Impresa agricolaFonte: Cod. Civ. Articolo 2135
18 Novembre 2014
Inquadramento e nozione
Secondo il nuovo art. 2135 c.c. (così come definito dal primo comma dell'art. 1, D.Lgs. n. 228/2001):
"1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
Al secondo comma dell''art 1, D.Lgs. n. 228/2001 si stabilisce che “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
Una delle novità più rilevanti è data dalla definizione delle “attività connesse” all'attività agricola principale, la cui connessione nel passato era stata definita solo da pronunce giurisprudenziali e da posizioni ministeriali.
Sono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Affinché si possa parlare di “attività connesse” sono necessari due requisiti fondamentali.
Il primo di questi requisiti è dato dal collegamento “soggettivo”:le attività devono essere svolte dall'imprenditore agricolo che esercita un'attività agricola principale.
Il secondo requisito è dato dal collegamento “oggettivo”: le attività devono venire esercitate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.
Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti:
La nuova formulazione non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate “nell'esercizio normale dell'agricoltura”, così come prevedeva la disposizione abrogata.
Con la nuova disciplina, il richiamo all' “esercizio normale dell'agricoltura” è stato sostituito con il criterio della “prevalenza” nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti da terzi.
In conclusione, le attività connesse possono essere svolte senza condizionamenti di natura organizzativa e strutturale. Quindi, possono avere ad oggetto anche beni acquistati presso terzi purché in misura non prevalente sotto il profilo quantitativo. Tuttavia, è necessario che questi beni siano strumentali ai propri e quindi abbiano una funzione accessoria.
Riassumendo, le novità apportate dalla L. n. 228/2012 sono sostanzialmente tre:
Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, entrato in vigore il 7 maggio 2004, all'art. 1, comma 1, definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, assegni ad essi equiparati, le indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
Sono pertanto due i requisiti essenziali:
Per l'imprenditore operante nelle zone svantaggiate previste dall'art. 17 del Regolamento UE n. 1257/1999. i requisiti elencati sono ridotti del 25%.
La figura dell' “imprenditore agricolo professionale” (IAP) ha sostituito la nozione di “Imprenditore agricolo a titolo principale” (IATP), recepita nel nostro paese con la L. n. 153/1975.
Le due definizioni di IATP e IAP sono pressoché identiche, differendo per gli elementi quantitativi dei requisiti: l'art. 12 L. n. 153/1975, infatti, richiedeva che lo IATP si dedicasse alle attività per almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo, ne ricavasse almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro, e fosse in possesso, per pratica o studio, di specifiche capacità professionali.
Nell'intento di superare le precedenti interpretazioni che limitavano il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, di cui all'art. 12 della L. n. 153/1975, alla sola persona fisica, la Legge di orientamento 5 marzo 2001 n. 57 e le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001, hanno esteso tale riconoscimento anche alle persone giuridiche (società di persone e di capitali).
La norma viene incontro alla necessità di favorire lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura con positivi riflessi per le aziende sul versante della contribuzione obbligatoria dovuta agli Istituti Assicuratori.
Infatti, se da un lato la norma continua a richiedere che nello statuto della società sia previsto “quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.”, nel merito prevede una sostanziale riduzione dei requisiti con riferimento alla presenza dei soggetti con qualifica di “imprenditore agricolo professionale (IAP)” nell'assetto societario.
Secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001, le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora, oltre alla previsione nell'oggetto sociale dello statuto dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ricorrano le seguenti condizioni:
Successivamente, l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004, abrogando l'art. 12 della L. n. 153/1975 così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 228/2011, ha sancito il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), purchè prevedano nel proprio statuto l'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. anche:
Nota Bene: la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore soltanto ad una sola società. Profili fiscali
Redditi fondiari
Ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni ed ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
I redditi fondiari si distinguono in:
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
Reddito dominicale
Secondo quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del citato Decreto. Non concorrono a formare reddito dominicale i terreni:
Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di apposite tariffe d'estime stabilite secondo le norme della legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno. In caso di eventi naturali, previa denuncia agli uffici preposti al controllo, qualora si verifichi una perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico, il reddito dominicale risulta per l'intero anno in oggetto inesistente.
Nota Bene: se il proprietario del terreno che non svolge direttamente l'attività agricola corrisponde l'IMU, il reddito dominicale non va dichiarato (terreno non affittato).
Ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito agrario è costituito dal reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Si considerano a tal fine attività agricole:
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario in luogo del possessore a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Nei casi di conduzione associata il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza (da allegare alla dichiarazione dei redditi atto sottoscritto da tutte le parti con le rispettive quote, ovvero in mancanza lo stesso viene ripartito in parti uguali). Come per il reddito dominicale, anche il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo sulla base della qualità e della classe del terreno.
La rivalutazione dell'80% e del 70% previste rispettivamente per la determinazione del reddito dominicale e agrario non si applicano nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata almeno quinquennale a giovani imprenditori che rispettino i seguenti requisiti:
Nota Bene: la Legge di Bilancio 2017, al comma 44, ha previsto per il triennio 2017-2019 che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola. Si tratterebbe in sostanza di una deduzione del reddito dominicale e agrario.
La determinazione del reddito agrario
Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione coinvolti, nei limiti delle potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole sul medesimo.
Attività agricole connesse che costituiscono reddito agrario (art. 32, c. 2, TUIR)
Attività connesse non costituenti attività agricola
Terreni esclusi dal reddito agrario
Non producono redditi agrari e non devono essere dichiarati:
I terreni concessi in affitto per uso non agricolo e i terreni situati all'estero devono essere dichiarati tra i Redditi Diversi. Sono esclusi i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore.
