'iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle imprese; se la proroga è tacita, il periodo trimestrale decorre dal giorno della scadenza del termine di durata previsto nel contratto sociale (art. 2307, comma 1, c.c.).

Il conseguimento dell'oggetto sociale e la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

In secondo luogo, le società di persone si sciolgono ove l'oggetto sociale sia stato conseguito oppure quando, al contrario, sia sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (art. 2272, n. 2, c.c.).

La prima delle due cause attiene all'ipotesi in cui la società sia stata costituita per la realizzazione di uno specifico affare, del quale si possa individuare con certezza l'esaurimento. È pacifico, infatti, che, ove l'oggetto sociale sia determinato solamente nei suoi tratti generali, la causa di scioglimento non potrà concretamente operare (Presti-Rescigno, Corso di diritto commerciale, II, Bologna, 2013, 371; Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003, 97). A tal riguardo, merita di essere menzionata autorevole dottrina, secondo cui eventuali limitazioni all'oggetto sociale possono essere desunte non solo dallo statuto, ma anche da accordi taciti o fatti concludenti, cui non si applicherebbe alcun limite probatorio (Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 788).

Ben più ricorrente nella pratica è la causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Tale circostanza può verificarsi al ricorrere di fenomeni sopravvenuti, interni o esterni alla vita sociale, che impediscano in modo oggettivo lo svolgimento dell'attività sociale (Galgano, Diritto civile e commerciale, III, 1, Padova, 2004, 408).

Tra i fenomeni esterni alla vita sociale, vi possono essere eventi a carattere naturale (es. distruzione del bene che si intende acquisire) o giuridico (es. revoca di licenza). Tra i fenomeni intrinseci alla vita sociale, invece, vi possono essere eventi che dipendono dalla volontà dei soci (es. insanabile dissidio tra i soci; venir meno della partecipazione essenziale di un socio) oppure che da questa prescindono (es. distruzione di un bene produttivo).

In ogni caso, si è affermato che l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale debba essere assoluta e definitiva, tanto da rendere improduttivo e privo di utilità il protrarsi del vincolo sociale, essendo rimesso al giudice di merito ogni accertamento circa il carattere permanente e definitivo della causa impeditiva (Cass. 14 febbraio 1984, n. 1122, in Foro it., 1507). La causa dell'impossibilità deve essere inoltre sopravvenuta, rinvenendosi altrimenti un vizio di nullità ab origine del contratto sociale.

Tra le ipotesi appena elencate, particolarmente problematica è quella del dissidio insanabile tra i soci, la cui rilevanza quale causa di scioglimento della società è stata a lungo discussa.

In evidenza: il dissidio insanabile tra soci

In giurisprudenza, si è affermato che il dissidio tra soci, perché possa determinare lo scioglimento della società, deve:

  • determinare la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale (Cass. 22 agosto 2001, n. 11185);
  • non essere imputabile a gravi inadempienze di uno o più soci, tali da legittimare l'esclusione del socio inadempiente o il recesso per giusta causa del socio adempiente (Cass. 10 settembre 2004, n. 18243).

A motivazione di tale ultimo requisito, la giurisprudenza ha infatti rilevato che, ove il dissidio tra soci sia imputabile a uno solo di questi – perché inadempiente ai doveri contrattuali o a quelli di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario –, tale evento non è idoneo a rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile attraverso l'esclusione del socio inadempiente oppure tramite il recesso per giusta causa del socio adempiente.

Di converso, si è affermato che, ove uno dei due soci receda dalla società adducendo quale giusta causa l'insanabile dissidio imputabile all'altro socio, l'accertamento dell'imputabilità o meno del dissidio non è mai sottratto alla cognizione del giudice, chiamato ad accertare l'eventuale idoneità dello stesso a rendere impossibile il perseguimento dei fini sociali e, quindi, a costituire di per sé causa di scioglimento della società (Cass. 10 settembre 2004, n. 18243). A tal riguardo, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che, ove il dissidio sia imputabile a uno solo dei soci, quest'ultimo può domandare lo scioglimento della società, salvo che nelle more del giudizio sia deliberata o domandata la sua esclusione (Cass. 15 luglio 1996, n. 6410).

