Impresa agricola

Stefano Lapponi
18 Novembre 2014

La nozione di imprenditore agricolo è stata profondamente ridefinita dal D.Lgs. n. 228/2001, che all'art. 1 (commi 1 e 2) ha ridisegnato l'art. 2135 c.c.. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali (non più solo bestiame) e attività ad esse connesse. Le attività agricole principali devono essere dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o marine. Ciò ha portato ad una esplicita estensione della disciplina dell'impresa agricola a quelle particolari attività (quali l'apicoltura, l'allevamento di maiali per l'ingrasso e non per la riproduzione) che in passato erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola solo in via interpretativa. Le attività tradizionali di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali possono essere svolte anche senza la connessione diretta con il terreno, anche se la norma fa riferimento ad un utilizzo potenziale. L'attività agricola è tale ancorché abbia per oggetto una sola fase necessaria del ciclo produttivo di carattere vegetale o animale e non l'intero processo. È considerata agricola anche l'attività di prestazioni di servizi a condizione che sia svolta con macchine e attrezzature utilizzate prevalentemente e normalmente in agricoltura. Quindi, l'acquisto di una macchina che non viene utilizzata nel fondo, produce servizi di carattere commerciale.
Inquadramento e nozione

Secondo il nuovo art. 2135 c.c. (così come definito dal primo comma dell'art. 1, D.Lgs. n. 228/2001):

"1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Al secondo comma dell''art 1, D.Lgs. n. 228/2001 si stabilisce che “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

In evidenza: Vendita diretta di prodotti altrui (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 700)

Il comma in oggetto dispone la possibilità per gli imprenditori agricoli di vendere al dettaglio non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli alle seguenti condizioni:

  • si deve trattare esclusivamente di prodotti appartenenti a comparti agroalimentari diversi;
  • il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
La definizione di “attività connesse”

Una delle novità più rilevanti è data dalla definizione delle “attività connesse” all'attività agricola principale, la cui connessione nel passato era stata definita solo da pronunce giurisprudenziali e da posizioni ministeriali.

Sono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Affinché si possa parlare di “attività connesse” sono necessari due requisiti fondamentali.

Il primo di questi requisiti è dato dal collegamento “soggettivo”:le attività devono essere svolte dall'imprenditore agricolo che esercita un'attività agricola principale.

Il secondo requisito è dato dal collegamento “oggettivo”: le attività devono venire esercitate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.

Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti:

  • requisito soggettivo: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l'allevamento di animali;
  • requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo di cui sopra.

La nuova formulazione non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate “nell'esercizio normale dell'agricoltura”, così come prevedeva la disposizione abrogata.

Con la nuova disciplina, il richiamo all' “esercizio normale dell'agricoltura” è stato sostituito con il criterio della prevalenza” nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti da terzi.

In conclusione, le attività connesse possono essere svolte senza condizionamenti di natura organizzativa e strutturale. Quindi, possono avere ad oggetto anche beni acquistati presso terzi purché in misura non prevalente sotto il profilo quantitativo. Tuttavia, è necessario che questi beni siano strumentali ai propri e quindi abbiano una funzione accessoria.

Riassumendo, le novità apportate dalla L. n. 228/2012 sono sostanzialmente tre:

  1. abbandono del concetto di esercizio normale dell'agricoltura, per cui viene a cessare qualsiasi limite in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività, ai mezzi impiegati e alle tecniche adottate, che, pertanto, possono essere anche di tipo industriale;
  2. introduzione del concetto di prevalenza, per cui le attività di trasformazione possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi purché rimangano prevalenti i propri prodotti e i prodotti provenienti da terzi siano comunque di derivazione agricola;
  3. inserimento delle attività dirette alla fornitura di servizi, le quali per essere considerati agricole dovranno presentare i seguenti requisiti:
  • i mezzi impiegati per le prestazioni di servizi devono essere gli stessi che si utilizzano normalmente nell'azienda agricola;
  • detti mezzi devono essere impiegati prevalentemente nelle attività agricole;
  • le prestazioni devono essere svolte con personale e con mezzi dell'azienda agricola.
L'imprenditore agricolo professionale

Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, entrato in vigore il 7 maggio 2004, all'art. 1, comma 1, definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, assegni ad essi equiparati, le indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Sono pertanto due i requisiti essenziali:

  1. che venga dedicata all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
  2. che si ricavi dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Per l'imprenditore operante nelle zone svantaggiate previste dall'art. 17 del Regolamento UE n. 1257/1999. i requisiti elencati sono ridotti del 25%.

