Roberta Metafora
03 Gennaio 2017

Prima del pignoramento è necessaria una ricognizione sulla consistenza del patrimonio del debitore, al fine di individuare i beni passibili di esecuzione forzata; tale ricerca, più semplice per i beni immobili, a causa del loro regime di circolazione, diviene più ardua per i beni mobili.
Premessa e rinvio

L'esigenza di svolgere in tempi rapidi il processo esecutivo ha indotto il legislatore del 1940 ad escludere ai fini della sottoposizione dei beni al vincolo esecutivo il preventivo accertamento della proprietà del bene pignorato in capo al debitore; è invece sufficiente il riscontro dell'esistenza di un elemento processuale, rilevante solo nel processo esecutivo, definito «appartenenza».

L'art. 513, 1° comma, c.p.c., che consente all'ufficiale giudiziario la ricerca dei beni mobili da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, infatti, non prevede un giudizio di accertamento preventivo delle condizioni in base alle quali un bene può essere sottoposto a pignoramento.

Fino ad una decina di anni fa, era opinione comune che fosse esclusivo compito dell'ufficiale giudiziario predisporre gli opportuni controlli circa l'effettiva sussistenza del perdurare della presunzione; viceversa, si escludeva qualunque ingerenza del debitore nella determinazione dei beni da pignorare, non essendo previsto in capo a costui l'obbligo di dimostrare l'entità ed il contenuto del suo patrimonio.

Il legislatore del 2006 (l. 24 febbraio 2006, n. 52) ha tuttavia mutato il quadro normativo di riferimento, in quanto il meccanismo di ricerca delle cose da pignorare è stato modificato per l'inserimento nell'art. 492 di alcuni commi, dedicati all'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata.

Il quadro normativo, peraltro, è in continua evoluzione, giacché con il più recente d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, è stato abrogato il settimo comma relativo alla ricerca telematica dei beni da pignorare e conseguentemente modificato l'ottavo comma che vi faceva riferimento, affidando ad un apposito articolo (492-bis, ulteriormente modificato nel 2015, con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83) la disciplina della ricerca telematica dei beni da pignorare, per l'illustrazione della quale si rinvia alla relativa bussola.

La ricerca dei beni da pignorare. I luoghi nei quali può eseguirsi

Come accennato, prima del pignoramento è necessaria una ricognizione sulla consistenza del patrimonio del debitore, al fine di individuare i beni passibili di esecuzione forzata; tale ricerca, più semplice per i beni immobili, a causa del loro regime di circolazione, diviene più ardua per i beni mobili, il cui modo di circolazione è invece caratterizzato da elementi molto evanescenti, per cui il riscontro dell'effettiva esistenza, in capo al debitore, di un diritto pignorabile sul bene mobile comporta indagini complesse e di esito incerto.

Per questa ragione, il codice di rito inibisce all'ufficiale giudiziario lo svolgimento di un vero e proprio accertamento sull'imputabilità al debitore o a terzi delle situazioni giuridiche relative alle cose che si vogliono pignorare, potendo limitarsi a verificare che i beni mobili che egli intende sottoporre a pignoramento si trovino collocati in beni immobili di cui il debitore ha la disponibilità: dunque, è sufficiente che i beni mobili da sottoporre a pignoramento si trovino collocati in luoghi di appartenenza dell'esecutato.

Più precisamente, l'art. 513, al primo comma, prevede che l'ufficiale giudiziario possa ricercare i beni mobili nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Per casa del debitore, deve considerarsi quella in cui egli abbia la dimora, anche temporanea, ma connotata da abitualità, ovvero che egli abbia il potere di fatto di goderne secondo la coscienza sociale (TARZIA, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, 202). Per tale motivo, non possono considerarsi alla stregua della casa del debitore i seguenti luoghi:

  • la camera ammobiliata e la stanza d'albergo (Di Domenico, Tutela del terzo nell'espropriazione mobiliare, in Giur. merito, 1992, 873; contra ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, Il processo esecutivo, Napoli, 1957, 128);
  • la casa in cui il debitore si trovi per mera ospitalità, a meno che non vi risieda stabilmente (TARZIA, L'oggetto del processo di espropriazione, cit., 203; Trib. Roma, 19 novembre 1996);
  • la casa in cui il debitore sta per ragioni di lavoro (ad es. il domestico);
  • la casa ove il debitore non vive più, in quanto assegnata all'altro coniuge a seguito di separazione legale.

