Bilancio d'esercizio

Marco Ruggieri
Stefano Lapponi
29 Marzo 2017

Il bilancio d'esercizio è un complesso documento contabile – amministrativo che, nel rispetto delle norme imperative dettate per la sua redazione, deve essere compilato con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale – finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. In altri termini, il bilancio è un documento la cui redazione (opportunamente supportata dalla contabilità generale) risponde ad un preciso obbligo legislativo, non limitato in realtà alle sole società, e attraverso il quale si possono ottenere informazioni relative alle posizioni di equilibrio dell'impresa sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale.
Inquadramento

Il bilancio d'esercizio è un complesso documento contabile – amministrativo che, nel rispetto delle norme imperative dettate per la sua redazione, deve essere compilato con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale – finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

In altri termini, il bilancio è un documento la cui redazione (opportunamente supportata dalla contabilità generale) risponde ad un preciso obbligo legislativo, non limitato in realtà alle sole società, e attraverso il quale si possono ottenere informazioni relative alle posizioni di equilibrio dell'impresa sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale.

Si tratta, dunque, di un modello attraverso il quale si rappresenta e si sintetizza la realtà aziendale, con riferimento alle operazioni di gestione che sono state compiute nel corso di un dato periodo, l'esercizio amministrativo, la cui durata è convenzionalmente fissata nell'anno solare.

Il bilancio di esercizio nel codice civile

In base alla normativa vigente, tappa fondamentale di un processo evolutivo ancora in corso, il bilancio di esercizio si compone di tre documenti, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, cui si affiancano allegati, come la relazione sulla gestione. Dal 1°gennaio 2016, a seguito del D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 (G.U. n. 205 del 4 settembre 2015) in bilancio dovrà essere inserito un quarto documento: il Rendiconto finanziario.

Lo Stato Patrimoniale riporta le poste relative all'entità delle attività e delle passività, rispecchiando l'entità delle fonti e degli impieghi ad una specifica data.

Il Conto Economico espone i componenti positivi e negativi di competenza dell'esercizio trascorso. Mentre lo Stato Patrimoniale accoglie grandezze stock, nel Conto Economico si riflette un flusso di valori che evidenzia il risultato finale cui si è pervenuti.

La Nota Integrativa può essere considerata una nota esplicativa destinata a rendere più facilmente comprensibili i valori dei due prospetti contabili. In altri termini, essa rappresenta “[…] la parte descrittiva del bilancio di esercizio e la sua funzione è quella di illustrare, integrare ed esplicare il contenuto delle appostazioni contabili”.

Il Rendiconto finanziario è l'esposizione dell'ammontare delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio; delinea i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (gestione caratteristica e gestione finanziaria) nonché dalla gestione patrimoniale; espone altresì le operazioni svolte dalla società con i soci.

I quattro documenti, pur distinti fra loro, costituiscono comunque, nel loro complesso, l'unitario bilancio di esercizio, il cui schema è tendenzialmente rigido. Ciò non di meno, imprese che svolgono attività in particolari settori, come quello bancario o assicurativo, sono sottratte alla disciplina generale contenuta nel codice civile relativa alla struttura del bilancio, e sottoposte ad una normativa speciale, che tenga conto delle peculiarità dell'attività esercitata.

In particolare, la normativa del nuovo bilancio di esercizio ha, in larga misura, recepito il contenuto della IV Direttiva CEE, datata 1978. Nello specifico, lo Stato italiano ha dato attuazione alla IV Direttiva CEE (e alla VII) con il Decreto Legislativo 9 Aprile 1991, n. 127, modificando l'intero assetto normativo contenuto nel Codice Civile in materia di bilancio di esercizio delle società per azioni.

Peraltro, la nuova normativa, in virtù dei rinvii contenuti nel Codice Civile, si estende anche alle altre società di capitali. Per le imprese individuali e le società di persone il rinvio è parziale, in quanto riguarda esclusivamente i criteri di valutazione (quindi solo l'art. 2426 del c.c.).

Per quanto riguarda il contenuto della sezione del codice civile dedicata al bilancio, essa può idealmente suddividersi in 3 parti, strettamente complementari.

La prima, di carattere generale, riguarda la clausola generale, nonché il complesso di principi e postulati su cui si fonda la redazione del bilancio di esercizio (si tratta degli articoli 2423 e 2423-bis).

La seconda parte si riferisce ai documenti fondamentali che costituiscono il bilancio di esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, nonché quello di "corredo", cioè la Relazione sulla Gestione. Questa parte è disciplinata dagli articoli che vanno dal 2423-ter al 2428 c.c. (escluso il 2426).

La terza parte riguarda i criteri di valutazione ed è contenuta nell'art. 2426 del c.c.

Vale infine la pena di ricordare che il disposto del D. Lgs. 127/91 è stato in parte integrato ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001 in materia di “Riforma societaria”.

Il bilancio di esercizio e la "clausola generale"

La prima parte della disciplina civilistica definisce il bilancio di esercizio ed illustra il contenuto della clausola generale su cui esso si basa.

In particolare, l'articolo 2423, al 1° comma, stabilisce che il bilancio di esercizio rappresenta un complesso unitario, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il 2° comma identifica la cosiddetta "clausola generale" il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

La chiarezza è il requisito che assicura la comprensibilità del bilancio, che il legislatore ha voluto garantire, tra l'altro, con i nuovi schemi - obbligatori, analitici ed ordinatamente classificati - dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Bisogna comunque rilevare come “la chiarezza imposta dalla legge civile, ancorché con i miglioramenti introdotti dalla normativa vigente, rimane pur sempre una chiarezzalimitata', in quanto condizionata dalle ineliminabili difficoltà tecniche di lettura. Nonostante l'evoluzione degli ultimi tempi, il bilancio rimane pur sempre un documento riservato ai tecnici”.

L'espressione rappresentazione veritiera e corretta tende ad esprimere il concetto indicato nella direttiva come "quadro fedele", derivato dalla formula inglese del "true and fair view". Per quanto attiene l'uso, da parte del legislatore, dell'aggettivo "veritiero", bisogna evidenziare che molti autori concordano sul fatto che non può trattarsi di una verità assoluta ma soltanto relativa. Questa considerazione è senz'altro opportuna considerando la presenza più o meno marcata, nel sistema del bilancio, dei cosiddetti "valori stimati".

Si comprende facilmente che la chiarezza si persegue con l'applicazione rigorosa della normativa stabilita per gli schemi di bilancio, mentre la verità e la correttezza si riferiscono ai criteri di valutazione.