La figura dell' “imprenditore agricolo professionale” (IAP) ha sostituito la nozione di “Imprenditore agricolo a titolo principale” (IATP), recepita nel nostro paese con la L. n. 153/1975.

Le due definizioni di IATP e IAP sono pressoché identiche, differendo per gli elementi quantitativi dei requisiti: l'art. 12 L. n. 153/1975, infatti, richiedeva che lo IATP si dedicasse alle attività per almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo, ne ricavasse almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro, e fosse in possesso, per pratica o studio, di specifiche capacità professionali.

L'attribuzione alle società della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

Nell'intento di superare le precedenti interpretazioni che limitavano il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, di cui all'art. 12 della L. n. 153/1975, alla sola persona fisica, la Legge di orientamento 5 marzo 2001 n. 57 e le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001, hanno esteso tale riconoscimento anche alle persone giuridiche (società di persone e di capitali).

La norma viene incontro alla necessità di favorire lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura con positivi riflessi per le aziende sul versante della contribuzione obbligatoria dovuta agli Istituti Assicuratori.

Infatti, se da un lato la norma continua a richiedere che nello statuto della società sia previsto “quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.”, nel merito prevede una sostanziale riduzione dei requisiti con riferimento alla presenza dei soggetti con qualifica di “imprenditore agricolo professionale (IAP)” nell'assetto societario.

Secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001, le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora, oltre alla previsione nell'oggetto sociale dello statuto dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ricorrano le seguenti condizioni:

  • nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari);
  • nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
  • nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.

Successivamente, l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004, abrogando l'art. 12 della L. n. 153/1975 così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 228/2011, ha sancito il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), purchè prevedano nel proprio statuto l'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. anche:

  • nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
  • nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  • nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Nota Bene: la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore soltanto ad una sola società.

Profili fiscali

Redditi fondiari

Ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni ed ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

I redditi fondiari si distinguono in:

  • Redditi dominicali dei terreni;
  • Redditi agrari;
  • Redditi dei fabbricati.

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

Reddito dominicale

Secondo quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del citato Decreto.

Non concorrono a formare reddito dominicale i terreni:

  • pertinenze di fabbricati urbani;
  • dati in affitto per usi non agricoli;
  • produttivi di redditi di impresa (ai sensi dell'art. 55, D.P.R. n. 917/1986).

Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di apposite tariffe d'estime stabilite secondo le norme della legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno.

In caso di eventi naturali, previa denuncia agli uffici preposti al controllo, qualora si verifichi una perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico, il reddito dominicale risulta per l'intero anno in oggetto inesistente.

Nota Bene: se il proprietario del terreno che non svolge direttamente l'attività agricola corrisponde l'IMU, il reddito dominicale non va dichiarato (terreno non affittato).

Reddito dominicale

= rendita catastale x rivalutazione 80%


Reddito agrario

Ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito agrario è costituito dal reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

Si considerano a tal fine attività agricole:

  • attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  • le attività di cui al terzo comma dell' art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario in luogo del possessore a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Nei casi di conduzione associata il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza (da allegare alla dichiarazione dei redditi atto sottoscritto da tutte le parti con le rispettive quote, ovvero in mancanza lo stesso viene ripartito in parti uguali).

Come per il reddito dominicale, anche il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo sulla base della qualità e della classe del terreno.

Reddito agrario

= rendita catastale x rivalutazione 70% x rivalutazione 30%

La rivalutazione dell'80% e del 70% previste rispettivamente per la determinazione del reddito dominicale e agrario non si applicano nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata almeno quinquennale a giovani imprenditori che rispettino i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 40 anni;
  • qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria (nel qual caso la maggioranza delle quote o del capitale devono essere detenute da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatori diretti e IAP). Tale qualifica può essere acquisita entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di affitto.