Quanto agli «altri luoghi appartenenti al debitore», viene in tale nozione ricompreso qualsiasi luogo col quale il debitore abbia di fatto un rapporto di godimento stabile e duraturo, a prescindere dalla titolarità della proprietà o di altro diritto reale o personale (BUCOLO, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994, 475; Cass., sez. III, 9 febbraio 2007, n. 2909). Essi sono l'azienda, l'ufficio (ma non quello pubblico D'ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, II, Torino, 1957, 71], lo studio professionale, l'esercizio commerciale, l'officina ecc. (ANDRIOLI, Commento, cit., 128); per il venditore ambulante, anche lo spazio della pubblica via o piazza ove espone e vende la sua merce (Corsaro-Bozzi, Manuale dell'esecuzione forzata, Milano, 1996, 172).

La ricerca dei beni da pignorare è possibile anche sulla persona del debitore, purché la perquisizione e l'apprensione vengano effettuate nel rispetto del decoro e con le dovute cautele (BONGIORNO, Espropriazione mobiliare presso il debitore, in Dig. Civ. VIII, Torino, 1992, 72). La ricerca può essere effettuata anche sulle cose che il debitore porta con sé, come una borsa (BONGIORNO, Espropriazione, cit., 72).

Inoltre, il terzo comma dello stesso art. 513 permette il pignoramento non solo dei beni mobili situati nella casa del debitore e negli altri luoghi di sua spettanza, ma prevede anche la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata anche «cose determinate che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre». L'appartenenza ad un terzo del luogo nel quale le cose da pignorare si trovano, quindi, non esclude la possibilità per l'ufficiale giudiziario di procedere a pignoramento, purché il debitore abbia diretta disponibilità dei beni che l'organo esecutivo intende staggire.

In altre parole, dal raffronto del primo con il terzo comma dell'art. 513 si evince che la collocazione del bene non costituisce il criterio esclusivoper stabilire quando è possibile procedere al pignoramento, ma che l'elemento determinantea tal fine è quello della diretta disponibilità del bene, che può, ma non deve necessariamente desumersi dalla sua dislocazione.

Il legislatore, dunque, prende in considerazione l'eventualità che determinati beni di proprietà del debitore siano situati in luoghi non appartenenti a costui, ma ai quali egli può direttamente accedere, senza bisogno della cooperazione del terzo, avendo il debitore pieno diritto di disporre giuridicamente e materialmente (Cass., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8746).

CASISTICA

Si può pertanto procedere alla ricerca diretta delle automobili parcheggiate in autorimesse, allorché il debitore abbia il potere di spostarle liberamente, ancorché per l'introduzione nel luogo occorra la cooperazione del terzo.

DALMAZZO, L'espropriazione delle automobili custodite in pubbliche autorimesse, in Riv. dir. proc., 1998, 104.

Ancora, l'ufficiale giudiziario potrà ricercare i beni da pignorare nei bagagli del debitore depositati presso i depositi delle stazioni.

SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1966, 240.

Del pari, è possibile accedere presso le gallerie d'arte al fine di ricercare quadri del beni che il terzo consenta di esibire

TARZIA, L'oggetto, cit., 233.

Infine, l'ufficiale giudiziario potrà ricercare valori all'interno delle cassette di sicurezza di una banca ed anche aprire i plichi chiusi che rinvenga in esse.

CALVOSA, Struttura del pignoramento e del sequesto conservativo, Milano, 1953, 53.

Invero, il legislatore utilizza la dizione in luoghi non appartenenti al debitore non solo nel terzo ma anche nel quarto comma dell'articolo 513, distinguendo a seconda che il debitore possa o meno disporre direttamente dei beni situati in luoghi a lui non appartenenti. Nel caso in cui il debitore non abbia diretta disponibilità delle cose situate in luoghi di spettanza di un terzo, infatti, il pignoramento diretto è possibile solo se il terzo consente di esibire le cose, dovendosi in caso contrario utilizzare le forme dell'espropriazione presso terzi.

Presupposto del pignoramento mobiliare, in altre parole, è la diretta disponibilità del bene, intesa come possibilità di disporre materialmente della cosa senza bisogno della cooperazione di un terzo. Questa diretta disponibilità del bene da parte del debitore è presunta laddove il bene venga rinvenuto sulla persona, nella casa o in altro luogo di spettanza del debitore; essa costituisce una situazione lato sensu possessoria, ma non si identifica «né col possesso, né con la detenzione civilistica, né tampoco con una mera relazione spaziale», trattandosi di una categoria di marca schiettamente processuale, autonoma dalle consimili categorie di diritto sostanziale (TARZIA, L'oggetto, cit., 248).

