Questioni di nullità dell'atto introduttivo di lite e di carenza di giurisdizione

Sergio Matteini Chiari
08 Luglio 2016

Secondo la giurisprudenza di legittimità la questione relativa alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale, deve essere esaminata prima della stessa questione di giurisdizione.

Qualora, in limine litis, siano proposte sia questione di nullità di notificazione dell'atto introduttivo sia questione di carenza di giurisdizione del giudice adito, quale fra tali due questioni deve essere esaminata per prima?

Secondo la giurisprudenza di legittimità la questione relativa alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale, deve essere esaminata prima della stessa questione di giurisdizione, poiché anche tale questione, che ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.

Si veda, in tal senso, Cass. civ., sez. un., 4 febbraio 2016, n. 2201, che ha ribadito l'opinione già espressa da Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 27776 e da Cass. civ., sez. un. 14 febbraio 1980 n. 1056.

A diversa soluzione il giudice di legittimità è, invece, pervenuto nell'ipotesi in cui a fronteggiarsi con la questione sulla nullità dell'atto di citazione sia la questione di competenza.

Al riguardo, è stato affermato che, in sede di regolamento di competenza, ove la pronuncia impugnata sia stata adottata nel difetto di contraddittorio ab origine, per vizio di notificazione nei confronti di una parte non costituitasi e nei cui riguardi il giudice di merito abbia omesso di disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non è configurabile una nullità giustificativa della caducazione di tale pronuncia, in quanto ai fini del regolamento assume rilevanza la circostanza che quest'ultimo sia stato invece proposto con rituale evocazione anche di quella parte irritualmente rimasta contumace nel giudizio di merito, risultando così garantito il suo contraddittorio sulla questione di competenza (Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2016, n. 387).

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