Nota Bene: la Legge di Bilancio 2017, al comma 44, ha previsto per il triennio 2017-2019 che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola. Si tratterebbe in sostanza di una deduzione del reddito dominicale e agrario.

L'art. 1, c. 44, L. n. 232/2016, stabilisce che “per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1, D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola”.

L'agevolazione è applicabile:

  • alle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, i quali producono redditi dominicali ed agrari;

L'agevolazione non è applicabile:

  • ai soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate al fine di delimitare con certezza l'ambito soggettivo dell'agevolazione con la Circolare 8/E/2017 ha chiarito che rientrano nell'agevolazione anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

La determinazione del reddito agrario

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione coinvolti, nei limiti delle potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole sul medesimo.

Le Attività Agricole che costituiscono reddito agrario (art. 32, c. 2, 3 TUIR)

Condizioni

Coltivazione del terreno

Silvicoltura

Allevamento di animali

con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno

Coltivazioni in serra

Con utilizzo di strutture fisse o mobili anche provvisorie.

Nel caso di più piani produttivi: la superficie adibita alla produzione non deve eccedere il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste

Nota Bene: qualora il suolo non sia utilizzato per la coltivazione, rientrano nel “ciclo” agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Manipolazione

Conservazione

Trasformazione

Alienazione

Commercializzazione

Valorizzazione

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento

Secondo la C.M. 44/E/2004, i beni vanno individuati con apposito decreto ministeriale da emanare ogni 2 anni.

Attività agricole connesse che costituiscono reddito agrario (art. 32, c. 2, TUIR)

Attività agricole connesse che costituiscono reddito agrario (art. 32, c. 2, 3 TUIR)

condizioni

produzione e cessione di energia elettrica e calorica

derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche

Effettuate da imprenditore agricolo

carburanti ottenuti da produzioni vegetali

provenienti prevalentemente dal fondo

prodotti chimici

derivanti da prodotti agricoli provenienti dal fondo

Attività connesse non costituenti attività agricola

Attività connesse non costituenti attività agricola

Condizioni

Manipolazione

Conservazione

Trasformazione

Commercializzazione

Valorizzazione

Prodotti non ottenuti in prevalenza dal fondo anche se compresi nell'elenco previsto da apposito D.M.

Producono reddito di impresa

Prodotti non compresi nell'elenco previsto da apposito D.M.

Attività dirette alla fornitura di beni e servizi

Con utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità.

Terreni esclusi dal reddito agrario

Non producono redditi agrari e non devono essere dichiarati:

  • i terreni per i quali il contribuente è titolare della sola nuda proprietà;
  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quali ad esempio i giardini e i cortili.

I terreni concessi in affitto per uso non agricolo e i terreni situati all'estero devono essere dichiarati tra i Redditi Diversi.

Sono esclusi i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore.

In evidenza – Parchi e Giardini

I redditi catastali dei parchi e giardini aperti al pubblico, ovvero, la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, di pubblico interesse,

non concorrono

alla formazione del reddito se il possessore non ha ottenuto alcun reddito dalla loro utilizzazione.

La circostanza va denunciata all'Agenzia delle entrate locale entro 3 mesi dalla data in cui la rilevazione è avvenuta.

In evidenza: variazione nelle colture

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura praticata non corrisponde a quella risultante catastalmente, il contribuente dovrà determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

Nota Bene: la tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è data dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le seguenti modalità deve avvenire a partire del periodo di imposta successivo al quale si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito o la diminuzione del reddito.

Imposte dirette – imprenditore agricolo in forma societaria

Ai sensi dell'art. 55, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano redditi di impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32.

L'art. 1, c. 36, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha fatto ritornare efficace, a far data dal 1 gennaio 2014, l'art. 1, c. 1094, L. 27 dicembre 2006, n. 296, precedentemente abrogato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, consentendo alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci di optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% ai sensi dell'art. 56 bis TUIR.