Il carattere essenziale del concetto di rappresentazione veritiera e corretta trova conferma nel 3° comma dell'art. 2423, secondo cui assumono carattere obbligatorio le eventuali "informazioni complementari", quando quelle previste dalla legge non sono sufficienti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Il legislatore ha inoltre stabilito che le disposizioni di legge debbano essere derogate qualora non consentano una rappresentazione veritiera e corretta. Il quarto comma dell'articolo 2423 stabilisce, infatti, che occorre derogare alle disposizioni di legge, ma solo in casi eccezionali (primo requisito) e se tali disposizioni si dimostrano incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta dell'oggetto di bilancio (secondo requisito). Il legislatore, non ha precisato quali sono questi casi eccezionali.

I "principi di redazione" del bilancio

I "principi di redazione del bilancio" sono illustrati dall'art. 2423-bis e sono principi di attuazione della clausola generale.

Da essi discendono inoltre gli specifici criteri per le concrete valutazioni di bilancio. In altri termini, si tratta dell'anello di congiunzione tra l'art. 2423, che indica la filosofia di fondo della nuova normativa (rappresentazione chiara, veritiera e corretta), e l'art. 2426 che disciplina in modo particolareggiato i vari criteri di valutazione.

Con l'art. 2423-bis il legislatore indica i requisiti che i singoli criteri di valutazione (dettati dall'art. 2426) devono possedere al fine di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda.

In proposito, si fa riferimento ai seguenti principi:

1. continuità della gestione; poiché l'azienda si trova nella fase di funzionamento, "la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva di continuazione dell'attività". Con ciò vengono esclusi altri criteri, come quelli di tipo liquidatorio, da applicarsi in sede di cessazione dell'attività (p.to 1);

2. prudenza; il principio è enunciato dal punto 1 dell'art. 2423-bis c.c., ma non è definito. Il concetto viene comunque precisato nei seguenti punti 2 ("si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio") e 4 ("si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo"). Il principio della prudenza si concretizza fondamentalmente in due regole:

  • a) "gli utili attesi, ma non ancora definitivamente realizzati, non devono essere iscritti in bilancio; alla formazione del risultato di esercizio devono concorrere i soli ricavi realizzati, cioè derivanti da operazioni concluse, e non anche gli utili presunti relativi a operazioni in corso la cui conclusione favorevole, anche se probabile, sia solo attesa". Come esempio di applicazione di questa regola, si può pensare alle rimanenze di prodotti finiti: queste devono essere valutate al costo e non al maggior valore che potrebbe desumersi dalla dinamica dei prezzi di mercato. Così facendo, infatti, si finirebbe per contabilizzare l'utile derivante dalla vendita che non è ancora effettivamente stato realizzato. Più in generale, si nota, da questo principio discende quello del costo come parametro di riferimento per le valutazioni;
  • b) tutte le perdite, anche quelle ragionevolmente e fondatamente presunte, devono essere iscritte in bilancio ancorché non effettivamente subite. Si deve tener conto anche delle perdite e dei rischi di competenza dell'esercizio pur se conosciuti dopo la sua chiusura. La svalutazione della massa creditizia per rischio di insolvenza è un tipico esempio di come si contabilizzino le perdite anche se soltanto "temute". Si potrebbe anche rammentare, per tornare all'esempio precedente, il caso in cui le rimanenze di prodotti, se il loro presunto valore di realizzo è inferiore al costo, devono essere valutate a tale minor valore; in questo modo si "anticipa" la perdita che potrebbe essere realizzata con la loro vendita;

3. prevalenza della sostanza sulla forma; sempre al punto 1 dell'art. 2423-bis è previsto che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta “tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”. Ciò significa che, nell'effettuare le valutazioni e le relative iscrizioni in bilancio, l'amministratore dovrebbe far prevalere il dato effettivo sul dato formale. Un esempio significativo in merito è rappresentato dai contratti di “pronti contro termine”, i quali devono essere considerati come un'operazione unitaria di finanziamento o di investimento e non come due operazioni separate di vendita e di riacquisto di titoli;

4. competenza economica; si rende necessario iscrivere nel conto economico costi e ricavi definibili come "correlativi", cioè sicuramente riferibili alla produzione dell'esercizio (punto 3).

In sostanza:

  • i ricavi di vendite o di prestazioni sono di competenze dell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio o la prestazione del servizio;
  • i costi devono essere correlati ai ricavi. In altri termini, ai ricavi di competenza di un esercizio devono essere contrapposti i costi relativi al loro conseguimento;
  • se alcuni costi non sono correlabili ai ricavi, allora saranno di competenza dell'esercizio in cui si manifestano.

Inoltre, occorre tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (punto 4). Ovviamente, questo caso è realizzabile solo qualora i rischi o le perdite si siano manifestati prima della concreta redazione del bilancio, che avviene di norma entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;

5. continuazione dei criteri di valutazione; il legislatore dispone che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio ad un altro" (art. 2423-bis, punto 6). Questo per permettere la comparabilità sostanziale dei bilanci di diversi esercizi. Solo in casi eccezionali è possibile derogare a questo principio, indicando nella nota integrativa i motivi della deroga e l'influenza di questa sul bilancio;

6. valutazione separata; il legislatore stabilisce che "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente" (punto 5). Ciò per dare maggior rigore alla valutazione, cioè per evitare compensazioni fra valori reddituali di segno opposto. Il legislatore vuole evitare che il redattore del bilancio, nell'ambito di una valutazione complessiva, ometta di contabilizzare le perdite previste in relazione a determinati elementi patrimoniali compensandole, di fatto, con gli utili attesi in riferimento alla valutazione di altri cespiti (i quali, come sappiamo, non devono essere iscritti in bilancio).

Ai precedenti principi deve aggiungersi quello dell'omogeneità, sancito dal quinto comma dell'art. 2423, il quale dispone che “il bilancio deve essere redatto in unità di euro”, cioè deve utilizzare la medesima moneta di conto. Come si comprende, si tratta solo di un'omogeneità formale e non sostanziale, in quanto il nostro ordinamento non consente di effettuare rivalutazioni monetarie, salvo il disposto di specifiche leggi autorizzative.

Principi di redazione del bilancio di esercizio

Redazione

A cura degli amministratori

Schemi di Bilancio

Stato Patrimoniale

Conto economico

Nota Integrativa

Rendiconto Finanziario

Moneta di conto

Unità di euro senza cifre decimali.

