Quando è legittima l’iscrizione di ipoteca per debiti di natura tributaria?
05 Novembre 2015
Il caso. Equitalia S.p.A iscriveva ipoteca sui beni immobili costituiti in fondo patrimoniale per mancato versamento di IVA e ritenuta alla fonte da parte di un cittadino. Quest'ultimo si rivolgeva alla Commissione Tributaria Regionale della Campania impugnando l'iscrizione ipotecaria. La Commissione accoglieva il ricorso e giudicava illegittima l'iscrizione di ipoteca. Al contrario, la Corte d'Appello riformava la decisione considerando invece legittima l'iscrizione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione ed il concessionario resisteva con controricorso.
È illegittima l'iscrizione di ipoteca se i debiti non sono contratti per soddisfare esigenze familiari. Con il ricorso si lamenta il vizio di motivazione in cui è incorso il giudice dell'appello, il quale ha omesso di valutare ed esaminare l'inerenza diretta ed immediata del rapporto obbligatorio ai bisogni familiari. La Suprema Corte riafferma il principio per cui, in tema di fondo patrimoniale, il criterio per individuare i debiti per i quali può aver luogo l'esecuzione sui beni costituenti un fondo patrimoniale, è da ricercare non nella natura dell'obbligazione bensì nella relazione tra il fatto generatore della stessa ed i bisogni della famiglia. A questi fini, anche quando sussista un debito di natura tributaria, è necessario accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari o per il potenziamento della capacità lavorativa e non per esigenze di natura voluttuaria o di carattere meramente speculativo. Il ragionamento che sta alla base della motivazione della sentenza impugnata è insufficiente a sorreggere la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su cui si discute perché si limita esclusivamente ad affermare che i debiti a base dell'iscrizione stessa derivano dall'attività lavorativa del ricorrente.
Alla luce di queste motivazioni, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviandola ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. |