La riduzione del mantenimento per i figli non giustifica l’aumento di quello per l’ex coniuge
28 Agosto 2017
La Corte d'appello di Bologna ha accolto il reclamo proposto dall'ex marito avverso il decreto con cui il Tribunale aveva incrementato l'assegno di mantenimento mensile previsto a suo carico in favore dell'ex moglie in conseguenza della revoca e della diminuzione di quelli previsti per due dei figli della coppia. Avverso tale decreto la soccombente ha presentato ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ricorda che presupposto per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio è il sopravvenire di circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia e dell'omologa della separazione ed è onere della parte ricorrente dedurle e provarle. Nel caso di specie, correttamente la Corte d'appello ha rilevato che «le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre». Il beneficio economico che trae il genitore esonerato dal mantenimento del figlio in ragione della sua raggiunta indipendenza economica, infatti, non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico.
In particolare, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole economicamente si deve valutare se la misura del contributo, precedentemente stabilita o concordata, sia o meno condizionata dal concorrente onere economico nei confronti dei figli, risultando o meno sufficiente a integrare di per sé la previsione normativa che impone la corresponsione dell'assegno per il mantenimento del coniuge privo di adeguati mezzi propri. Tali circostanze devono essere provate proprio dal coniuge “più debole” poiché altrimenti deve presumersi che la misura dell'assegno corrisponda alla necessità di cui all'art. 156 c.c. e non venga compressa dal concorrente mantenimento dei figli. La Cassazione, pertanto, rigetta il ricorso. |