Che l'ufficiale giudiziario nella ricerca dei beni da pignorare possa prescindere dal valutare la sussistenza del vincolo di responsabilità patrimoniale sul bene sembra essere confermato anche dall'art. 517 c.p.c., il quale impone all'organo esecutore il compito di eseguire il pignoramento sulle cose che egli ritiene «di più facile e pronta liquidazione», indipendentemente dalla circostanza che esse siano di proprietà del debitore.

In evidenza

In estrema sintesi, oggetto del processo esecutivo è l'appartenenza del bene, cioè l'accertamento dell'esistenza in capo al debitore di quella situazione di natura processuale da cui scaturisce una presunzione relativa di disponibilità del bene; pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione (Cass., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 23625).

Il pignoramento inquisitorio

Stabilisce il quarto comma dell'art. 492 c.p.c. che l'organo esecutivo, quando constata che i beni rinvenuti presso la casa del debitore sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente o, sebbene vi siano beni sufficienti a soddisfare il credito, appare manifesta la lunga durata della loro liquidazione, d'ufficio, invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano o (in caso di crediti vantati dal debitore verso terzi) le generalità dei terzi debitori, avvertendolo che in caso di omessa o falsa dichiarazione scatterà a carico del debitore la sanzione penale di cui all'articolo 388, sesto comma, c.p.. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dovrebbe consentirne l'applicazione anche nel caso in cui l'ufficiale procedente non abbia rinvenuto alcun bene pignorabile: anche in tale ipotesi, in effetti, si determinerebbe una situazione di carenza del patrimonio dell'esecutato rispetto alle pretese creditorie (RONCO, sub art. 492, in Aa.Vv., Le recenti riforme del processo civile, diretto da Chiarloni, Bologna, 2007, 632).

In evidenza

La giurisprudenza penale ha precisato che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p., l'invito dell'ufficiale giudiziario al debitore deve contenere espressamente l'avvertimento della sanzione penale per omessa o falsa dichiarazione, nonché l'indicazione espressa del termine entro il quale tale dichiarazione deve essere resa; non occorre invece che il detto invito sia stato consegnato personalmente al debitore, essendo unicamente necessario che esso contenga l'avvertimento della sanzione per omessa o falsa dichiarazione (Cass. Pen., Sez. VI, 26 aprile 2012, n. 26060, in Foro it., 2013, II, 300).

Quindi, in sede di redazione del verbale di pignoramento, l'ufficiale giudiziario registrerà le dichiarazioni (anche negative) del debitore circa l'esistenza di codesti ulteriori beni pignorabili e gli farà sottoscrivere il verbale.

Una Circolare del Ministero di Giustizia del 14 marzo 2007 (in www.auge.it/pdf_2007/2007_ufficiali/pignoramento_2007.pdf) ha previsto la possibilità che il debitore provveda alla dichiarazione in un secondo momento, recandosi presso l'UNEP territorialmente competente per l'espropriazione: in questo caso, l'ufficiale giudiziario incaricato della procedura dovrà provvedere all'annotazione di detta dichiarazione sul registro cronologico Mod. C, e, in caso di positiva dichiarazione, procederà secondo quanto appresso indicato.

In particolare, se il debitore indica l'esistenza di altre cose mobili, di cui ha la diretta disponibilità, queste, dal momento della dichiarazione, sono «considerate pignorate». In sostanza, il pignoramento consegue automaticamente alla dichiarazione del debitore (dunque anche prima della materiale apprensione), non occorrendo a tal fine una nuova ingiunzione.

Il legislatore ha così introdotto, quale conseguenza della dichiarazione dell'esecutando, una sorta di presunzione di appartenenza, produttiva nei suoi confronti di un duplice effetto; innanzitutto, i beni mobili indicati dal debitore si considerano pignorati, divenendo, così, indisponibili per il debitore; inoltre, in caso di violazione di tale indisponibilità, è prevista l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 388 c.p. (atteso che essi devono considerarsi pignorati, «anche» agli effetti previsti da questa norma).

Ne deriva che il pignoramento, con tutti i suoi effetti, si perfeziona sulla base della mera dichiarazione del debitore; pertanto, non è necessario né rivolgere l'ingiunzione al debitore, né tantomeno provvedere alla materiale apprensione dei beni.

Per risolvere il problema della verifica dell'esistenza delle cose indicate, nonché della loro materiale apprensione e custodia, la norma prevede che l'ufficiale giudiziario provveda successivamente ad accedere al luogo in cui le cose si trovano per gli adempimenti di cui all'art. 520.

