Al trustee revocato non è concesso reclamo

Ernesto Micillo
06 Giugno 2017

Per il trustee di un trust, colpito da revoca per mezzo di un provvedimento di volontaria giurisdizione del giudice tutelare, è ammissibile proporre reclamo avverso tale decisione?
Massima

Il decreto, reso dal Tribunale in sede di reclamo, che, in forza di una specifica clausola dell'atto istitutivo di un trust, autorizza il protector a revocare il trustee nominandone un altro, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost.; si tratta, infatti, di provvedimento di volontaria giurisdizione che, in quanto modificabile e revocabile in ogni tempo, non è idoneo ad incidere in via definitiva su un diritto soggettivo ed è, quindi, privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale. Tale conclusione non viene meno anche se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, come, ad esempio, il mancato rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di prime cure.

Il caso

Su ricorso del curatore speciale di Caio, beneficiario del "Caio trust", il Tribunale revocava i protectors del trust, nominando quale protector lo stesso curatore speciale Tizio e lo autorizzava, ai sensi dello stesso contratto, a revocare il precedente trustee, società Alfa, nominando un nuovo trustee, società Beta. Il "Caio trust" era stato istituito dalla madre del beneficiario, che aveva selezionato il precedente trustee ed i precedenti protectors del trust; la nomina del nuovo trustee da parte del curatore speciale era stata provocata da un possibile conflitto di interessi e dalla valutazione del Tribunale del danno arrecato al patrimonio del minore a causa dei demeriti della precedente gestione.

Avverso tale provvedimento di revoca del trustee proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., il trustee società Alfa, dolendosi del fatto che non fosse stato instaurato, in prime cure, il contraddittorio nei suoi confronti, ancorché il decreto di revoca emesso dal Tribunale incidesse sui suoi diritti. Nel merito, la reclamante contestava gli addebiti di negligenza, imprudenza ed imperizia, e negava la sussistenza di un conflitto di interessi con il minore, concludendo per l'assenza di una giusta causa di revoca.

Il Tribunale dichiarava con decreto inammissibile il reclamo, difettando in capo alla ricorrente società Alfa, la qualità di parte in senso sostanziale, nonché di contraddittore necessario nel procedimento al cui esito era stato emesso il provvedimento impugnato.

Avverso quest'ultimo decreto la società Alfa proponeva ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..

La questione

La questione in esame è la seguente: per il trustee di un trust, colpito da revoca per mezzo di un provvedimento di volontaria giurisdizione del giudice tutelare, è ammissibile proporre reclamo avverso tale decisione?

Le soluzioni giuridiche

Tre sono le problematiche principali: due di natura processuale, ovvero la reclamabilità di un provvedimento di volontaria giurisdizione da parte di un soggetto che non ha partecipato al primo grado e la possibilità di ricorrere per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro un provvedimento camerale, ed una di carattere sostanziale, ovvero la natura giuridica del trustee di un trust.

Il ricorso per Cassazione, in primo luogo, è stato presentato per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., benché si versi in un procedimento inquadrabile tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, dal momento che il decreto di revoca impugnato è stato emesso dal Tribunale in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 320 c.c., artt. 732 e 737 c.p.c.. La giurisprudenza, in tal senso, ha frequentemente ritenuto che avverso i provvedimenti camerali, come quelli di volontaria giurisdizione, fosse sempre ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione suindicato, giacché essi sono in grado di acquisire efficacia di giudicato, anche se soltanto rebus sic stantibus (Cass. S.U. n. 22238/2009). Nel caso prospettato, tuttavia, la Suprema Corte ritiene erroneo l'assunto di partenza della ricorrente, secondo la quale il provvedimento impugnato avrebbe inciso su una posizione di diritto soggettivo del trustee, perchè il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e solo formalmente intestati al "trustee", il quale, pertanto, non vanta alcun diritto soggettivo in relazione agli stessi, giacché «i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee», come dispone l'art. 2, Convenzione dell'Aja, 1 luglio 1985.