In evidenza: variazione nelle colture
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura praticata non corrisponde a quella risultante catastalmente, il contribuente dovrà determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
Nota Bene: la tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è data dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le seguenti modalità deve avvenire a partire del periodo di imposta successivo al quale si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito o la diminuzione del reddito.
Imposte dirette – imprenditore agricolo in forma societaria
Ai sensi dell'art. 55, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano redditi di impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32.
L'art. 1, c. 36, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha fatto ritornare efficace, a far data dal 1 gennaio 2014, l'art. 1, c. 1094, L. 27 dicembre 2006, n. 296, precedentemente abrogato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, consentendo alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci di optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% ai sensi dell'art. 56 bis TUIR.
L'opzione è esercitabile ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 e perde efficacia quando vengono meno i requisiti prescritti di imprenditore agricolo professionale. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 32 del TUIR è considerato reddito di impresa.
In evidenza: tax credit - alberghi
Il c. 4, Legge di Bilancio 2017 istituente il credito di imposta per le strutture ricettive turistiche alberghiere, estende il medesimo alle strutture che svolgono attività di agriturismo (L. n. 96/2006). Il credito di imposta è riconosciuto per i periodi di imposta 2017 e 2018 nella misura del 65% delle spese sostenute a condizione che gli interventi sulle strutture siano:
IRAP
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto l'esenzione IRAP per gli imprenditori agricoli. Nella fattispecie sono esenti dall'imposta gli imprenditori che svolgono le seguenti attività:
Nota bene: non è esente da IRAP l'attività di agriturismo. Nota bene: non è esente da IRAP l'attività degli allevatori eccedenti i limiti individuati dall'art. 32, comma 2, lett. b) TUIR.
Imposte indirette
IVA L'art. 34, D.P.R. n. 633/1972, in ottemperanza a quanto disposto dalla VI Direttiva comunitaria, ha introdotto un regime speciale IVA per il settore agricolo, che, qualora vengono rispettati i requisiti previsti, rappresenta il regime naturale applicabile, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie.
Il regime speciale di cui all'art. 34, D.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione di una percentuale forfettaria, c.d. compensativa, da applicare alla base imponibile della cessione al fine di determinare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione. Sostanzialmente il produttore agricolo applica, al momento della cessione dei propri prodotti, l'aliquota edittale così come prevista dalle Tabelle del D.P.R. n. 633/1972, ma in sede di liquidazione non detrae l'IVA sugli acquisti ammessa in detrazione secondo il metodo ordinario, bensì detrarrà l'IVA determinata sulla base della percentuale compensativa.
In evidenza: cessione di animali vivi
L'art. 1, c. 45, della Legge di Bilancio 2017 ha confermato l'innalzamento delle percentuali di compensazione derivanti dalle cessione di animali vivi di specie bovina e suina. Il limite massimo della compensazione è stabilito nel 7,7% per le specie bovine e dell'8% per le specie suine (la misura sarà fissata da un prossimo Decreto Interministeriale).
Imposta di registro, catastale e ipotecaria
Vediamo dal punto di vista delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, i casi più ricorrenti di trasferimento di terreni agricoli:
In evidenza: imposta catastale - eliminazione
Il c. 47 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 elimina l'applicazione dell'imposta catastale pari all'1% per i trasferimenti di terreni agricoli situati nei Comuni Montani; per l'imposta di registro e ipotecaria è prevista la misura fissa pari a 200,00 euro per ciascun tributo.
IMU
La Legge di Bilancio 2018 relativamente all'imposta municipale propria dovuta sui terreni, fa chiarezza su chi deve pagare l'IMU agricola e sulle fattispecie esenti.
I terreni montani classificati con la Circolare n. 9/1993 sono esenti dall'IMU.
Fruiscono dell'esenzione IMU agricola, per il 2018, i coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali).
L'agevolazione IMU prevista per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 prevede i requisiti per beneficiare del trattamento agevolato:
Disposizioni fiscali in agricoltura contenute nella L. n. 145/2018, art. 1.
Contributi agricoli
In evidenza: esonero contributi agricoli giovani coltivatori diretti e IAP
La Legge di Bilancio 2017, ai c. 344 e 345, ha previsto l'esonero contributivo 2017-2019 per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono nel 2017 alla previdenza agricola. È stata, altresì, prevista la stessa misura anche per gli stessi soggetti che si sono iscritti per la prima volta nel corso dell'anno 2016 e le cui aziende sono ubicate in territori montani e nelle aree svantaggiate. Tale agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti imposti dalle norme europee circa gli aiuti de minimis. L'esonero contributivo consiste nella dispensa dal versamento dei contributi previdenziali non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nel seguente modo:
Lo status di pensionato "agricolo"
Con Risoluzione n. 1/Df del 28 febbraio 2018, il Ministero delle Finanze conclude che sono esenti da IMU i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Le conclusioni tratte si ricavano dalla lettura sistematica delle definizioni di coltivatore diretto e di IAP secondo le quali, non è richiesto che questi soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.
Anche l'obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, sussiste purché i soggetti interessati svolgano tale attività con abitualità e prevalenza.
La percezione di un trattamento pensionistico non fa venire meno l'obbligo di iscrizione alla "gestione agricola INPS".
Con specifico riferimento agli imprenditori agricoli professionali la Risoluzione Ministeriale afferma che lo status di pensionato è compatibile con lo svolgimento dell'attività agricola dato anche il fatto che il calcolo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della qualifica di IAP. Viene calcolato escludendo i reddti di pensione di ogni genere; di conseguenza la qualifica di IAP può essere riconosciuta anche ad un pensionato.
Dalla disciplina IMU si evince altresì l'ipotesi che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale pensionati, possono continuare ad essere iscritti nella gestione previdenziale agricola e a svolgere quindi attività agricola. Riferimenti
Normativi
Prassi
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