Registro delle impreseFonte: Cod. Civ. Articolo 2188
13 Giugno 2019
Introduzione
Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
La funzione principale del Registro Imprese è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Oltre che strumento di informazione economica, il Registro Imprese assolve pertanto anche il compito di strumento di pubblicità legale degli atti in esso iscritti.
La pubblicità legale dell'impresa, conferita dall'iscrizione nel Registro Imprese, si distingue nelle seguenti forme:
Il Registro Imprese è unico e comprende una Sezione Ordinaria e una Sezione Speciale. Sezione Ordinaria
La Sezione Ordinaria comprende:
Sezione Speciale
La Sezione Speciale è suddivisa in cinque parti.
La prima parte comprende, con diverse qualifiche, imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche); piccoli imprenditori commerciali; le società semplici; imprenditori artigiani; la seconda parte comprende le società tra professionisti; la terza parte è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo: società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette; la quarta parte è destinata invece alle imprese sociali: organizzazioni private qualificabili come "imprese sociali"; la quinta parte comprende gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall'italiano.
Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo (REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora.
Nella sezione speciale si iscrivono:
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo (art.32 c.2 L. 340/2000; art.2330 c.3.c.c.) Il controllo degli atti societari avviene in due fasi distinte:
1) controllo preventivo di legittimità da parte del notaio, attraverso il quale si assolve la funzione di verificare la conformità alla legge del contratto sociale, a tutela dell'interesse pubblico sul regolare funzionamento delle società di capitali, in quanto organismi istituzionalmente deputati allo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di responsabilità limitata; 2) controllo di regolarità formale da parte dell'Ufficio. L'ufficio del Registro delle Imprese vigila sulla regolarità formale della documentazione presentata e la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione della società.
A decorrere dal 6/12/2000, il numero di iscrizione degli imprenditori nel Registro delle imprese o nella sezione speciale e quello dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincide con il numero di codice fiscale (art.3 co. 1 del D.P.R. n.558/1999). Sistema sanzionatorio
Le sanzioni relative al registro delle imprese vengono applicate in caso di domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto dalla legge, ovvero per le imprese individuali entro 30 giorni dal momento della nascita, mentre per le società entro i termini e le modalità previste dal Codice Civile in base alla forma giuridica.
La domanda di iscrizione al Registro imprese priva di indirizzo pec della società comporta la sospensione dell'iscrizione per tre mesi, periodo entro il quale la socieà può integrare la domanda. Nel caso in cui la comunicazione non venga integrata, la società viene comunque iscritta al RI, ma ciascun soggetto tenuto all'adempimento, è assoggettato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.2630 c.c. ossia da 103,00 a 1032,00 euro.
Il Rea integra le informazioni contenute nel registro delle imprese con l'acquisizione di ogni altra notizia a carattere economico, statistico e amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel Registro.
Riferimenti
Normativi
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