Prima casa, donazione non fa sempre rima con agevolazione
11 Luglio 2017
La regola secondo cui chi riceve in donazione un immobile e poi ne acquista un altro a titolo oneroso può fruire in entrambi i casi dei benefici prima casa, non vale quando i due trasferimenti hanno ordine inverso. Ovvero, nel caso speculare, in cui a seguito di un acquisto agevolato posto in essere a titolo oneroso, il contribuente acquisti altro immobile a titolo gratuito, non è riconosciuto il diritto all'agevolazione anche per il secondo acquisto.
È questo quanto emerge dalla Risoluzione n. 86/E pubblicata il 4 luglio 2017 dall'Agenzia delle Entrate. Secondo il parere rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, nel secondo caso, a differenza del primo, non sussisterebbero le condizioni previste dalla legge per la fruizione dei benefici in quanto il contribuente risulta già titolare di un diritto acquisito con le agevolazioni. L'unica soluzione per godere del bonus in relazione alla successiva donazione, è vendere l'immobile acquistato a titolo oneroso entro un anno dalla donazione. Si tratta della nuova ipotesi contemplata dalla Stabilità 2016 (art. 1, comma 55, l. n. 208/2015) che consente al contribuente di fruire delle agevolazioni "prima casa" in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già in possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione, tuttavia, che si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Tale novità, secondo quanto precisato dall'Agenzia, opera anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni “prima casa” in sede di successione o donazione. «Pertanto» si legge nella Risoluzione in commento, «il contribuente che ha già acquistato una abitazione a titolo oneroso, fruendo delle agevolazioni "prima casa", potrà richiederle nuovamente in sede di successione o donazione, impegnandosi a rivendere, entro l'anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato, l'immobile preposseduto». |