Espropriazione mobiliare

07 Giugno 2016

A partire dalla l. n. 80/2005, l'espropriazione mobiliare (o diretta) è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi (tra gli altri, l. n. 52/2006, d.l. n. 132/2014 convertito nella l. n. 162/2014, d.l. n. 83/2015 convertito nella l. n. 132/2015) tesi ad aumentarne la rapidità e l'efficienza.
Inquadramento

A partire dalla l. n. 80/2005, l'espropriazione mobiliare (o diretta) è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi (tra gli altri,

l. n. 52/2006

, d.l. n. 132/2014 convertito nella

l. n. 162/2014

, d.l. n. 83/2015 convertito nella

l. n. 132/201

5

) tesi ad aumentarne la rapidità e l'efficienza.

Analogamente a quanto accade per l'espropriazione immobiliare (ed a differenza dell'espropriazione di crediti, per la quale manca la fase della liquidazione) anche nell'espropriazione mobiliare è possibile distinguere tre fasi: quella del pignoramento, quella della vendita e quella della distribuzione del ricavato. Nel rinviare, quanto alla terza fase, alla bussola sulle controversie distributive, si procederà qui ad esaminare le fasi del pignoramento e della vendita (o liquidazione) limitatamente ai profili che presentano significative peculiarità rispetto alle corrispondenti fasi dell'espropriazione immobiliare ed a quelli che sono stati oggetto dei più recenti interventi legislativi. Sin da ora è possibile rilevare come, anche grazie al diffuso ricorso agli strumenti telematici ed all'incentivazione (mediante l'introduzione dell'ulteriore compenso previsto dall'art. 122 d.P.R. n. 1229/1959, quale modificato dal d.l. n. 132/2014) dell'efficacia dell'attività degli ufficiali giudiziari, l'espropriazione mobiliare pare aver assunto una veste più moderna e maggiormente in grado di assicurare l'effettiva realizzazione della pretesa creditoria.

In evidenza

L'espropriazione mobiliare è il procedimento teso a soddisfare i creditori mediante la vendita delle cose mobili (

art. 812 c.

c.

) pignorate e la successiva distribuzione del ricavato. Tale procedura, da radicare innanzi al giudice del luogo in cui le cose si trovano (così l'

art. 26

, comma

1,

c.p.c.

che pone la regola generale suscettibile tuttavia di talune deroghe – si veda, ad es., l'

art.

26, comma

2,

c.p.c.

quanto al pignoramento di autoveicoli), può avere ad oggetto cose mobili che si trovano nella casa del debitore, negli altri luoghi allo stesso appartenenti o sulla persona dell'esecutato (

art. 513, comma

1, c.p.c.

), cose mobili che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma dei quali egli può disporre direttamente (

art. 513, comma

3, c.p.c.

) o cose mobili del debitore che il terzo possessore acconsente ad esibire all'ufficiale giudiziario (

art. 513, comma

4, c.p.c.

).

Le diverse forme di pignoramento diretto

Nell'espropriazione mobiliare il pignoramento è atto dell'ufficiale giudiziario il quale, munito del titolo esecutivo e del precetto notificati, deve ricercare le cose da sottoporre ad esecuzione.

La mancanza, di regola, di un regime di pubblicità relativo ai beni mobili comporta la centralità, quanto all'espropriazione diretta, dell'attività di ricerca dei beni da pignorare.

Le tradizionali modalità di ricerca delle cose da pignorare sono disciplinate all'

art. 513 c.p.c.

Il primo comma di tale norma regola l'unica ipotesi in cui il creditore non ha l'onere di individuare (neppure nel genus) i beni da aggredire, spettando la ricerca degli stessi «nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti» integralmente all'ufficiale giudiziario (con i limiti previsti all'

art. 517 c.p.c.

). È oggi accolta una nozione molto ampia di «casa del debitore», tale essendo non più un bene rispetto al quale il debitore sia titolare di un diritto reale o personale di godimento, ma il bene in cui il debitore abiti (pur non essendone proprietario o locatario). Risulta quindi valorizzato non tanto il dato formale della relazione giuridica tra debitore e cosa, quanto il rapporto di fatto esistente tra debitore e cosa, la circostanza che il debitore utilizzi (non sulla base di mera ospitalità – cfr.

Cass.

civ.

, sez.

III

, 4 ottobre 1990, n. 9813

che esclude l'equiparabilità alla temporanea ospitalità della situazione del figlio minorenne affidato ad uno dei genitori o del figlio maggiorenne che continua a vivere con uno dei genitori) attualmente ed effettivamente un certo luogo quale propria stabile dimora. Si è così ritenuto che, se più persone convivono nella stessa casa questa va considerata, per tutte, come casa di abitazione (

Cass.

civ.