In applicazione di tali principi, si è quindi affermato che non ricorre causa di scioglimento ove:

  • i dissidi tra soci siano solo personali, senza alcuna incidenza sull'attività sociale (Trib. Milano, 12 giugno 2013, n. 8305);
  • il disaccordo tra i soci ricada sulla scelta degli amministratori, dovendosi ritenere che l'esclusione dei soci che ostacolano la vita societaria sia prevalente rispetto allo scioglimento della società (Cass. 3 agosto 1988, n. 4814);

In dottrina, si segnala il contrasto tra chi ritiene che l'inattività dell'assemblea rilevi quale causa di scioglimento, al pari delle società di capitali (Graziani, Diritto della società, Napoli, 1962, 533), e chi invece lo esclude sul presupposto dell'inoperatività del metodo collegiale nelle società di persone (Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1999, 243).

La volontà di tutti i soci

Le società di persone si sciolgono per volontà unanime dei soci (art. 2272, n. 3, c.c.). È controverso, invece, se lo stesso effetto possa essere determinato da un voto a maggioranza, ove il contratto sociale lo preveda.

In dottrina, la tesi affermativa poggia sul rilievo per cui lo scioglimento della società costituisce una mera modifica del contratto sociale, per la quale l'art. 2252 c.c. consente di prevedere maggioranze diverse dall'unanimità (Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1993, 299; Presti-Rescigno, op. cit., 372; Campobasso, op. cit., 118).

La tesi che nega tale possibilità, invece, si fonda sul dato letterale dell'art. 2272, n. 3 c.c., ove è espressamente menzionata la “volontà di tutti i soci” (Cottino, op. cit., 243). A tale tesi pare aderire anche la giurisprudenza, che ritiene il principio dell'unanimità dei consensi non derogabile dalla volontà dei soci (Trib. Monza, 10 aprile 1990).

In evidenza: volontà tacita di sciogliere la società

Nel silenzio del legislatore, si ritiene ammissibile che la volontà dei soci di sciogliere la società si manifesti solo verbalmente o per fatti concludenti, come nel caso in cui un socio presenti domanda giudiziale di accertamento dello stato di scioglimento e l'altro socio convenuto manifesti sostanziale acquiescenza (Trib. Napoli 16 dicembre 1992).

Il venir meno della pluralità dei soci

A mente dell'art. 2272, n. 4, c.c., richiamato anche dagli artt. 2308 e 2323 c.c., le società di persone si sciolgono se viene meno la pluralità dei soci, ove la stessa non sia ricostituita nel termine di sei mesi.

Sulla base di tale dettato normativo, si è osservato in dottrina come la riduzione ad unità dei soci non sia di per sé causa di scioglimento della società, ma lo diventi solo se tale situazione si protragga per sei mesi (Campobasso, op. cit., 119; Presti-Rescigno, op. cit., 372; Cottino, op. cit., 244; Porzio, in Riv. Soc., 1965, 286). Da tale premessa, se ne è fatto derivare che, nel corso dei sei mesi previsti dalla legge, il socio superstite possa continuare a gestire la società con pieni poteri, non potendosi ritenere che la causa di scioglimento sia già intervenuta e che, quindi, i poteri di amministrazione siano limitati ai soli “affari urgenti” di cui all'art. 2274 c.c.

Secondo diversa opinione, da ritenersi tuttavia minoritaria, la sussistenza di un unico socio opererebbe come causa di scioglimento immediata, risolutivamente condizionata alla ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi (Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, Torino, 1987, 310). Aderendo a tale impostazione, nel termine previsto dalla legge il socio superstite manterrebbe quindi i soli poteri di ordinaria amministrazione, non potendo neppure procedere alla liquidazione della quota del socio venuto meno.

La giurisprudenza dominante aderisce al primo dei due indirizzi ora esposti, ritenendo che lo scioglimento della società si determini con effetti ex nunc allo scadere del termine di sei mesi (Cass. 21 maggio 1979, n. 2902; Cass. 26 giungo 2000, n. 8670; Cass. 19 aprile 2001, n. 5809). Su tali premesse, si ritiene quindi che durante tale termine la società conservi la propria autonomia patrimoniale, senza alcuna modificazione nella titolarità soggettiva dei rapporti giuridici, da ricondursi in capo al socio superstite (Cass. 5 marzo 2003, n. 3269).

Nell'ipotesi in cui, all'esito dei sei mesi, il socio superstite non proceda ad accertare lo stato di scioglimento e a darne iscrizione nel Registro delle imprese, la giurisprudenza riconosce ai creditori sociali la legittimazione a proporre autonomo giudizio avente ad oggetto l'intervenuto scioglimento della società (Cass. 8 agosto 1990, n. 8001).