L'opzione è esercitabile ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 e perde efficacia quando vengono meno i requisiti prescritti di imprenditore agricolo professionale. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 32 del TUIR è considerato reddito di impresa.

In evidenza: Familiari coadiuvanti con regime fiscale agevolato (art. 1, co. 705, Legge n. 145/2018)

È riconosciuta la possibilità di usufruire dello stesso regime fiscale previsto per i titolari dell'impresa in tutti i casi in cui si tratti di familiari conviventi, ossia appartenenti al medesimo nucleo familiare, che siano a loro volta iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti

In evidenza: tax credit - alberghi

Il c. 4, Legge di Bilancio 2017 istituente il credito di imposta per le strutture ricettive turistiche alberghiere, estende il medesimo alle strutture che svolgono attività di agriturismo (L. n. 96/2006).

Il credito di imposta è riconosciuto per i periodi di imposta 2017 e 2018 nella misura del 65% delle spese sostenute a condizione che gli interventi sulle strutture siano:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • interventi di eliminazione di barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell'efficienza energetica.

IRAP

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto l'esenzione IRAP per gli imprenditori agricoli. Nella fattispecie sono esenti dall'imposta gli imprenditori che svolgono le seguenti attività:

  • attività dirette alla coltivazione del terreno e della silvicoltura;
  • allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • attività di produzione di vegetali tramite l'utilizzo di serre, fisse o mobili anche provvisorie;
  • attività connesse alle attività agricole di cui ai punti precedenti.

Nota bene: non è esente da IRAP l'attività di agriturismo.

Nota bene: non è esente da IRAP l'attività degli allevatori eccedenti i limiti individuati dall'art. 32, comma 2, lett. b) TUIR.

Imposte indirette

IVA

L'art. 34, D.P.R. n. 633/1972, in ottemperanza a quanto disposto dalla VI Direttiva comunitaria, ha introdotto un regime speciale IVA per il settore agricolo, che, qualora vengono rispettati i requisiti previsti, rappresenta il regime naturale applicabile, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie.

Requisito soggettivo

Requisito oggettivo

  • chi esercita un'attività di cui all'art. 2135 c.c;
  • chi esercita attività di pesca in acque dolci, piscicoltura, mitilicoltura, ostricoltura e coltura di altri molluschi e crostacei, allevamento di rane;
  • gli organismi agricoli di intervento;
  • cooperative e consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001;
  • associazioni e unioni costituite che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dei soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
  • cessioni di prodotti agricoli e ittici inclusi nella Tab. A allegata al D.P.R. n. 633/1972, quindi prodotti che si ottengono senza necessità di manipolazione o trasformazione o rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Il regime speciale di cui all'art. 34, D.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione di una percentuale forfettaria, c.d. compensativa, da applicare alla base imponibile della cessione al fine di determinare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione.

Sostanzialmente il produttore agricolo applica, al momento della cessione dei propri prodotti, l'aliquota edittale così come prevista dalle Tabelle del D.P.R. n. 633/1972, ma in sede di liquidazione non detrae l'IVA sugli acquisti ammessa in detrazione secondo il metodo ordinario, bensì detrarrà l'IVA determinata sulla base della percentuale compensativa.

In evidenza: cessione di animali vivi

L'art. 1, c. 45, della Legge di Bilancio 2017 ha confermato l'innalzamento delle percentuali di compensazione derivanti dalle cessione di animali vivi di specie bovina e suina. Il limite massimo della compensazione è stabilito nel 7,7% per le specie bovine e dell'8% per le specie suine (la misura sarà fissata da un prossimo Decreto Interministeriale).