Nota Bene: la Nota Integrativa può essere redatta in migliaia di euro

Principi generali

Veridicità e correttezza: Il bilancio deve rappresentare in modo e veritiero e corretto la Situazione Patrimoniale, Finanziaria e il risultato economico di esercizio. Laddove in casi eccezionali una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la stessa disposizione non va applicata. La deroga va giustificata in Nota Integrativa, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

Qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, è necessario fornire informazioni complementari ad hoc.

Nel caso in cui l'osservanza degli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa abbiano effetti irrilevanti allo scopo di rappresentare il bilancio in modo veritiero e corretto, tale osservanza può essere derogata. La circostanza (deroga) va comunque illustrata in nota integrativa.

Postulati del Bilancio secondo OIC

Comparabilità: Le voci di bilancio di un esercizio devono essere comparate con quelle dell'esercizio precedente.

Se le voci non sono comparabili quelle dell'esercizio precedente devono essere "adattate".

La circostanza di non comparabilità e l'adattamento, vanno segnalati in Nota Integrativa.

L'OIC 29 disciplina in pratica gli effetti che producono sul bilancio comparativo il cambiamento di principi contabili o la correzione di errori rilevanti.

Neutralità: il processo di formazione del bilancio deve essere formulato con carattere neutrale da parte del redattore del bilancio di esercizio. Il bilancio deve essere redatto senza distorsioni preconcette nell'applicazione dei principi contabili e senza "sperequazioni" di informazione a vantaggio solo di alcuni destinatari del bilancio

Compensi di partite: vietati

Prudenza e continuazione dell'attività: la valutazione delle voci di bilancio va effettuata secondo il principio di prudenza e nella prospettiva di continuità dell'attività.

Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni relative al presupposto della continuità. La conoscenza della circostanza che, in un arco temporale di 12 mesi dalla data della chiusura dell'esercizio è probabile il sopravvenire di una o più cause di scioglimento della società di cui all'art.2184 c.c., deve essere tenuta in considerazione nella redazione del bilancio e data adeguata informazione nella Nota Integrativa.

Rappresentazione sostanziale: Il bilancio va redatto individuando i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni confrontandole con quanto disposto dai principi contabili per accertarne la correttezza dell'iscrizione o la cancellazione di voci patrimoniali o economiche.

L'analisi contrattuale è rilevante per stabilire "l'unità elementare" da contabilizzare: da un solo contratto possono scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata, ovvero da più contratti possono scaturire effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione "unitaria". (sostanza dell'operazione o del contratto)

Competenza: I proventi e gli oneri vanno rilevati per la competenza indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento

Criteri di valutazione: i criteri di valutazione non sono modificabili da un esercizio all'altro, salvo casi eccezionali.

Rilevanza delle informazioni: E' considerata rilevante l'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni intraprese dai destinatari del bilancio.

Quantificazione: la rilevanza può essere quantificata tenendo conto dei fattori quantitativi e qualitativi.

I fattori quantitativi sono quelli relativi alla dimensione degli effetti economici della transazione o di un qualsiasi altro evento rispetto alle grandezze di bilancio.

Fattori qualitativi tengono conto delle caratteristiche dell'operazione o dell'evento. Si tiene conto dell'importanza dell'operazione in misura tale da influenzare le decisioni economiche dei principali destinatari del bilancio di esercizio.

OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio di esercizio

Il principio contabile OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio d'esercizio) è rilevante per quel che riguarda la chiusura del bilancio di esercizio 2017.

I nuovi concetti che sottendono alla redazione del bilancio sono riassumibili in:

  • rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto);
  • rilevanza;
  • continuità aziendale.

Si dice rilevante l'informazione che, se omessa o se espressa in modo errato, tende ad influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

La quantificazione della rilevanza può essere effettuata tenendo conto dei fattori quantitativi e qualitativi:

  • i fattori quantitativi sono quelli relativi alla dimensione degli effetti economici della transazione o di un qualsiasi altro evento rispetto alle grandezze di bilancio;
  • i fattori qualitativi tengono conto delle caratteristiche dell'operazione o dell'evento. Si tiene conto dell'importanza dell'operazione in misura tale da influenzare le decisioni economiche dei principali destinatari del bilancio di esercizio.

La continuità aziendale è il presupposto per la costruzione del bilancio di esercizio, nonché mezzo per capire ed intercettare preventivamente i segnali di crisi aziendale.

Nella fase di preparazione del bilancio, deve essere effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per almeno 12 mesi. In caso di significative incertezze sulla continuità, queste dovranno essere segnalate in Nota Integrativa.

Gli schemi di bilancio

Il D. Lgs. 127/91 indica che il bilancio si compone di quattro documenti: tre di tipo contabile (Stato Patrimoniale e Conto Economico e Rendiconto finanziario) e uno di tipo non contabile (la Nota Integrativa).

Al bilancio deve essere inoltre allegato un quarto documento non contabile (la Relazione sulla Gestione).

L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha revisionato il principio n. 10 dedicato al rendiconto finanziario per tener conto delle nuove disposizioni del D. Lgs. n. 139/2015; in particolare è stato introdotto un generale obbligo del rendiconto finanziario dai bilanci relativi al 2016 per le società che redigono il bilancio ordinario, esonerando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

In particolare, per quanto riguarda gli articoli del codice che disciplinano tali documenti si ricordano:

  • l'art. 2423-ter introduce il concetto di obbligatorietà degli schemi;
  • gli artt. 2424 e 2424-bis regolano la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale;
  • gli artt. 2425 e 2425-bis regolano la struttura e il contenuto del Conto Economico;
  • l'art.2425-ter, a decorrere dal 1° gennaio 2016, regola la struttura e il contenuto del Rendiconto finanziario
  • l'art. 2427 regola il contenuto della Nota Integrativa
  • l'art. 2428 disciplina la Relazione sulla Gestione.

Il decreto 127/91 ha introdotto gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico la cui adozione è obbligatoria, salvo per le aziende soggette a schemi speciali. Si tratta quindi di modelli "rigidi", a differenza della normativa previgente che indicava un modello "aperto verso l'alto", cioè un elenco di voci che costituiva il contenuto minimo di bilancio.

Il carattere della obbligatorietà è del tutto evidente laddove, al primo comma dell'art. 2423-ter, si afferma chiaramente che le voci contabili del patrimonio aziendale "... devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato ...".

Tuttavia, si tratta di una rigidità non assoluta perché nei commi successivi sono stati introdotti alcuni elementi di elasticità, al fine di permettere una più adeguata rappresentazione dei tratti peculiari delle varie classi di aziende, con particolare considerazione alla configurazione dimensionale o dell'esercizio di attività diverse da quelle industriali e mercantili.