Qualora le cose mobili si trovino in un altro circondarioè però previsto che l'ufficiale giudiziario che riceve la dichiarazione del debitore debba trasmettere copia del verbale all'ufficiale giudiziario competente per territorio, spettando a quest'ultimo il compito di verificare l'esistenza dei beni, di valutarli e provvedere alla loro custodia. Il creditore, dal canto suo, dovrà depositare nella cancelleria del tribunale del circondario dove si trovano gli altri beni copia del titolo esecutivo e del precetto. In questo modo, vi saranno due distinti pignoramenti e dunque due distinti processi esecutivi.

Dalla genericità lettera del quinto comma («se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate»), sembra però che, anche in questa ipotesi, già dalla dichiarazione del debitore i beni siano da considerarsi assoggettati a pignoramento. Ciò, d'altronde, sembra ricevere conferma anche dall'ultima parte dello stesso comma, a mente del quale se il debitore riferisce dell'esistenza di beni immobili o di cose in possesso di terzi, il creditore deve attivarsi per lo svolgimento di un distinto atto di pignoramento.

L'ambito di operatività dell'istituto

Si discute in dottrina in ordine all'ambito di applicazione dell'istituto del pignoramento inquisitorio; sebbene l'art. 492 c.p.c. si trovi collocato nella sezione II del Capo I, dedicata al pignoramento in generale, il meccanismo operativo della norma mal si concilia con alcune tipologie espropriative (Saletti, Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da pignorare, in Riv. es. forz., 2005, 756; Ziino, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato, in www.judicium.it., 5); sennonché, pare preferibile optare per la soluzione positiva che estende il meccanismo anche all'espropriazione mobiliare presso terzi o a quella immobiliare, in conformità con la ratio della norma che è quella di permettere l'ampliamento dei poteri di ricerca dell'ufficiale giudiziario, come confermato dalla recente introduzione dell'art. 492-bis nel tessuto del codice di rito.

Pertanto, se il debitore dichiari l'esistenza di crediti ovvero di cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti del nuovo art. 388, quarto comma, c.p., qualora il terzo prima della notifica dell'atto di cui all'art. 543 effettui il pagamento o restituisca il bene. E' stato notato che in tal caso mentre gli effetti penali si producono immediatamente, con la dichiarazione, quelli esecutivi, invece, si produrranno solo con il completamento di tutti gli adempimenti previsti per il perfezionamento del pignoramento presso terzi (ZIINO, Le innovazioni, cit., 6).

Se il debitore dichiara l'esistenza di beni immobili, il creditore deve procedere alla notifica ed alla trascrizione dell'atto di pignoramento con le forme ed ai sensi degli artt. 555 e seguenti del codice di rito. Nel silenzio della norma, anche in tal caso deve ritenersi che gli effetti penali siano immediata e diretta conseguenza della dichiarazione, producendosi invece gli effetti esecutivi solo con il perfezionamento del pignoramento.

Le conseguenze della omessa o falsa dichiarazione

L'eventualità che il debitore renda una dichiarazione mendace obbliga l'interprete a stabilire quale valore essa abbia e, conseguentemente, quali effetti produca.

Siffatta dichiarazione potrebbe avere contenuto negativo, potendo il debitore dichiarare di essere nullatenente (ma in tal caso il creditore potrà attivare il meccanismo della ricerca di informazioni per la ricostruzione del patrimonio del debitore).

Potrebbe però accadere che il destinatario dell'interpello affermidi essere proprietario di beni che sono in realtà di terzi. Come accennato, la legge stabilisce che se si tratta di beni mobili, questi, dal momento della dichiarazione, si intendono pignorati e l'ufficiale giudiziario provvederà a recarsi nel luogo in cui si trovano unicamente allo scopo di compiere le operazioni di cui all'art. 520 c.p.c.. Basta allora la «parola» del debitore per imporre il vincolo, senza alcun controllo da parte dell'ufficiale giudiziario.

Deve però escludersi che siffatta vincolatività discenda dall'attribuzione alla dichiarazione del debitore dei caratteri del giuramento: se il legislatore della riforma avesse avuto siffatta intenzione, avrebbe dovuto precisarlo, al pari quanto è avvenuto nell'ordinamento processuale tedesco del 1877; a conferma di ciò, si consideri che se così fosse, non sarebbe stata nemmeno giustificata l'introduzione di un'apposita sanzione penale per il caso della scoperta della sua falsità, essendo il falso giuramento reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 371 c.p.).

Sembra invece preferibile qualificare la risposta del debitore all'interpello come dichiarazione di scienza, avente valore confessorio, finalizzata non solo a rendere nota agli organi esecutivi (e al creditore procedente) l'esistenza di beni e di crediti ulteriormente pignorabili, ma anche a imporre su questi ultimi un vero e proprio vincolo esecutivo.