Imposta di registro, catastale e ipotecaria

Vediamo dal punto di vista delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, i casi più ricorrenti di trasferimento di terreni agricoli:

Trasferimenti terreni agricoli

In favore di:

Imposte

CD/IAP iscritti alla gestione previdenziale-assistenziale, con agevolazione piccola proprietà contadina

Registro € 200,00

Catastale 1%

Ipotecaria € 200,00

CD/IAP iscritti alla gestione previdenziale-assistenziale, senza agevolazione piccola proprietà contadina

Registro 9% (minimo € 1000,00)

Catastale € 50,00

Ipotecaria € 50,00

Soggetti diversi dai precedenti, iscritti alla gestione previdenziale-assistenziale

Registro 15% (minimo € 1000,00)

Catastale € 50,00

Ipotecaria € 50,00

In evidenza: imposta catastale - eliminazione

Il c. 47 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 elimina l'applicazione dell'imposta catastale pari all'1% per i trasferimenti di terreni agricoli situati nei Comuni Montani; per l'imposta di registro e ipotecaria è prevista la misura fissa pari a 200,00 euro per ciascun tributo.

Trasferimenti terreni agricoli

Imposte

Situati nei Comuni Montani

Registro € 200,00

Catastale 1%

Ipotecaria € 200,00

IMU

La Legge di Bilancio 2018 relativamente all'imposta municipale propria dovuta sui terreni, fa chiarezza su chi deve pagare l'IMU agricola e sulle fattispecie esenti.

I terreni montani classificati con la Circolare n. 9/1993 sono esenti dall'IMU.

Fruiscono dell'esenzione IMU agricola, per il 2018, i coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali).

L'agevolazione IMU prevista per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 prevede i requisiti per beneficiare del trattamento agevolato:

  • possesso del fondo;
  • persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo;
  • qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (art. 1, D.Lgs. n. 99/2004);
  • iscrizione alla previdenza agricola.

Imu agricola 2018

Esonero per il pagamento dell'imposta

Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G U del 18 giugno 1993, n. 141.

Terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448/2011;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Scadenza

  • acconto: entro il 18 giugno 2018;
  • saldo: entro il 17 dicembre 2018;
  • unica soluzione: entro il 18 giugno.

Il calcolo

Il primo passaggio da effettuare è la verifica che il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza agricola. Per i soggetti suddetti l'IMU è stata abolita ai sensi dell'art. 1, c. 13, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Per i soggetti diversi, l'IMU è dovuta in base alla aliquota ordinaria deliberata dal Comune di appartenenza.

La base di calcolo è stabilita come segue:

Reddito dominicale al 1° gennaio dell'anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.

Esempio:

Aliquota: 10,6 ‰ (aliquota massima)

Reddito dominicale : 1000 euro.

Base imponibile: 1000 x 25% x 135= 1250 x 135 = 168750 euro

IMU da versare: 1788,75 euro

Il versamento a mezzo F24

Modello fiscale

Modello F24 IMU

Codice pagamento:

3914

Dati da inserire

Codice ente/codice comune

indicare il codice catastale del comune

ravvedimento

la casella va barrata solo se il versamento dell'IMU agricola viene effettuato in ritardo od omesso rispetto alla scadenza dell'acconto e saldo e si ricorre al ravvedimento operoso per sanare la violazione

Immobili variati

casella da barrare solo se vi sono state variazioni nel corso dell'anno tali da richiedere la presentazione della dichiarazione di variazione IMU.

acconto

barrare la casella se il pagamento che si sta effettuando si riferisce all'acconto IMU da versare.

saldo

barrare la casella se invece si sta pagando il saldo. Vanno barrate entrambe le caselle acconto e saldo, se si versa l'imposta in un'unica soluzione al 16 giugno.

numero immobili:

indicare il numero degli immobili (terreni).

codice tributo imu terreni

3914

anno di riferimento

2018

importi a debito versati

indicare l'importo dell'IMU che si è tenuti a versare

Disposizioni fiscali in agricoltura contenute nella L. n. 145/2018, art. 1.

Accise sulla Birra

L'art.1 comma 689 della Legge di Bilancio 2018 stabilisce che a decorrere dal 1.1.2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al D.lgs.504/95 è rideterminata in misura pari a 2,99 euro per ettolitro e per “grado-Plato”. Precedentemente l'accisa era fissata in 3,00 euro per ettolitro per e per “grado-Plato”. I commi 690 e 691 stabilisce che per la birra artigianale, nei birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, l'aliquota di accisa di cui sopra è ridotta del 40%.