Il legislatore consente infatti la possibilità di effettuare ulteriori suddivisioni o raggruppamenti e prevede l'obbligo di aggiungere voci non presenti negli schemi o di adattare la denominazione delle stesse.

Più precisamente, dalla lettura dell'art. 2423-ter si evince che gli elementi di "elasticità" sono di quattro tipi:

a. ulteriore suddivisione;

b. eventuale raggruppamento;

c. eventuale aggiunta;

d. possibile adattamento.

Per quanto riguarda la suddivisione, "Le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise ...". Tale facoltà è concessa soltanto per le voci codificate con i numeri arabi (singole voci) e mantenendo la voce complessiva ed il relativo importo. Un esempio abbastanza diffuso può riguardare la sottovoce "terreni e fabbricati" appartenente alle immobilizzazioni materiali; in questo caso molte aziende hanno preferito distinguere tra: "terreni", "fabbricati industriali" e "fabbricati civili".

In merito al raggruppamento, "... possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante (...) o quando esso favorisca la chiarezza del bilancio". Il riferimento è sempre alle singole voci, inoltre le voci oggetto del raggruppamento devono essere distintamente indicate nella nota integrativa. Molti autori si sono chiesti perché, se il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio, si sia ammessa soltanto una facoltà e non un obbligo secondo i principi generali dell'art. 2423.

Per quanto concerne l'aggiunta, "Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425". In questo caso siamo in presenza di un obbligo, giustificato dal timore che l'iscrizione di voci dal contenuto eterogeneo contrasti la chiarezza del bilancio.

Infine, per quanto riguarda l'adattamento, le voci "... devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata". Il riferimento è sempre alle sole voci ed anche in questo caso si tratta di un obbligo. Questo elemento di elasticità riguarda però soltanto le voci contrassegnate da numeri arabi (singole voci di bilancio). Invece le macroclassi (indicate da lettere maiuscole) e le singole classi (contrassegnate da numeri romani) rimangono, a norma del 1° comma del 2423-ter, entità assolutamente rigide, quindi non modificabili dagli amministratori.

Tale impostazione tende a favorire la comparabilità dei bilanci nel tempo o nello spazio: in effetti il mantenimento dello schema rigido, rende possibile effettuare utili confronti fra i bilanci di più esercizi nell'ambito di una stessa unità aziendale (analisi temporale) o fra bilanci di aziende concorrenti (analisi spaziale).

Il legislatore ha inoltre previsto, sempre in virtù della comparazione temporale, che per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico siano indicati gli importi corrispondenti all'anno precedente.

Nuove regole di redazione del bilancio di esercizio

Dal 2016, a seguito della pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 139/2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, la redazione del Bilancio di esercizio dovrà seguire nuove regole.

Principali modifiche apportate dal D.Lgs.139/2015

  • Modifiche agli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico
  • Obbligo di presentare il rendiconto finanziario (diventa parte integrante del bilancio)
  • Modifica ai criteri di valutazione di alcune voci di bilancio
  • Modifiche al contenuto della Nota Integrativa

Principali novità per le Micro Imprese apportate dal D.Lgs.139/2015

Le Micro Imprese possono redigere il Bilancio in forma abbreviata e sono esonerate:

  • dalla redazione del Rendiconto Finanziario
  • dalla redazione della nota integrativa (a determinate condizioni)
  • dalla redazione della relazione sulla gestione

Novità nello schema dello Stato Patrimoniale - D.Lgs.139/2015

Azioni proprie

  • Nuova voce “Riserva Negativa per azioni proprie in portafoglio”.
  • Vanno portate in diminuzione del patrimonio netto iscrivendole in una apposita riserva denominata “Riserva Negativa per azioni proprie in portafoglio”.
  • Non devono essere più indicate nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni, né nella specifica riserva di patrimonio netto.

Strumenti finanziari derivati attivi

Nuova voce da inserire nell'attivo patrimoniale:

  • tra le immobilizzazioni finanziarie (B,III,4) “Strumenti finanziari derivati attivi”

ovvero

  • tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C,III,5) “Strumenti finanziari derivati attivi”

Strumenti finanziari derivati passivi

Nuova Voce da inserire nel passivo patrimoniale (B,3):

B) Fondi rischi ed oneri

…..

…..

3) Strumenti finanziari derivati passivi

Costi di ricerca e di pubblicità

Non devono più essere indicate nelle Attività (limitatamente ai costi di ricerca e di pubblicità).

La voce “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità viene pertanto ridenominata “Costi di sviluppo” ed iscritta tra le attività (B,I,2)

Partecipazioni nei confronti delle controllanti

Sono inserite tra le immobilizzazioni finanziarie:

  • (III,1,d): partecipazioni in “imprese sottoposte al controllo delle controllanti”

Sono inserite in attivo circolante:

  • (C,III,3bis) tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Crediti nei confronti delle controllanti

  • Sono inserite tra le immobilizzazioni finanziarie (III,2,d): crediti “verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.
  • Sono inserite in attivo circolante (C,II,5) tra i crediti con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Debiti nei confronti delle controllanti

Tra le passività alla lettera D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo viene aggiunta la voce :

11-bis) “debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Nuova Voce di patrimonio netto:

A, VII: “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”

Disaggi su prestiti

Non devono più essere indicati nello Stato Patrimoniale pertanto la voce “ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti” è ridenominata “Ratei e risconti”

Aggi su prestiti

Non devono più essere indicati nello Stato Patrimoniale pertanto la voce “ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti” è ridenominata “Ratei e risconti”

Conti d'ordine

Non sono più iscritti nello Stato Patrimoniale. Devono essere evidenziati con le opportune informazioni nella Nota Integrativa

Novità nello schema del Conto Economico - D.Lgs.139/2015

voce

Novità

Vecchia versione

Nuova versione

C) Proventi e Oneri finanziari

Inserimento dei proventi derivanti dalle imprese controllanti e da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

15) “Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate”

15) “Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate” anche i proventi da partecipazione relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime”.

C) Proventi e Oneri finanziari

Inserimento dei proventi derivanti da crediti relativi alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti

16) Altri proventi finanziari

a) “da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti”

d) “proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti”

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime”

d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime”

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nuova voce: tra le rivalutazioni (18) si inseriscono le rivalutazioni di strumenti finanziari derivati

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18) Rivalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nuova voce: tra le svalutazioni (19) si inseriscono le svalutazioni di strumenti finanziari derivati

----------------------

19) Svalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati

E) Proventi e Oneri straordinari

Eliminata la macrovoce relativa proventi ed oneri straordinari

E) Proventi ed Oneri straordinari

20) ……….