, sez.

III

, 4 ottobre 1990, n. 9813

) e, ancora, che il mero provvedimento presidenziale di assegnazione della casa familiare non vale, di per sé, ad escludere che la casa non sia più, per il coniuge non assegnatario, “casa del debitore” in assenza di un definitivo allontanamento dalla stessa da parte del debitore e della prova che questi abbia altrove fissato la propria abituale e stabile dimora. Ciò perché «

non può porsi un rapporto di immediata corrispondenza tra la separazione personale dei coniugi e la disgregazione della struttura unitaria della casa coniugale

»

(

Cass.

civ.

, sez. III

, 22 giugno 2001, n. 8591

).

Presuppone invece la previa indicazione, almeno nel genus, da parte del creditore dei beni da pignorare il pignoramento di cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali lo stesso può direttamente disporre (

art. 513, comma

3, c.p.c.

). Tali sono le cose la cui asportazione dal luogo di custodia non richiede la collaborazione del terzo, difettando, in questi, la qualità di possessore (ad es., l'automobile custodita in autorimessa o i beni custoditi in cassetta di sicurezza). La necessità di accedere a luoghi di esclusiva pertinenza del terzo comporta tuttavia che tale pignoramento è eseguibile solo previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale o di un giudice da questi delegato.

Infine il pignoramento può avere ad oggetto cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli

ex

art. 513, comma 4, c.p.c.

. Tale ipotesi (ricorrente, ad es., per i beni oggetto di comodato, deposito, noleggio) presuppone che il debitore non possa direttamente disporre delle cose tanto è vero che le stesse, ove il terzo non acconsentisse ad esibirle, andrebbero pignorate ai sensi degli

artt. 543 ss. c.p.c.

La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

La ricerca dei beni da pignorare secondo le tradizionali modalità sopra indicate impone molto spesso al creditore di richiedere il pignoramento senza previa conoscenza dei beni effettivamente aggredibili e comporta quindi una forte aleatorietà dell'espropriazione diretta.

Al fine di ridurre tale alea e, quindi, di incrementare l'appetibilità dell'espropriazione mobiliare il d.l. n. 132/2014 ha introdotto (con riferimento all'esecuzione diretta ed a quella presso terzi) la possibilità per il creditore di richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (la competenza per la richiesta può quindi non coincidere con quella prevista, per l'esecuzione ai sensi dell'

art.

26 c.p.c.

) l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Concessa (previa verifica del diritto a procedere ad esecuzione forzata) l'autorizzazione, l'ufficiale giudiziario accede telematicamente alle banche dati al fine di individuare cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, verbalizza le risultanze delle banche dati e provvede al pignoramento delle cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di propria competenza ovvero, ove le cose non si trovano in luoghi per i quali è competente, rilascia copia autentica del verbale al creditore il quale, nei successivi quindici giorni (a pena d'inefficacia) richiede il pignoramento all'ufficiale giudiziario competente. Quando le risultanze delle banche dati hanno consentito di individuare più crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi, il creditore deve scegliere i beni che saranno sottoposti ad esecuzione. Se l'ufficiale giudiziario non rinviene una cosa individuata mediante le banche dati intima al debitore di indicare entro 15 giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o falsa comunicazione è punita ai sensi dell'

art. 388, comma

2, c.p.

In dottrina si è sostenuto che il ricorso

ex

art. 492

-

bis

c.p.c.

introduce un procedimento di volontaria giurisdizione teso a conseguire l'autorizzazione presidenziale alla ricerca dei beni del debitore tramite le banche dati e che, solo all'esito della ricerca, il creditore può chiedere il pignoramento dei beni. Tale soluzione, accolta anche da alcuni tribunali (si vedano le linee guida in materia di esecuzioni civili del Trib. Parma, 11 dicembre 2014 e, tra gli altri, Trib. Napoli, con decreto, 2 aprile 2015), è criticata dalla dottrina oggi maggioritaria per la quale, anche alla luce del d.l. n. 83/2015, il ricorso

ex

art. 492

-

bis

c.p.c.

già contiene una domanda esecutiva. Tanto deriverebbe, tra l'altro, dal fatto che l'

art. 492

-

bis

c.p.c.

richiede, salvo il pericolo nel ritardo, il decorso del termine di cui all'

art. 482 c.p.c.

