Registro delle imprese

13 Giugno 2019

Il Registro Imprese è un pubblico registro che, già previsto dall'art. 2188 c.c., ha avuto completa attuazione con l'art. 8 della Legge n. 580/1993 - Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e con il successivo D.P.R. 581/1995 - Regolamento di attuazione.La legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del Registro Imprese, che ha le seguenti caratteristiche: ha competenza provinciale; è gestito secondo tecniche informatiche; la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia; è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.
Introduzione

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.

Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

La funzione principale del Registro Imprese è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

Oltre che strumento di informazione economica, il Registro Imprese assolve pertanto anche il compito di strumento di pubblicità legale degli atti in esso iscritti.

La pubblicità legale dell'impresa, conferita dall'iscrizione nel Registro Imprese, si distingue nelle seguenti forme:

  • pubblicità costitutiva: riguarda i casi in cui l'iscrizione di un determinato atto nel Registro è requisito necessario ed indispensabile affinché l'atto produca i propri effetti giuridici tra le parti (ad es. atto costitutivo di società di capitali);
  • pubblicità dichiarativa: riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l'atto del quale è stata data pubblicità, prescindendo dalla effettiva conoscenza che i terzi ne abbiano (ad es. atto costitutivo delle società di persone);
  • pubblicità notizia: riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro ha una finalità di certificazione anagrafica e di informazione del pubblico, senza alcuna conseguenza né sulla efficacia né sulla opponibilità ai terzi dell'atto iscritto (ad esempio, l'iscrizione del piccolo imprenditore commerciale).

Il Registro Imprese è unico e comprende una Sezione Ordinaria e una Sezione Speciale.

Sezione Ordinaria

La Sezione Ordinaria comprende:

  • società di persone e di capitali;
  • società cooperative;
  • consorzi con attività esterna e società consortili;
  • società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano o con l'oggetto principale dell'impresa sul territorio italiano;
  • gruppi europei di interesse economico (GEIE);
  • enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale;
  • imprenditori commerciali individuali (non piccoli).
Sezione Speciale

La Sezione Speciale è suddivisa in cinque parti.

La prima parte comprende, con diverse qualifiche, imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche); piccoli imprenditori commerciali; le società semplici; imprenditori artigiani; la seconda parte comprende le società tra professionisti; la terza parte è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo: società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette; la quarta parte è destinata invece alle imprese sociali: organizzazioni private qualificabili come "imprese sociali"; la quinta parte comprende gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall'italiano.

Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo (REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora.

Nella sezione speciale si iscrivono:

  • gli imprenditori agricoli con la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
  • i piccoli imprenditori;
  • le società semplici;
  • le società tra avvocati e tra professionisti;
  • le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento ed anche quelli che vi sono soggetti;
  • le imprese sociali e le società di mutuo soccorso;
  • gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V,VI e VII del titolo V per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito nel Registro Imprese, pubblicati in altra lingua ufficiale delle comunità europee, con traduzione giurata di un esperto;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up.
L'iscrizione della società

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo (art.32 c.2 L. 340/2000; art.2330 c.3.c.c.)

Il controllo degli atti societari avviene in due fasi distinte:

1) controllo preventivo di legittimità da parte del notaio, attraverso il quale si assolve la funzione di verificare la conformità alla legge del contratto sociale, a tutela dell'interesse pubblico sul regolare funzionamento delle società di capitali, in quanto organismi istituzionalmente deputati allo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di responsabilità limitata;

2) controllo di regolarità formale da parte dell'Ufficio. L'ufficio del Registro delle Imprese vigila sulla regolarità formale della documentazione presentata e la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione della società.

A decorrere dal 6/12/2000, il numero di iscrizione degli imprenditori nel Registro delle imprese o nella sezione speciale e quello dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincide con il numero di codice fiscale (art.3 co. 1 del D.P.R. n.558/1999).

Sistema sanzionatorio

Le sanzioni relative al registro delle imprese vengono applicate in caso di domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto dalla legge, ovvero per le imprese individuali entro 30 giorni dal momento della nascita, mentre per le società entro i termini e le modalità previste dal Codice Civile in base alla forma giuridica.

La domanda di iscrizione al Registro imprese priva di indirizzo pec della società comporta la sospensione dell'iscrizione per tre mesi, periodo entro il quale la socieà può integrare la domanda. Nel caso in cui la comunicazione non venga integrata, la società viene comunque iscritta al RI, ma ciascun soggetto tenuto all'adempimento, è assoggettato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.2630 c.c. ossia da 103,00 a 1032,00 euro.

Il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)

Il Rea integra le informazioni contenute nel registro delle imprese con l'acquisizione di ogni altra notizia a carattere economico, statistico e amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel Registro.

Iscrizione REA

Sezione ordinaria REA

Si iscrivono:

  • I soggetti collettivi, associazioni, consorzi e fondazioni che pur esercitando una attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una impresa.
  • Gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale delle Unità Locali.

Sezione speciale REA

Istituita a decorrere dal 12 maggio 2012.

Si iscrivono:

  • I soggetti persone fisiche iscritti nei soppressi ruoli di agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione.
  • I soggetti che all'interno dell'impresa cessano di svolgere l'attività di agente in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'attività, pena la decadenza. Sono esclusi gli spedizionieri.
Riferimenti

Normativi

  • art.3 comma1 del D.P.R. n.558/1999
  • art. 2630 c.c.
  • art. 2330, co.3 c.c.
  • art. 32, co.2 L. 340/2000
  • Legge 29 dicembre 1993, n. 580
  • D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
  • Art. 2188 c.c.
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