21) ……….

ELIMINATA LA MACRO VOCE

I proventi e oneri straordinari sono da evidenziare in nota integrativa se di ammontare “apprezzabile”

Il contenuto dello Stato Patrimoniale

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale sono regolati dagli articoli 2424 e 2424-bis c.c.

L'art. 2424 c.c. definisce il seguente schema di Stato Patrimoniale:

Stato patrimoniale - attivo

Stato patrimoniale - passivo

A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B – IMMOBILIZZAZIONI

I immateriali

II materiali

III finanziarie*

C – ATTIVO CIRCOLANTE

I rimanenze

II crediti*

III attività finanziarie*

IV disponibilità liquide

D – RATEI E RISCONTI

A – PATRIMONIO NETTO

I – IX capitale sociale e riserve

B – FONDI E RISCHI

C – F.DO TFR

D – DEBITI*

E – RATEI E RISCONTI

* relativamente ai crediti e ai debiti occorre fornire la separata indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio successivo.

Il nostro legislatore ha optato per uno schema a sezioni contrapposte, in linea con la consolidata tradizione contabile italiana.

Mentre lo Stato Patrimoniale precedente era costituito da un semplice elenco di voci, asistemico, privo di un qualche ordine logico, il modello attuale è stato sviluppato attraverso la formazione di categorie di voci tendenzialmente omogenee (4 per l'attivo e 5 per il passivo), articolate in sottocategorie, contraddistinte progressivamente da numeri romani, arabi e lettere minuscole dell'alfabeto.

Circa il criterio di classificazione delle voci, si è passati da una distinzione di tipo naturale (dove ogni voce aveva il compito di rappresentare i vari tipi di impieghi e di fonti) ad una distinzione in un certo senso "mista": ad intonazione naturale-finanziaria, con lo scopo di porre in risalto il differente tempo di realizzazione degli impieghi e di estinzione dei debiti (ovvero delle fonti).

L'attivo è stato suddiviso in due comparti: quello delle "immobilizzazioni" e quello dell'"attivo circolante". Si comprende quindi che, sia pure con alcune non lievi contraddizioni, il criterio impiegato è - secondo il linguaggio mutuato dall'analisi di bilancio - quello finanziario della liquidità crescente. Le attività dislocate nella parte alta dello schema, infatti, presentano una attitudine ad essere convertite in denaro in un arco di tempo medio-lungo. Certo, non si tratta di un requisito sviluppato in modo omogeneo in tutta l'area degli impieghi.

Il criterio ha piuttosto un carattere "tendenziale" in quanto:

  • oltre a queste due macroclassi, troviamo quella contraddistinta dalla lettera "A" dell'attivo che normalmente appartiene all'attivo circolante. Inoltre, la macroclasse "D" comprende al suo interno sia valori a breve che a medio lungo termine (si veda l'art. 2424-bis ultimo comma);
  • le immobilizzazioni finanziarie, comprendono crediti finanziari esigibili entro l'esercizio successivo, che dovrebbero far parte dell'attivo circolante;
  • i crediti dell'attivo circolante comprendono anche le partite esigibili oltre l'esercizio successivo, le quali dovrebbero invece far parte delle immobilizzazioni.

Per quanto riguarda il passivo, il criterio finanziario (che richiederebbe la distinzione tra le passività di rischio, a medio-lungo termine e a breve termine, o correnti) è completamente abbandonato, anche se per talune voci (i debiti) è richiesta la separata indicazione delle partite esigibili oltre l'esercizio successivo.

Il legislatore ha comunque seguito il criterio di classificazione basato sulla natura degli elementi. Partendo dall'aggregato del patrimonio netto, ha via via inserito le poste che più vi si avvicinano. Anzitutto i fondi rischi (che sono passività potenziali) e i fondi oneri (che sono fondi spese future). Questi non sono veri e propri debiti: rappresentano passività potenziali o, come si dice, "riserve di ricavi", in quanto grandezze accantonate prima della determinazione dell'utile e non in sede di attribuzione dello stesso. In quanto tali sono molto simili alla classe precedente. Si trova poi la voce contabile che evidenzia il debito dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti in rapporto alla speciale indennità denominata "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" (T.F.R.). Il fondo T.F.R. è stato evidenziato in una macroclasse autonoma perché si tratta di un debito che - tranne per alcuni casi - non ha una scadenza certa. Infine, il legislatore ha inserito i debiti e la categoria dei ratei e dei risconti.

Un aspetto che innova lo schema dello stato patrimoniale, riguarda il trattamento contabile delle rettifiche di valore, cioè delle correzioni destinate ad evidenziare la presunta perdita di valore degli elementi attivi del patrimonio: tali poste correttive sono iscritte a diretta riduzione delle voci cui si riferiscono (le immobilizzazioni per i fondi di ammortamento, i crediti per i relativi fondi di svalutazione). La legge si è così adeguata ad un criterio contabile già da tempo acquisito dalla dottrina e dalla prassi.

Confronto tra gli schemi dello stato patrimoniale ante e post D.Lgs.139/2015

LE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Vecchia Versione (ante D.lgs.139/2015)

Nuova Versione (post D.lgs.139/2015)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B) Immobilizzazioni con separata sezione quelle concesse in locazione finanziaria:

I) Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale

II) Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni

5) le azioni in corso e acconti

Totale

III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) altre imprese

2) crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri

3) altri titoli

4) azioni proprie, con indicazione anche del v. n. complessivo

Totale

Totale Immobilizzazioni (B)

C) Attivo Circolante

I) Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2)prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3)lavori in corso su ordinazione

4)prodotti finiti e merci

5)acconti

Totale

II) crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

4 bis) crediti tributari

4 ter) imposte anticipate

5) verso altri

Totale

III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

4) altre partecipazioni

5) azioni proprie, con indicazione anche del v. n. complessivo

6) altri titoli

Totale

IV) Disponibilità Liquide

1) depositi bancari e postali

2) assegni

3) denaro e valori in cassa

Totale

Totale Attivo Circolante (C)

D) Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio sui prestiti

TOTALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B) Immobilizzazioni con separata sezione quelle concesse in locazione finanziaria:

I) Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale

II) Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni

5) le azioni in corso e acconti

Totale

III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese

2) crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

3) altri titoli

4) strumenti finanziari derivati attivi

Totale

Totale Immobilizzazioni (B)

C) Attivo Circolante

I) Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2)prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3)lavori in corso su ordinazione

4)prodotti finiti e merci

5)acconti

Totale

II) crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5 bis) crediti tributari