Ci si chiede, tuttavia, quali siano le conseguenze di un'eventuale prosecuzione dell'attività sociale oltre i sei mesi da parte dell'unico socio superstite.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina (Cottino, op. cit., 245) e in giurisprudenza (Cass. 16 marzo1996, n. 2226), la continuazione dell'attività oltre il termine semestrale senza che la pluralità dei soci sia stata ricostituita comporta la trasformazione automatica della società in impresa individuale, di cui il socio superstite diventa titolare.

A tal riguardo, l'orientamento di legittimità più recente è attento nel precisare come tale fenomeno non dia luogo a una trasformazione in “senso tecnico” ai sensi dell'art. 2948 c.c., dato che il decorso del termine di sei mesi non determina una mera modifica del contratto sociale, quanto piuttosto lo scioglimento dell'ente societario. La vicenda negoziale deve più correttamente considerarsi come successione tra soggetti giuridici distinti, sul presupposto che persona fisica e persona giuridica si distinguono non solo per forma, ma anche per natura (Cass. 6 febbraio 2002, n. 1593; Cass. 14 gennaio 2015, n. 496).

Sul punto, merita di essere menzionato un diverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la trasformazione della società in impresa individuale non sarebbe ammissibile, atteso che l'ente societario manterrebbe la propria soggettività giuridica fino alla completa estinzione di tutti i debiti sociali (Cass. 9 marzo 1996, n. 1876).

In evidenza: la qualificazione fiscale della successione tra società e impresa individuale

Secondo la giurisprudenza (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3671), il fenomeno successorio tra società e impresa individuale non realizza una cessione d'azienda, ma una assegnazione dell'azienda al socio superstite.

A riguardo, si è infatti sottolineato come il decorso del termine semestrale e il conseguente scioglimento della società determinino l'apertura di un procedimento di liquidazione, con conseguente assegnazione dei beni residui (ivi compresa l'azienda) al socio superstite. Alla luce di tale premessa, è chiaro dunque che il godimento dei beni aziendali da parte della nuova impresa individuale non dipende da una precedente cessione del bene da parte della società estinta, quanto piuttosto da una sua assegnazione all'unico socio superstite.

Sicché, anche sotto un profilo fiscale, il fenomeno successorio non potrà essere qualificato come “cessione d'azienda” ma come “assegnazione dell'azienda al socio”, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale e inapplicabilità dalla disciplina IVA.

Da ultimo, ci si è chiesti quali siano gli effetti di un'eventuale ricostituzione della pluralità dei soci oltre il termine di sei mesi indicato dalla legge.

Fermo il fatto che lo spirare infruttuoso del termine semestrale comporta il mero scioglimento della società e non la sua estinzione, si è ritenuto che l'apertura della liquidazione non impedisca al socio superstite di cedere parte della propria partecipazione sociale e ricostituire così la pluralità dei soci. Secondo autorevole dottrina, si realizzerebbe in questo modo una revoca implicita dello stato di liquidazione, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova società, ma la continuazione della precedente.

Gli effetti prodotti, in generale, sarebbero assimilabili a quelli della proroga tacita ex art. 2307 c.c., in particolare quanto alla facoltà per il creditore particolare del socio superstite di domandare la liquidazione della sua quota, nonostante l'intervenuta revoca dello stato di scioglimento. In tale ottica, l'ultimo momento utile per ricostituire la pluralità dei soci coinciderebbe con la cancellazione della società dal Registro delle imprese e la sua estinzione (M. Stella Richter-Ferri jr, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione dello svolgimento dell'impresa, in Studio d'impresa del CNN n. 774; De Martino, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n.4 c.c., in Studi d'impresa del CNN n. 156-2009/I).

Le altre cause previste dal contratto sociale

Il legislatore prevede infine che le società di persone si sciolgano per le cause espressamente previste dal contratto sociale (art. 2272, n. 5, c.c.). In tal modo, è dunque riconosciuta ai soci la facoltà di individuare specifiche situazioni, cui ricollegare lo scioglimento della società (es. morte di un socio; ricorrere di determinate perdite d'esercizio).

A tal riguardo, è dubbia la legittimità della clausola che attribuisca il potere di sciogliere la società a un solo socio, tale previsione essendo incompatibile con la natura plurilaterale del contratto di società (Buonocore, Castellano, Costi, Società di persone-Casi e materiali, Milano, 1978, 1254).

È pacifico, in ogni caso, il carattere inderogabile delle cause di scioglimento legali, la cui operatività non può in alcun modo essere esclusa dalle parti (Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 2003, 98).

Le cause di scioglimento proprie della s.n.c.