A favore di questa ricostruzione può osservarsi che la produzione di una siffatta efficacia vincolante non è dirsi tipica solo delle dichiarazioni rese nell'ambito dei processi di accertamento; l'applicazione ormai pacifica del principio del contraddittorio anche nel processo esecutivo (seppure con gli opportuni adattamenti resi necessari dalla struttura e dalle finalità dell'esecuzione forzata) permette perciò il superamento anche dell'ultimo ostacolo all'ammissibilità di dichiarazioni confessorie rese nell'ambiente esecutivo.

Pertanto, una volta resa la dichiarazione, l'ufficiale giudiziario non potrà astenersi dal compiere tutti gli adempimenti relativi alla custodia dei beni di cui all'art. 520 c.p.c. anche laddove il debitore confessi che il bene è suo quando esso è manifestamente di terzi, a meno che il creditore non preferisca, sembrandogli non veritiere le affermazioni del debitore, rinunciare al pignoramento sui beni che l'esecutato ha indicato. In virtù del principio della domanda, da sempre ritenuto operante anche nel processo esecutivo, l'attività dell'ufficiale giudiziario, al pari di qualunque organo esecutivo, è condizionata al permanere della richiesta del creditore; perciò, se l'ufficiale giudiziario ha tendenzialmente il dovere di porre in essere gli adempimenti relativi alla custodia dei beni indicati dal debitore all'atto della dichiarazione, si ritiene però che egli possa astenersi dal compiere l'atto, quando ciò sia richiesto dal creditore, presente alla dichiarazione.

La ricerca dei beni pignorabili tramite l'ispezione delle scritture contabili del debitore imprenditore

Il legislatore del 2014, nel disciplinare in un apposito articolo la ricerca telematica dei beni da pignorare, ha abrogato il settimo comma dell'art. 492 ed ha parzialmente modificato l'ottavo (ora settimo) comma della norma relativa alla possibilità per l'ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, di invitare il debitore che sia un imprenditore commerciale ad indicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabili e nominare un professionista per il loro esame al fine dell'individuazione di beni utilmente pignorabili.

In tale ipotesi, l'ufficiale giudiziario provvederà, quindi, a nominare un commercialista, un avvocato ovvero un notaio, iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., i quali saranno incaricati di esaminare le scritture contabili e per tale via individuare crediti e beni pignorabili.

Oggetto di esame saranno dunque le scritture contabili indicate nell'art. 2214 c.c. e cioè, in difetto di specifica limitazione, non solo i libri obbligatori, ma anche tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'impresa nonché, per ciascun affare, le lettere, le fatture e i telegrammi a supporto delle prime (Trib. Milano, 7 gennaio 2008, in www.ilcaso.it).

Per i piccoli imprenditori, i quali non sono obbligati alla tenuta di tali scritture, dovrebbe aversi riguardo ai libri considerati obbligatori da disposizioni di natura fiscale o da particolari previsioni di settore (RONCO, sub art. 492, cit., 661).

Il professionista nominato è tenuto a redigere una relazione con i risultati della verifica compiuta, in cui verranno segnalati gli eventuali beni o crediti di titolarità del debitore imprenditore. Questa relazione verrà trasmessa al creditore, il quale, poi, deciderà se e come utilizzare le informazioni raccolte.

Spetta invece all'ufficiale giudiziario liquidare le spese e il compenso del professionista; la norma precisa altresì che se, dalla relazione dovesse emergere la presenza di beni non dichiarati dal debitore in sede di interpello, le spese dell'accesso ed il compenso dell'incaricato sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Avverso il provvedimento liquidativo dovrebbe, poi, potersi proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, per contestare la correttezza del rimborso spese e del compenso quantificati dall'ufficiale giudiziario (Ronco, op. cit., 666).

Riferimenti
  • ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, Il processo esecutivo, Napoli, 1957; BONGIORNO, Espropriazione mobiliare presso il debitore, in Dig. Civ., VIII, Torino, 1992;
  • BUCOLO, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994; Corsaro-Bozzi, Manuale dell'esecuzione forzata, Milano, 1996;
  • DALMAZZO, L'espropriazione delle automobili custodite in pubbliche autorimesse, in Riv. dir. proc., 1998;
  • D'ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, II, Torino, 1957;
  • DI DOMENICO, Tutela del terzo nell'espropriazione mobiliare, in Giur. merito, 1992, 873;
  • RONCO, sub art. 492, in Aa.Vv., Le recenti riforme del processo civile, diretto da Chiarloni, Bologna, 2007;
  • TARZIA, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961;
  • SALETTI, Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da pignorare, in Riv. es. forz., 2005; Ziino, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato, in www.judicium.it.
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