, che il creditore (salvi i casi dei commi 3, 6 e 7) non deve formulare richiesta di pignoramento successivamente all'autorizzazione presidenziale (art. 492-bis, comma 2, penultimo periodo), che, nei casi di cui all'

art. 492

-

bis

, commi

6 e 7

c.p.c.

, l'inerzia del creditore nella scelta dei beni da aggredire comporta l'inefficacia della richiesta di pignoramento (art. 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c.) e che il ricorso deve contenere «ai fini dell'articolo 547» l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Problemi ulteriori, non del tutto superati dalla

l. n. 132/2015

, derivano dalla mancata adozione delle norme secondarie regolanti l'accesso diretto alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario.

Orientamenti a confronto

LA RICERCA DEI BENI

EX

ART. 492-

BIS

C.P.C.IN ATTESA DELLA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Sono inammissibili i ricorsi

ex

art. 492

-

bis

c.p.c.

proposti prima dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'

art. 155

-

quater

disp. att. c.p.c.

che costituiscono presupposto della ricerca dei beni pignorabili ai sensi dell'

art. 492

-

bis

c.p.c.

Comunicazione Trib. Vicenza 19 marzo 2015 (conf. Trib. Novara 21 gennaio 2015,

T

rib

. Modena 30

gennaio

2015

)

Ai sensi dell'

art. 155

-

quinquies

disp. att. c.p.c.

quando non sono funzionanti le strutture tecnologiche necessarie per l'accesso alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario, il creditore, previa autorizzazione

ex

art. 492

-

bis

c.p.c.

, può ottenere dai gestori delle banche dati di cui agli

artt.

492

-

bis

c.p.c.

e

art.

155

-

quater

disp. att. c.p.c.

le informazioni nelle stesse contenute. Atteso che la regolamentazione ex art. 155-quater disp. att. c.p.c. non può che riferirsi all'accesso dei soli ufficiali giudiziari e che nessun decreto attuativo occorre per la richiesta svolta dal creditore (il quale non accede in via diretta alle banche dati, essendo le interrogazioni fatte dal gestore), deve autorizzarsi il creditore a richiedere le informazioni ai gestori delle banche dati una volta accertata la mancata possibilità per gli ufficiali giudiziari di effettuare l'accesso telematico.

T

rib

. Mantova 3

febbraio

2015

Il creditore deve essere autorizzato a richiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni rilevanti per l'individuazione delle cose e crediti da sottoporre ad autorizzazione. Ciò perché non risulta, allo stato, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell'

art. 155

-

quater

, comma

1, ultima parte disp. att. c.p.c.

, perché sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui all'

art. 155

-

quinquies

disp. att. c.p.c.

e perché, nel testo attualmente vigente, gli artt. 155-quater, comma 1 e 155-quinquies, comma 2 non fanno più riferimento ai decreti ministeriali e dirigenziali prima previsti.

Trib. Padova 23 ottobre 2015; conformi,

T

rib

. Palermo 3

novembre

2015

; Trib. Milano 28 settembre 2015

La natura “dinamica” del pignoramento diretto

Nella segnalata prospettiva di agevolare la rapida ed efficace realizzazione del diritto del creditore meritano di essere citate alcune norme che consentono di apprezzare una dimensione non statica, ma “dinamica” del pignoramento, quale atto destinato a non esaurire integralmente i propri effetti in conseguenza del vincolo (

art. 492, comma

1, c.p.c.

) derivante dall'attività inizialmente svolta dall'ufficiale giudiziario, ma in grado di individuare i beni da espropriare anche in un momento successivo.

Una simile dimensione, per la verità rinvenibile, quanto all'espropriazione forzata in generale, già prima delle recenti novelle (si pensi all'estensione del pignoramento su iniziativa dell'ufficiale giudiziario -

art. 492, comma

4, c.p.c.

- o a quella disciplinata all'

art. 492, comma

6, c.p.c.

), è stata accentuata con l'introduzione, da parte della

l. n. 52/2006

, dell'

art. 518, co

mmi

2 e 7 c.p.c

e, da parte della

l. n. 69/2009

, dell'

art. 540

-

bis

c.p.c

.

.

L'art. 518, comma 2 c.p.c. (indice della consapevolezza da parte del legislatore dell'importanza che, al fine di una rapida definizione della procedura, ha una stima della cosa pignorata rispondente all'effettivo valore di mercato) prevede che l'ufficiale giudiziario, ove ritenga opportuno differire le operazioni di stima (ad es., per la mancanza dello stimatore o per le peculiarità dei beni) possa, in sede di primo accesso, redigere, con le modalità del comma 1, verbale descrittivo dei beni pignorabili nei limiti di quanto presumibilmente necessario alla realizzazione del credito ed al pagamento delle spese, e procedere all'ingiunzione di cui all'

art. 492 c.p.c.