5 ter) imposte anticipate

5 quater) verso altri

Totale

III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

4) altre partecipazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi

6) altri titoli

Totale

IV) Disponibilità Liquide

1) depositi bancari e postali

2) assegni

3) denaro e valori in cassa

Totale

Totale Attivo Circolante (C)

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

LE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Vecchia Versione (ante D.lgs.139/2015)

Nuova Versione (post D.lgs.139/2015)

A) patrimonio netto

I) capitale

II) riserva da soprapprezzo delle azioni

III) riserve di rivalutazione

IV) riserva legale

V) riserve statutarie

VI) riserve per azioni proprie in portafoglio

VII) altre riserve distintamente indicate

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

IX) Utile (perdita) dell'esercizio

Totale

B) fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte anche differite

3) altri

Totale

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale

E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio sui prestiti

TOTALE PASSIVO

A) patrimonio netto

I) capitale

II) riserva da soprapprezzo delle azioni

III) riserve di rivalutazione

IV) riserva legale

V) riserve statutarie

VI) altre riserve distintamente indicate

VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

IX) Utile (perdita) dell'esercizio

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale

B) fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte anche differite

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) altri

Totale

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

Il contenuto del Conto Economico

Al fine di rappresentare efficacemente il reddito di esercizio ai fini di una lettura razionale, e soprattutto di un'analisi della gestione, il conto economico deve mettere in evidenza il suo percorso formativo, debitamente articolato nelle sue tappe fondamentali.

Il conto dei profitti e delle perdite di cui all'art. 2425-bis c.c., nella versione precedente al D. Lgs. n. 127, non era impostato in questo senso. In estrema sintesi il conto anzidetto era così caratterizzato:

1. quanto alla struttura, era tenuto a costi, ricavi e rimanenze;

2. quanto alla forma, era impostato a sezioni divise.

Esso forniva una panoramica completa dei valori relativi all'esercizio, però presentava alcuni LIMITI che ne diminuivano la capacità segnaletica. In primo luogo, la struttura a costi, ricavi e rimanenze, più che classificare i valori, si limitava ad elencarli, sommando tra loro grandezze "riprese" con grandezze di esercizio e grandezze di esercizio con grandezze "sospese". Inoltre, la forma a sezioni divise impediva la segnalazione dei risultati intermedi nell'ambito del processo di formazione del reddito di esercizio.

Orbene, il primo limite è stato superato sostituendo la vecchia struttura con una nuova, a costi e ricavi. Il secondo limite è stato superato sostituendo la vecchia forma con una nuova, la forma scalare. Con essa si evidenziano i redditi di area, cioè i vari risultati parziali corrispondenti alle singole aree in cui la gestione viene divisa. Si può così procedere meglio all'interpretazione del reddito, cioè alla comprensione delle componenti che hanno contribuito alla sua formazione.

In estrema sintesi, il modello del nuovo conto economico può essere così rappresentato:

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione

B) Costi della produzione

A-B

C) Proventi ed Oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

Come si può vedere, la forma è scalare, cioè si sviluppa in verticale: in questo modo si riescono ad evidenziare alcuni risultati intermedi che altrimenti verrebbero persi a livello di sezioni contrapposte. Per quanto riguarda la struttura (cioè il criterio con il quale vengono aggregate le varie classi di valori) è a costi e ricavi, in quanto non vengono evidenziate le rimanenze iniziali e finali che confluiranno in una delle due classi. Il nostro legislatore ha optato per una struttura a costi e ricavi della produzione ottenuta, detta anche a costi e ricavi integrali perché riguarda tutto il complesso della produzione, sia venduta (in questo caso avremmo avuto un conto economico a costi e ricavi della produzione venduta) che non venduta.

Per quanto riguarda il contenuto, abbiamo inizialmente un'area operativa e un risultato che ci deriva da tale area ("A" - "B"); abbiamo poi l'area finanziaria (formata da due classi, la "C" e la "D").

A questa prima parte del conto economico, se ne aggiungeva un'altra, denominata appendice fiscale, nella quale venivano iscritti i componenti negativi di reddito privi di fondamento economico e civilistico ma che devono essere imputati al conto economico per poter essere dedotti fiscalmente. In questo modo il legislatore intendeva evitare l'“inquinamento” dei valori del conto economico e quindi evidenziare un reddito significativo dal punto di vista economico-aziendale (quello dato dalla voce 23). Com'è noto, questa appendice fiscale è stata eliminata con l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1994, n. 503.

Confronto tra gli schemi del Conto Economico D.Lgs. n. 139/2015

LE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Vecchia Versione (ante D.lgs.139/2015)

Nuova Versione (post D.lgs.139/2015)

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Totale

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e da quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e di quelli da controllanti

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

17bis) utili e perdite su cambi

Totale (15+16-17 + - 17 bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (18-19)

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5

21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 e delle imposte relative ad esercizi precedenti

Risultato prima delle imposte (A-B+ - C+ -D+ - E)

22)imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Totale

B) Costi della produzione

6) per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e da quelli da controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

17bis) utili e perdite su cambi

Totale (15+16-17 + - 17 bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

Totale delle rettifiche (18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B+ - C+ -D)

20)imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Il contenuto del rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e la solvibilità dell'azienda) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Il rendiconto inoltre fornisce informazioni su:

  • le disponibilità liquide prodotte e assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego o copertura;
  • la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
  • la capacità della società di autofinanziarsi.

Il rendiconto finanziario delle variazioni del capitale circolante netto si articola in tre parti, che mostrano:

  1. le variazioni che la situazione patrimoniale–finanziaria ha subito durante l'esercizio e che sono connesse con il capitale circolante netto, vale a dire le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto intervenute tra l'inizio e la fine dell'esercizio. Le fonti sono originate ad esempio dalla vendita di immobilizzazioni, dall'assunzione di debiti a lungo termine e dagli aumenti di capitale, mentre gli impieghi dall'acquisizione di immobilizzazioni, dal pagamento di debiti a lungo termine, dalle riduzioni di capitale e dal pagamento dei dividendi. Inoltre, entrambe sono influenzate dal flusso del capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale; se questo flusso è positivo costituirà una fonte, mentre in caso contrario sarà un impiego;
  2. le variazioni intervenute nei singoli componenti del capitale circolante netto;
  3. le altre variazioni che non hanno influenzato il capitale circolante netto, ovvero le variazioni non finanziarie.

In particolare, la prima parte del prospetto, che rappresenta la parte fondamentale, è quella nella quale vengono rappresentate le variazioni che caratterizzano il CCN sia dal lato delle fonti che dal lato degli impieghi; vengono indicate, cioè, le provenienze delle risorse finanziarie e, contemporaneamente, i modi di investimento delle stesse.