In più, oltre al rilievo soggettivo dell'impossibilità di ricorrere per Cassazione (e di reclamare) per un soggetto quale il trustee di un trust in virtù di tali motivi, vi è anche la questione relativa alla natura oggettiva dell'atto giurisdizionale impugnato. Il ricorso straordinario per Cassazione di cui all'art. 111, comma 7, Cost., invero, non è ammissibile se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, relativamente ad una pronuncia che non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo. Se l'atto impugnato è privo di tali caratteri, stante la natura strumentale della problematica processuale, esso potrà costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (ex plurimis, Cass., S.U., n. 3073/2003; Cass. n. 15070/2011).

Nel caso preso in esame la revoca del trustee si fonda su espresse previsioni contrattuali e, quand'anche si volesse ritenere che il provvedimento di volontaria giurisdizione impugnato abbia sortito effetti su situazioni aventi il rango di diritto soggettivo (per il trustee), tale lesione sarebbe stata operata non dalla sentenza, ma dalle inique condizioni contrattuali. In questo modo, per la seconda volta, risulterebbe necessario un ordinario giudizio contenzioso a cognizione piena per far valere le proprie ragioni derivanti da accordi presi sulla base dell'autonomia privata.

Sulla possibilità, invece, che sia possibile il solo reclamo ex art. 739 c.p.c. ad un terzo che non avesse partecipato al procedimento di primo grado, dottrina e giurisprudenza rimangono divise; la prima generalmente consente tale reclamo se i terzi vengono pregiudicati dalla decisione (E. Fazzalari, Procedimento camerale e tutela dei diritti, in Riv. dir. proc., 1988, 909 ss.), la seconda si conforma alla sentenza in commento, lasciando tale possibilità ad un eventuale giudizio ordinario (Cass. sent. n. 5877/1991).

Il vero problema, nel caso prospettato, permane nella natura giuridica del trustee: in tal caso la giurisprudenza è unanime nel non indicarlo tra i soggetti titolari di un vero e proprio diritto alla gestione del trust (Cass. sent. n. 3456/2015). Solo in virtù di tale qualificazione la Cassazione ha derogato al suo orientamento maggioritario che prevedeva la reclamabilità e ricorribilità in Cassazione avverso provvedimenti camerali.

Incombe, in conclusione, sul difensore del trustee l'onere rigoroso di cercare di ottenere una pronuncia favorevole ed un eventuale risarcimento del danno in via ordinaria, attraverso la dimostrazione dell'assenza di conflitti di interessi e di competente e diligente gestione, tali da far venire meno i presupposti della revoca avutasi con decreto del giudice tutelare.

Osservazioni

La peculiarità della fattispecie fa sorgere una molteplicità di dubbi sulla scelta processuale della società Alfa: la sua natura di trustee è sicuramente il punto debole di tutta la difesa.

Dal momento che si tratta di una situazione afferente al trust, incombe sull'avvocato l'onere di informare il suo cliente della opportunità di intraprendere un giudizio ordinario con il quale potrà far valere le sue ragioni in contraddittorio. Non deve sfuggire, infatti, il passaggio effettuato dalla Suprema Corte in relazione al fatto che la sostituzione del trustee è stata effettuata nel rispetto di un articolo dello stesso atto istitutivo di trust: ciò comporta che possa essere contestato solo per l'inadempimento contrattuale oppure per scorretta interpretazione o abuso della clausola contenuta nell'atto istitutivo.

Benché, tuttavia, si possa identificare una responsabilità del protector nell'aver richiesto ingiustamente la revoca del trustee, si deve comunque tenere in considerazione che, in effetti, il trustee potrebbe ben poco attivare procedimenti inibitori o cautelari per tutelare la sua posizione atteso che, per giurisprudenza consolidata, non è titolare di un diritto soggettivo pieno.

Alla luce di ciò, si potrebbe più facilmente prospettare il caso di un reclamo ex art. 739 c.p.c. da parte di un terzo che non ha partecipato al procedimento di primo grado, e perfino un ricorso straordinario per Cassazione; su tale punto, la giurisprudenza e la dottrina sono altalenanti e si aprono diversi spiragli per eventuali ricorsi con le dovute allegazioni.