Raccolta funghi occasionale – imposta sostitutiva

Per i soggetti che raccolgono funghi occasionalmente al fine di venderli ( no autoconsumo)è disposta l'applicazione di una imposta sostitutiva pari a 100 euro, nonché l'esenzione da obblighi dichiarativi e contabili.

Al fine dell'applicazione dell'imposta sostitutiva si considera occasionale la raccolta che comporti volumi di vendita non superiori ai 7.000 euro per anno.

L'imposta sostitutiva va versata entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva non si applica la ritenuta prevista per la vendita dei tartufi.

Non vi è obbligo di dichiarazione fiscale.

Per le operazioni di acquisto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, l'acquirente dovrà emettere un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, dati anagrafici e fiscali del venditore, il codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito.

IVA sui tartufi

Il comma 698 dispone:

- L'aliquota al 4% per la vendita di tartufi “nei limiti delle quantità standard di produzione” determinate con decreto Ministero delle Politiche Agricole (aggiunto il comma 15 bis alla tabella A parte I DPR 633/72);

- L'aliquota al 5% per la vendita di tartufi freschi o refrigerati in genere (Aggiunto il punto 1-quater nella parte II bis della tabella A);

Confermatal'aliquota al 10 per cento i tartufi conservati, ossia quelli congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

Realizzazione impianti di biogas fino a 300 KW

Il comma 954 della legge di Bilancio dispone che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure già previste dal DM 23 giugno 2016 “Incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”. L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta a servizio dei processi aziendali

Regime forfettario coltivatori di funghi

I produttori di funghi possono accedere al regime forfettario in tutti i casi in cui il reddito superi i 7000 euro per anno.

I produttori di funghi continuano a determinare il reddito su base catastale e pertanto dovranno calcolare il 15% (o il 5% per le nuove attività) sul reddito così determinato.

Contributi agricoli

In evidenza: esonero contributi agricoli giovani coltivatori diretti e IAP

La Legge di Bilancio 2017, ai c. 344 e 345, ha previsto l'esonero contributivo 2017-2019 per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono nel 2017 alla previdenza agricola.

È stata, altresì, prevista la stessa misura anche per gli stessi soggetti che si sono iscritti per la prima volta nel corso dell'anno 2016 e le cui aziende sono ubicate in territori montani e nelle aree svantaggiate. Tale agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti imposti dalle norme europee circa gli aiuti de minimis.

L'esonero contributivo consiste nella dispensa dal versamento dei contributi previdenziali non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nel seguente modo:

  • triennio 2017-2019 à esonero del 100% della contribuzione dovuta;
  • anno 2020 à esonero del 66% della contribuzione dovuta;
  • anno 2021 à esonero del 50% della contribuzione dovuta.

Lo status di pensionato "agricolo"

Con Risoluzione n. 1/Df del 28 febbraio 2018, il Ministero delle Finanze conclude che sono esenti da IMU i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Le conclusioni tratte si ricavano dalla lettura sistematica delle definizioni di coltivatore diretto e di IAP secondo le quali, non è richiesto che questi soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

Anche l'obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, sussiste purché i soggetti interessati svolgano tale attività con abitualità e prevalenza.

La percezione di un trattamento pensionistico non fa venire meno l'obbligo di iscrizione alla "gestione agricola INPS".

Con specifico riferimento agli imprenditori agricoli professionali la Risoluzione Ministeriale afferma che lo status di pensionato è compatibile con lo svolgimento dell'attività agricola dato anche il fatto che il calcolo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della qualifica di IAP. Viene calcolato escludendo i reddti di pensione di ogni genere; di conseguenza la qualifica di IAP può essere riconosciuta anche ad un pensionato.

Dalla disciplina IMU si evince altresì l'ipotesi che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale pensionati, possono continuare ad essere iscritti nella gestione previdenziale agricola e a svolgere quindi attività agricola.

Riferimenti

Normativi

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145
  • L. 28 dicembre 2015, n. 208
  • L. 24 dicembre 2012, n. 228
  • D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
  • D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
  • L. 5 marzo 2001, n. 57
  • L. 9 maggio 1975, n. 153
  • Art. 2135 c.c.

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 novembre 2007, n. 350
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