Tanto detto in linea generale per le società di persone, gli artt. 2308 e 2323 c.c. prevedono ulteriori cause di scioglimento per le società in nome collettivo e società in accomandita semplice, in ragione delle loro specifiche caratteristiche strutturali.

Quanto alle s.n.c., il legislatore prevede che le stesse si sciolgano anche a seguito di provvedimento dell'autorità governativa o di dichiarazione di fallimento.

La prima di tale cause si riferisce all'atto con cui la società è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, secondo lo schema delineato dall'art. 194 l. fall.

Di maggiore ricorrenza applicativa è l'ipotesi in cui la s.n.c. si sciolga a seguito di dichiarazione di fallimento.

Anzitutto, occorre sottolineare come tale causa si applichi alle sole s.n.c. che abbiano ad oggetto un'attività commerciale, a prescindere dall'effettivo svolgimento della stessa, dovendosi altrimenti escludere l'assoggettabilità dell'ente alla procedura fallimentare ai sensi dell'art. 1 l. fall. (Cass. 28 aprile 2005, n. 8849).

Tanto premesso, la dichiarazione di fallimento, così come le altre cause finora esaminate, comporta il mero scioglimento della società e non anche la sua estinzione, con l'unica particolarità che il procedimento di liquidazione sarà affidato agli organi della procedura concorsuale anziché ai soci (Galgano, Diritto commerciale , II, Le società, Bologna, 2001, 101). Tale conclusione è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nel corso della procedura gli organi sociali rimangono in carica con i poteri residui e compatibili (Cass. 4 dicembre 1992, n. 12928).

Peraltro, l'estinzione della società non consegue neppure alla chiusura della procedura concorsuale, ad esito della quale i soci possono deliberare la revoca dello stato di scioglimento e proseguire l'attività sociale, ove residui un attivo (Ferri, Delle società, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2247-2324, Bologna-Roma, 1982, 450). Su tale linea d'opinione si assesta anche la giurisprudenza, secondo la quale la chiusura del fallimento può determinare l'estinzione della società, solo ove la procedura si sia conclusa con la definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche se contestati, riferibili alla società (Cass. 23 aprile 2010, n. 9723; Cass. 4 luglio 2003, n. 10606).

Le cause di scioglimento proprie delle s.a.s.

Con riferimento alle società in accomandita semplice, il legislatore prevede quale ulteriore causa di scioglimento il venir meno della categoria dei soci accomandanti o accomandatari, senza che nel termine di sei mesi questa si sia ricostituita (art. 2323 c.c.).

Data per pacifica l'efficacia ex nunc della causa di scioglimento, che opera solo decorso il termine di sei mesi (Trib. Piacenza, 20 marzo 2013), occorre definire quale sia la disciplina applicabile medio tempore.

Nel caso in cui a venir meno sia la categoria dei soci accomandanti, l'attività sociale – demandata per definizione ai soli accomandatari – può proseguire senza alcun pregiudizio anche nel periodo intermedio.

Nel caso in cui a venir meno sia la categoria dei soci accomandatari, invece, la legge prescrive che i soci accomandanti nominino un amministratore provvisorio, affinché questi – pur non assumendo la qualifica di accomandatario – compia gli atti di ordinaria amministrazione. Si ritiene che tale carica possa essere rivestita tanto da un accomandante, quanto da un terzo. Resta escluso, in ogni caso, che al socio accomandante non amministratore sia riconosciuto il potere di rappresentare la società (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803).

In evidenza: prosecuzione dell'attività sociale oltre il termine di sei mesi

Decorso il termine semestrale senza che le due categorie di soci siano state ricostituite, parte della dottrina ritiene che la categoria superstite possa utilmente proseguire l'attività sociale, determinando una tacita trasformazione della società in s.n.c. irregolare (Campobasso, op. cit., 138).

Diversa opinione vuole invece che, ove siano sopravvissuti solo soci accomandanti e uno di loro abbia assunto la qualifica di amministratore provvisorio, quest'ultimo assuma la qualità di accomandatario decorso il termine di sei mesi (FERRI, Delle società, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2247-2324, Bologna-Roma, 1982, 506).

Le cause di invalidità del contratto sociale

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogati sulla applicabilità analogica alle società di persone dell'art. 2332 c.c., disposto in tema di società di capitali, ai sensi del quale le cause di nullità dell'atto costitutivo operano quali cause di scioglimento della società. In sostanza, ci si è chiesti se, accertata una causa di invalidità del contratto istitutivo della società di persone (ex artt. 1418 e 1425 ss. c.c.), tale vizio operi ex tunc dal momento della stipulazione del negozio, travolgendo ogni atto di gestione successivo; oppure se si converta in una causa di scioglimento, con conseguenti effetti ex nunc a tutela degli atti già compiuti.