; così già perfezionato il pignoramento (con quanto ne consegue anche sotto il profilo della custodia) nel termine perentorio di trenta giorni (pena l'inefficacia del pignoramento) procederà poi, mediante redazione di nuovo verbale, alla definitiva individuazione dei beni ed alla stima degli stessi. Essendo solo in questo momento definitivamente individuati e stimati (ferma la possibilità per il giudice di disporre una nuova stima) i beni, solo dalla redazione del secondo verbale decorre il termine di decadenza fissato dall'

art. 497 c.p.c.

per il deposito dell'istanza di vendita.

L'art. 518, comma 7 prevede la possibilità per il creditore di richiedere, non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, al giudice l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato all'

art. 518, comma

1, c.p.c.

Il comma 7 è, secondo alcuni autori, applicabile in tutti i casi in cui i beni pignorati non paiono sufficienti alla realizzazione del diritto del creditore, secondo altri, solo nel caso in cui l'insufficienza derivi da un'erronea stima.

Infine, l'art. 540-bis (che, secondo condivisibile dottrina, è applicabile a prescindere dalla modalità di vendita prescelta) prevede un'estensione del pignoramento con funzione di salvezza della procedura. La norma dispone infatti che quando le cose pignorate non sono vendute al secondo o successivo esperimento (si veda in proposito l'

art. 532, comma

2, c.p.c.

) o quando la somma assegnata ai sensi degli

artt. 510,

541

e

542 c.p.c.

non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede ai sensi dell'art. 518, ultimo comma e, se sono pignorate nuove cose, ne dispone la vendita senza necessità di nuova istanza.

La liquidazione

Compiute le operazioni relative al pignoramento, l'ufficiale giudiziario «senza ritardo» consegna il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore il quale, nei 15 giorni dalla consegna, deve (pena l'inefficacia del pignoramento) depositare (a decorrere dal 31 marzo 2015, con modalità telematica) nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del verbale di pignoramento del titolo e del precetto.

Decorso il termine dilatorio dell'

art. 501 c.p.c.

il procedente (e ciascuno degli intervenuti muniti di titolo) può chiedere la distribuzione del denaro (in questo caso non vi sarà la fase liquidatoria, ma, solo, quella distributiva) o, nel rispetto del termine fissato all'

art. 497 c.p.c.

, la vendita o l'assegnazione dei beni (

art. 529 c.p.c.

).

La liquidazione (che ha inizio con il deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione c.d. “preventiva”) può quindi avvenire mediante vendita o mediante assegnazione.

Quanto alla prima modalità, formulata la richiesta di vendita, il giudice dell'esecuzione (salvo il caso di pignoramento di beni deteriorabili o quello della c.d. “piccola espropriazione mobiliare” che ricorre nell'ipotesi in cui i beni pignorati abbiano valore inferiore agli euro 20.000,00 – sempre che, in tale ultimo caso, non vi siano stati interventi) fissa l'udienza per la comparizione delle parti (

art. 530 c.p.c.

); udienza entro la quale vanno proposte le opposizioni all'esecuzione per le quali non sia già maturata la decadenza di cui all'

art. 617 c.p.c.

Salva l'ipotesi della piccola espropriazione mobiliare (per la quale, come detto, se non v'è stato l'intervento di creditori, il giudice provvede sulla richiesta di vendita con decreto, senza fissare l'udienza

ex

art. 530 c.p.c.), sentite le parti e rigettate le istanze formulate ai sensi dell'art. 617 c.p.c., il giudice dell'esecuzione determina le modalità della vendita e della pubblicità (per la quale si rinvia all'art. 490 c.p.c.).

Tre sono le modalità di vendita in astratto previste: a mezzo commissionario, senza incanto e con incanto. Tale ultima modalità è tuttavia assolutamente residuale atteso che, ai sensi dell'

art. 503, co

mma

2, c.p.c.

(introdotto dal d.l. n. 132/2014), l'incanto può esser ormai disposto solo quando il giudice ritenga probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato ai sensi degli artt. 518 e 540-bis (secondo quanto oggi precisato dal

d.l. n. 59/2016

); l'eccezionalità dell'ipotesi e la difficoltà per il giudice di compiere la valutazione richiesta dal legislatore inducono a ritenere che le modalità di vendita siano, di fatto, solo quelle senza incanto e a mezzo commissionario. Per entrambe il giudice stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara ed il pagamento del prezzo siano effettuate con modalità telematiche «salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura» (

art. 530, co

mma

6, c.p.c.

come modificato dal d.l. n. 90/2014 convertito dalla

l. n. 114/2014

).