Più precisamente, le fonti che generano il capitale circolante netto si distinguono in:

  • fonti della gestione reddituale, relative all'utile di esercizio;
  • fonti della gestione patrimoniale, relative alle altre categorie patrimoniali diverse dall'utile.

In questa sezione del rendiconto finanziario, relativa alle fonti della gestione reddituale, devono essere indicate le variazioni finanziarie-reddituali, attinenti, cioè, ai costi ed ai ricavi monetari, mentre devono essere escluse tutte le variazioni non finanziarie-reddituali, attinenti ai costi e ricavi non monetari.

NOTA BENE

L'OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide, composte da depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.

Rendiconto finanziario

Flussi finanziari

Aumento o diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

Disponibilità liquide

Sono rappresentate dai:

  • depositi bancari e postali
  • dagli assegni
  • dal denaro e valori in cassa.

Le disponibilità liquide comprendono altresì depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera

Operazione in valuta estera

I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.

Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

FLUSSI FINANZIARI

FLUSSI

GESTIONE (attività operativa, di investimento, di finanziamento)

NOTE

Interessi pagati e incassati

Attività operativa

Interessi riferiti ad investimenti

Attività di investimento

Interessi riferiti a finanziamenti

Attività di finanziamento

Dividendi

Attività operativa

Attività di finanziamento

Imposte sul reddito

Attività operativa

Strumenti finanziari derivati (Oic 32)

Attività di investimento

Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto.

Il contenuto dei documenti non contabili

La Nota Integrativa, rappresenta il terzo componente del bilancio di esercizio: un componente nuovo, introdotto, nella normativa vigente, dal combinato disposto degli artt. 2423, 2427 e 2427-bis.

Essa deriva dallo sdoppiamento della relazione degli amministratori, prevista dal vecchio art. 2423. Con l'introduzione della nota integrativa si è mirato a liberare la precedente relazione degli amministratori dal peso della parte contabile di "appoggio" al bilancio, assegnando a quest'ultimo un supporto contabile specifico.

Per comprendere quale debba essere il contenuto della nota integrativa si deve fare riferimento, innanzi tutto, al disposto degli artt. 2427 e 2427-bis (quest'ultimo introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394). Tale articolo però non esaurisce completamente il problema del contenuto. La nota integrativa, infatti, comprende anche altre parti non direttamente regolate dal 2427 e 2427-bis, ma considerate da altri articoli - relativi ad argomenti diversi - che vi rimandano direttamente.

Ciò può essere, in sintesi, espresso nel modo seguente:

Contenuto della nota integrativa

Parte diretta (artt. 2427 e 2427-bis):

  • di valutazione
  • di movimento
  • di composizione
  • di natura diversa

Parte indiretta (altri articoli):

  • 2423 (3°): informazioni complementari
  • 2423 (4°): deroghe e conseguente influenza
  • 2423-bis (2°): deroghe e conseguente influenza
  • 2423-ter (2°): raggruppamento delle voci
  • 2423-ter (5°): non comparabilità – adattamento delle voci
  • 2424 (2°): “pluriappartenenza” a voci dello schema
  • 2426 (2°): modifiche dei criteri di ammortamento
  • 2426 (3°/4°): precisazioni relative alle partecipazioni
  • 2426 (6°): ammortamento prolungato dell'avviamento
  • 2426 (10°): differenze di valutazione delle rimanenze

Da quanto detto, "si desume l'importanza, ai fini della chiarezza del bilancio, della nota integrativa: è lo strumento che permette la lettura contabile integrale della gestione dell'esercizio". Per quanto riguarda il contenuto della Relazione sulla Gestione, prevista dall'art. 2428 c.c., si segnala intanto una sostanziale differenza rispetto alla nota integrativa, non solo per le funzioni cui è deputata, ma anche per la sua collocazione nell'ambito del sistema informativo esterno aziendale. La relazione, infatti, non è un elemento costitutivo del bilancio di esercizio, ma lo correda. La sua complementarità rispetto al bilancio di esercizio è sottolineata dall'art. 2435 c.c. che ne prevede il deposito presso il registro delle imprese contestualmente a quello del bilancio e della relazione del collegio sindacale.

La Relazione sulla Gestione sostanzialmente inserisce i dati di bilancio in un contesto dinamico; è possibile comprendere completamente i documenti di bilancio soltanto con una lettura parallela della Relazione sulla Gestione. I criteri di valutazione adottati dagli amministratori, infatti, hanno sempre le loro "radici", il loro riferimento nella considerazione dello sviluppo della dinamica aziendale. Questo è proprio ciò che dovrebbe emergere dalla Relazione.

L'articolo 2428 c.c. si può dividere idealmente in quattro parti:

  • connotati consuntivi:

- gli amministratori devono relazionare sulla situazione del settore di riferimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso (art. 2428, secondo comma, n. 1);

- vanno evidenziati i fatti di rilievo avvenuti tra la chiusura dell'esercizio e la stesura del documento (art. 2428, secondo comma, n° 5);

- se si usano strumenti finanziari, va indicata l'esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari (art. 2428, secondo comma, n. 6 bis);

  • connotati preventivi:

- il documento deve dare conto della evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, secondo comma, n. 4);

- compatibilmente con la necessità di riservatezza, si devono riportare notizie sull'attività di ricerca e sviluppo (art. 2428, secondo comma, n. 1);

- se si usano strumenti finanziari, vanno indicati gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario (art. 2428, secondo comma, n. 6 bis).

  • particolari politiche aziendali (al fine di chiarire le cosiddette "politiche di gruppo" e la reale integrità del capitale sociale):

- devono essere esplicitati i rapporti con imprese collegate, controllate, controllanti e consorelle (art. 2428, secondo comma, n. 2);

- si deve dare conto delle operazioni effettuate sulle azioni proprie o delle controllanti, non trascurando di riportare le situazioni finali di tali valori (art. 2428, secondo comma, n. 3 e 4).

  • altre informazioni:

- devono essere indicate le eventuali sedi secondarie della società (art. 2428, quarto comma). Tale disposizione si riconnette direttamente all'obbligo di fornire in nota integrativa il dettaglio dei crediti e dei ricavi suddivisi per aree geografiche.

Redazione della nota integrativa

I nuovi punti obbligatori ex art. 2427 comma 1 c.c.

Il D. Lgs. n. 139/2015, oltre che introdurre il concetto generale della rilevanza, ha apportato numerose modifiche al contenuto della nota integrativa. In particolare, nell'art. 2427, comma 1, c.c. sono stati inseriti alcuni nuovi punti obbligatori.