Secondo un primo indirizzo dottrinale, l'estensione analogica dell'art. 2332 c.c. sarebbe inammissibile, tale norma trovando fondamento in aspetti peculiari delle società di capitali, quali la personalità giuridica e l'effetto costitutivo dell'iscrizione nel registro imprese (Angelici, La società nulla, Milano, 1975, 285).

Secondo altra autorevole opinione, invece, l'art. 2332 c.c. sarebbe espressione di un principio generale, secondo cui le cause di invalidità del contratto sociale non possono che avere effetti per il futuro, senza pregiudicare l'attività effettivamente svolta fra le parti e i terzi (Campobasso, op. cit., 71).

In giurisprudenza, a una risalente pronuncia che aderisce alla tesi negativa (Cass. 2 gennaio 1995, n. 7) si contrappone altro indirizzo di legittimità che consente l'applicazione analogica dell'art. 2332 c.c., in quanto espressione di un principio generale (Cass. 6 maggio 2015, n. 9124; Cass. 19 gennaio 1995, n. 565).

Applicabilità analogica dell'art. 2332 c.c.: orientamenti a confronto

Orientamento favorevole

Orientamento contrario

Cass. 6 maggio 2015, n. 9124

Cass. 2 gennaio 1995, n. 7

Cass. 19 gennaio 1995, n. 565

Gli effetti dello scioglimento

Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina automaticamente l'estinzione della società, bensì un mutamento dell'oggetto sociale, che dall'esercizio dell'attività d'impresa diviene la liquidazione del patrimonio, l'adempimento dei debiti sociali e la ripartizione dell'eventuale attivo tra i soci. Lo scioglimento della società produce quindi effetti preliminari e funzionali alla realizzazione di tali obiettivi e all'estinzione della società (Campobasso, op. cit., 119).

Nulla quaestio quanto agli effetti sulla società, che mantiene la propria capacità giuridica e di agire, senza alcuna limitazione. Per le s.n.c. e le s.a.s., lo stato di liquidazione della società deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza (art. 2250, comma 3, c.c.).

Quanto agli effetti sugli amministratori, questi ultimi restano in carica e conservano il potere di amministrare, seppur limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione (art. 2274 c.c.). Gli atti assunti in violazione di tali limiti non sono imputabili alla società e vincolano esclusivamente l'amministratore che li pone in essere (Cottino, op. cit., 170).

Quanto agli effetti sui soci, il verificarsi di una causa di scioglimento attribuisce a questi ultimi il diritto di determinare le modalità di liquidazione del patrimonio o, in caso di disaccordo, di nominare i liquidatori (art. 2275 c.c.). I soci acquistano quindi il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, che consiste nel rimborso dei conferimenti e delle eventuali eccedenze che residuino una volta estinti i debiti sociali (art. 2282 c.c.). Resta fermo l'obbligo di versare i conferimenti ancora dovuti, nella misura in cui i fondi a disposizione della società siano insufficienti al pagamento dei debiti sociali (art. 2280 c.c.).

Da ultimo, quanto agli effetti sui creditori, la posizione di questi ultimi varia solo nelle società semplici o nelle s.n.c. e s.a.s. irregolari, ove il creditore particolare del socio perde la facoltà di domandare la liquidazione della quota del proprio debitore, che potrà essere aggredita solo all'esito della procedura di liquidazione (art. 2270 c.c.).

Da ultimo, giova sottolineare come le cause di scioglimento operino di diritto e possano essere oggetto di apposita domanda di accertamento, di natura imprescrittibile (Cass. 19 marzo 2012, n. 4366) e non compromettibile in arbitri (Cass. 19 settembre 2000, n. 12412).

Riferimenti

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2272 c.c.
  • Art. 2273 c.c.
  • Art. 2274 c.c.
  • Art. 2308 c.c.
  • Art. 2323 c.c.

Prassi:

  • Modulo S3 Camera di Commercio

Giurisprudenza:

  • Cass. 19 aprile 2001, n. 5809
  • Cass. 10 settembre 2004, n. 18243
  • Cass. 16 febbraio 2007, n. 3671
  • Cass. 23 aprile 2010, n. 9723
  • Cass. 6 maggio 2015, n. 9124
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