Attestazione di conformità irregolare: non è nullo l’atto notificato via PEC se non c’è lesione del diritto di difesa
26 Agosto 2016
Se il difensore attesta la conformità della copia informatica al proprio originale viola l'art. 3-bis? Nel caso in esame, la questione più strettamente attinente al processo telematico riguarda l'eccezione presentata dall'appellato principale relativamente alla tempestività ex artt. 325, 326 c.p.c. dell'appello incidentale proposto con comparsa di costituzione e risposta, depositata per via telematica in Cancelleria a distanza di quasi 4 mesi rispetto alla notifica della sentenza di prima cura. L'appellato ha allegato la notifica del provvedimento, effettuata tramite PEC all'indirizzo INI – PEC del procuratore domiciliatario dell'appellante incidentale. Quest'ultimo ha replicato che il difensore dell'appellato principale ha attestato la conformità della copia informatica della sentenza notificata a mezzo PEC al proprio originale cartaceo o analogico che non era altro che una copia autentica rilasciata dalla Cancelleria. In questo modo, ha violato l'art. 3-bis l. n. 53/1994 a norma del quale è l'avvocato, e non il Cancelliere, a estrarre copia informatica per immagine, ottenendo il file PDF della sentenza formata su supporto analogico per poi asseverare ex art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. Pertanto, secondo l'appellante, il difensore avrebbe dovuto attestare la conformità dell'allegata copia informatica della sentenza all'originale cartaceo presente presso il Tribunale di primo grado, indicandone tutti gli estremi richiesti e necessari per l'individuazione.
L'Avvocato asseverante è pubblico ufficiale: necessaria la querela di falso. Osserva la Corte che l'Avvocato che compie attività di asseverazione deve essere qualificato come pubblico ufficiale. Per contestare ciò che risulta nella relata di notifica della sentenza di primo grado occorre, quindi, formale querela di falso, nel caso di specie mancante.
Nessuna violazione del diritto di difesa: l'irregolare attestazione di conformità non comporta la nullità dell'atto. Inoltre, l'interpretazione della disciplina della notifica a mezzo PEC, fornita dall'appellante incidentale, secondo la quale ogni violazione di tale normativa comporta la nullità dell'atto processuale, appare eccessivamente formalistica, considerando che tale inosservanza potrebbe risolversi in una mera irregolarità, soprattutto nel caso in cui non vi sia nessuna lesione del diritto di difesa del destinatario dell'atto. Nel caso in esame, tra l'altro, non risulta neppure lamentata alcuna difformità tra l'originale della sentenza cartacea e la copia estratta dal Cancelliere e poi notificata. La Corte aggiunge, infine, che l'estrazione della copia fotoriprodotta dall'originale si può considerare equipollente all'estrazione dalla copia estratta dal Cancelliere che altro non è se non un pubblico ufficiale autorizzato ad attestare la conformità della copia all'originale. |