Marginale, nella prassi, è la liquidazione mediante assegnazione. Essa può esser chiesta in via preventiva rispetto alla vendita solo per i titoli di credito ed i beni il cui valore risulti da listino di borsa o mercato e deve avvenire (ferma la previsione dell'

art. 535 c.p.c.

) per un valore non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti assistiti da prelazione anteriore a quello del richiedente (

art. 506 c.p.c.

). Successivamente al tentativo di vendita gli oggetti d'oro o d'argento (non venduti ad un prezzo pari al loro valore intrinseco) sono assegnati ai creditori per il valore intrinseco (

art. 539 c.p.c.

). Al di fuori di tale ipotesi (espressamente prevista) è oggi dubbia l'operatività dell'assegnazione successiva, non espressamente regolata (in via generale) nel capo relativo all'espropriazione mobiliare presso il debitore. La soluzione negativa è stata sostenuta rilevando che ai sensi dell'

art. 505 c.p.c.

l'assegnazione può esser chiesta «nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti» e che il capo dell'espropriazione mobiliare presso il debitore disciplina l'assegnazione solo agli

artt. 529, comma 2, c.p.c.

e

art.

539 c.p.c.

In senso contrario si è osservato che la facoltà di chiedere l'assegnazione (istituto che, realizzando una partecipazione alla vendita del creditore con compensazione del prezzo, appartiene intimamente al sistema dell'espropriazione forzata e non richiede pertanto una norma ad hoc) è disciplinata, in generale, all'art. 505 c.p.c. e che, per l'espropriazione mobiliare è applicabile analogicamente l'

art. 588 c.p.c.

anche al fine di attuare in modo effettivo la regola dell'

art. 2740 c.c..

L'estinzione anticipata

La rapida conclusione dell'esecuzione è stata perseguita anche attraverso alcuni istituti di recente introduzione tesi ad assicurare l'anticipata estinzione della procedura destinata a non conseguire risultati utili.

La tutela dell'interesse pubblicistico alla ragionevole durata del processo e dell'interesse privatistico alla fruttuosità dell'espropriazione hanno indotto il legislatore del 2014 (con il d.l. n. 132/2014) ad introdurre, all'

art. 164

-

bis

disp. att. c.p.c.

(applicabile anche alle espropriazioni immobiliari), un'ipotesi atipica di estinzione dell'esecuzione destinata ad operare quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche considerati i costi necessari per la prosecuzione della procedura, le probabilità di liquidazione del bene ed il presumibile valore di realizzo. L'ampiezza della previsione legislativa e la difficile prognosi rimessa (come già per l'art. 503, comma 2) al giudice lasciano prevedere un'applicazione non omogenea della disposizione. Secondo alcuni la norma opererebbe quando le probabilità di liquidazione del bene sono scarse o quando il prezzo fissato all'esito degli esperimenti di vendita andati deserti è tale che l'aggiudicazione consentirebbe di coprire i soli costi della procedura o comunque di ottenere un ricavo netto non idoneo a soddisfare in modo ragionevole i creditori. In senso parzialmente difforme si è tuttavia esclusa l'applicabilità della norma in esame nel caso in cui le somme ricavabili consentano di coprire le sole spese poiché, si è osservato, sarebbero altrimenti violati gli

artt. 24 Cost.

e

art.

2740 c.c.

.

Con specifico riferimento all'espropriazione mobiliare, infine, l'

art. 532, comma

2, c.p.c.

, come novellato dal d.l. n. 83/2015 ed in seguito dal

d.l. n. 59/2016

, prevede, anche ove non ricorrano i presupposti dell'

art. 164

-

bis

disp. att. c.p.c.

, la chiusura anticipata della procedura quando l'incaricato alla vendita restituisce gli atti decorso vanamente il termine (non superiore a 6 mesi) fissato dal giudice ai sensi dell'

art. 532, comma

1, c.p.c.

, senza che vi siano state istanze ai sensi dell'

art. 540

-

bis

c.p.

c

.

Riferimenti

BONGIORNO, Espropriazione mobiliare presso il debitore, Dig. Disc. priv., sez. civ., III, 1992, 71;

FANTICINI, GHIACCI, L'esecuzione civile. Formulario commentato, Torino 2015;

FARINA, Il nuovo regime della vendita e dell'assegnazione nell'espropriazione mobiliare, REF, 2007, 255;

SOLDI, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2016.

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