Punto 22- quater: deve riportare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; il punto precedentemente faceva parte della relazione sulla gestione; ha il fine di evidenziare gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di gestione rilevanti dopo la chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Punto 22- quinquies: indicazione delnome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato del gruppo più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Punto 22 sexies: indicazione del nome e della sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato del gruppo più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Punto 22 septies: proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite

Redazione della nota integrativa

Punti rilevanti art. 2427-bis

La nota integrativa deve contenere le seguenti informazioni:

Fair value degli strumenti finanziari

  • · Entità e natura degli strumenti finanziari: termini e condizioni influenzanti l'importo, le scadenze e i flussi finanziari futuri (se il fair value non è stato determinato sulla base delle evidenze di mercato occorre anche dare informazione sugli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione.
  • · Variazione di valore: iscritte nel Conto Economico e/o imputate alle riserve di patrimonio netto
  • · Movimenti delle riserve: movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio

REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE – ARGOMENTI SALIENTI

Illustrazione dell'andamento della gestione nei vari settori della società:

Viene suddiviso il volume d'affari e il risultato d'esercizio fra le divisioni produttive della società al fine di consentire ai fruitori del bilancio la corretta individuazione dei settori che hanno originato risultati positivi e risultati negativi nell'esercizio di riferimento. L'analisi deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società; essa deve contenere, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Pertanto, nella redazione della relazione sulla gestione occorre individuare gli indicatori finanziari più rilevanti.

In generale occorre comunque individuare le informazioni e gli indicatori utili alla comprensione dei risultati di bilancio:

  • Risultati finanziari
  • Risultati patrimoniali
  • Risultati economici

  • Analisi dei risultati finanziari: consiste nella analisi dei fabbisogni di capitale e delle correlate modalità di copertura e della relazione tra flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie.

Indicatori significativi:

- cash flow: sommatoria tra l'utile e i costi non monetari (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio utili e perdite su cambi da valutazione) e i margini ed indici di situazione finanziaria quali il capitale circolante netto (attivo circolante al netto delle passività a breve termine).

- rapporto tra i debiti finanziari ed il margine operativo lordo: tempo medio di rientro dei definiti finanziari. E' un indicatore molto utilizzato per la valutazione del “merito creditizio” delle imprese.

  • Analisi dei risultati patrimoniali: esamina la relazione intercorrente tra il patrimonio netto e i debiti. Questa analisi è volta allo studio degli equilibri tra fonti interne ed esterne.

Indicatori significativi:

Indice di solidità patrimoniale: rapporto tra patrimonio netto e totale del passivo

  • Analisi dei risultati economici: analizza la relazione tra flussi dei costi e quelli dei ricavi; in questo senso viene verificata la capacità dell'azienda a far fronte in modo durevole ai costi con il flusso dei ricavi.

Indicatori significativi:

ROI (Return On Investment): redditività operativa

Il bilancio delle micro-imprese

In evidenza: il bilancio di esercizio delle microimprese - D.Lgs.18/08/2015 n.139

Le imprese che, nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o inferiore a € 175.000,00,
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni pari o inferiore a € 350.000,00,
  • media dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari o inferiore a 5 unità.

Sono, a decorrere dall'esercizio 2016, esonerate dall'obbligo di redazione di:

  • Rendiconto Finanziario,
  • Nota Integrativa*,
  • Relazione sulla Gestione.

Le piccole imprese cd.”microimprese” non applicano le disposizioni:

  • dell'art.2423 c.c. attuale 4 comma relativo alla deroga alla rappresentazione del bilancio veritiera e corretta in casi eccezionali;
  • dell'art.2426 1° comma n.11 bis , relativo alla rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati anche se incorporati in altri strumenti al “fair value”.

*Nota Bene: l'esonero di redazione della Nota Integrativa è condizionato dall'inserimento in calce allo Stato Patrimoniale delle “notizie sulla composizione e natura degli impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime” (art.2427 c.c. n.9), e “l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria” (art.2427 c.c. n.16).

Il bilancio per le micro imprese

Esoneri

Rendiconto finanziario

Nota integrativa

In calce allo stato patrimoniale devono essere riportate le seguenti informazioni:

  1. importo complessivo degli impegni delle garanzie delle attività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
  2. impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili che impegni assunti nei confronti di imprese controllate collegate, nonché controllanti e imprese controllo di quest'ultime;
  3. ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi gli amministratori e sindaci cumulativamente una categoria, precisato il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati oggetto di, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria

Relazione sulla gestione

In calce allo stato patrimoniale devono essere riportate le seguenti informazioni:

  1. numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della parte di capitale corrispondente;
  2. numero e valore nominale sia di azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni
Il bilancio in forma abbreviata

L'art. 2435-bis c.c. stabilisce che le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le poste contabili contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani (Macroclassi e Classi). Inoltre, le macroclassi A e D dell'attivo possono essere comprese nella classe CII. Dalle classi BI e BII dell'attivo devono però essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni in quanto la relativa indicazione non deve essere fornita nella nota integrativa abbreviata. La macroclasse E del passivo può essere compresa nella voce D. Infine, nelle classe CII dell'attivo e nella macroclasse D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

  • voci A2 e A3;
  • voci B9(c), B9(d), B9(e);
  • voci B10(a), B10(b), B10(c);
  • voci C16(b) e C16(c);
  • voci D18(a), D18(b), D18(c);
  • voci D19(a), D19(b), D19(c).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti. Nella nota integrativa sono omesse numerose indicazioni ed in particolare, quelle richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 c.c. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (operazioni effettuate sulle azioni proprie o delle controllanti), esse sono inoltre esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata decadono da questo beneficio (e devono pertanto cominciare a redigerlo in forma ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei tre limiti sopra indicati.

Le novità del bilancio abbreviato post D.lgs. 139/2015

Stato Patrimoniale

Alle voci B.I (Immobilizzazioni immateriali) e B.II (Immobilizzazioni materiali) non è più previsto l'inserimento degli ammortamenti e delle svalutazioni

Nella Nota Integrativa devono essere indicati tutti i movimenti generati nelle Immobilizzazioni

Esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario

Possono essere iscritti:

  • i titoli al costo di acquisto,
  • i crediti a valore di presumibile realizzo,
  • i debiti a valore nominale.

Conto economico

E' possibile raggruppare le voci delle rivalutazioni e svalutazioni (nn.18 e 19) e le voci D.18.d e D.19.d “strumenti finanziari derivati”

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