Nella successione per rappresentazione il discendente rappresentante è coerede
12 Febbraio 2016
Questioni di eredità... Con testamento olografo una donna lasciava in eredità la proprietà della metà di un immobile alle due figlie ed alle nipoti. Una delle due nipoti vendeva la sua quota ai cugini. Agli stessi acquirenti veniva venduta un'altra parte dell'immobile da un'altra erede. Agiva allora in giudizio l'altra nipote chiedendo: a) la dichiarazione di inefficacia dei due contratti di vendita; b) che fosse accertato il suo diritto al riscatto della quota di eredità ex art. 732 c.c.; c) ed infine che fosse a lei trasferita la proprietà della quota di ¼ dell'immobile alienato. La ricorrente sosteneva di avere il diritto di prelazione sulle predette quote essendo stata istituita erede, mentre i convenuti acquirenti erano estranei alla comunione ereditaria, non essendo stati nominati nel testamento (era stata nominata soltanto la loro madre).
…e di successione per rappresentazione. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello rigettavano la domanda attorea. In particolare, la Corte distrettuale osservava che i convenuti non erano soggetti estranei alla comunione, bensì erano eredi diretti della de cuius, in quanto succeduti alla madre (erede della defunta, inserita nel testamento di cui sopra) per rappresentanzione, avendo la donna rinunciato alla propria eredità.
Presupposti del diritto di prelazione dei coeredi. La donna ricorreva allora in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.c.. Il ricorso, però, non merita accoglimento. La Suprema Corte, innanzitutto, spiega che la norma citata dalla ricorrente «concede a tutti i coeredi un diritto di prelazione nel caso uno di loro ceda in tutto od in parte la sua quota di eredità, a condizione che l'acquirente sia non un coerede, ma un soggetto “estraneo” alla comunione».
La posizione del discendente rappresentante... È errato sostenere - come ha fatto la ricorrente - che «estranei alla comunione sarebbero, in caso di successione testamentaria, tutti coloro che non sono stati nominati eredi con il testamento che ha dato origine alla comunione stessa». È infatti ius receptum in sede di legittimità il principio per cui «in tema di successione per rappresentazione il discendente rappresentante che subentri nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato che non possa o non voglia accettare l'eredità succede direttamente al de cuius, con la conseguenza che la detta eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato» (Cass., n. 12496/2007). Gli acquirenti, perciò, non possono essere considerati estranei alla comunione, ma devono essere qualificati coeredi per rappresentazione.
…quale successore iure proprio. Applicando tale principio la Cassazione, nella sent. n. 594/2015, ha affermato che «in caso di successione per rappresentazione, il discendente rappresentante, essendo successore iure proprio nell'eredità, è legittimato all'esercizio del retratto seccessorio ex art. 732 c.c.». Alla luce dei principi sopra richiamati, si ricava che «il successore per rappresentazione ha la qualità di coerede ai sensi dell'art. 732 c.c. e che, quindi, non può essere considerato un soggetto estraneo alla comunione nei cui confronti sia possibile esercitare il diritto di riscatto previsto da tale ultima disposizione (ius retractionis)».
Sulla base di tali motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso. |