Adozione (procedimento di)

Sergio Matteini Chiari
24 Giugno 2016

Il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con la propria famiglia di origine trova un limite nell'oggettiva incapacità della famiglia stessa di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento degli obblighi di mantenere, educare e istruire la prole e di dare ad essa assistenza morale.
Inquadramento

Sia il diritto interno che quello internazionale sanciscono il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata come l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico (Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2015, n. 23979; Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2011, n. 7115).

Tale diritto del fanciullo a mantenere rapporti con la propria famiglia di origine trova, peraltro, un limite nell'oggettiva incapacità, non temporanea (in caso di temporaneità della situazione di difficoltà, soccorre l'affidamento eterofamiliare), della famiglia stessa di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento degli obblighi di mantenere, educare e istruire la prole, nonché di dare ad essa assistenza morale (artt. 147, 148 e 315-bis c.c.), configurandosi in tal caso lo stato di abbandono.

L'istituto dell'adozione (disciplinato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif. - in seguito: l. ad.) è da considerare una extrema ratio, finalizzato ad assicurare assistenza e stabilità affettiva al minore che ne sia privo, mediante inserimento in una famiglia diversa da quella di origine, nell'ambito della quale possa trovare un ambiente idoneo a garantirgli una crescita adeguata.

È opportuno chiarire che la primaria finalità dell'istituto è quella di tutelare l'interesse del minore ad avere una famiglia, assolvendo soltanto in via indiretta la funzione di soddisfare l'interesse degli adottanti ad avere un figlio.

Stato di abbandono

La situazione di abbandono sussiste quando il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (art. 8, comma 1, l. ad.).

Tale situazione è configurabile non solo nei casi in cui i genitori manifestino rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i propri doveri, ma ogniqualvolta la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del minore, considerato non in astratto ma in concreto, qualora questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio (v. sentenze citate nel precedente paragrafo, nonché Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2014, n. 16280; Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2011, n. 11069).

L'accertamento della situazione di abbandono deve avvenire in concreto, in base a riscontri obiettivi ed a valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2013, n. 5013; Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1838).

Non è sufficiente ad integrare lo stato di abbandono la semplice incapacità economica dei genitori, purché ad essi non ascrivibile, e senza che i medesimi vengano meno all'assistenza morale.

Lo stato di abbandono può sussistere indipendentemente dalla responsabilità dei genitori, ad es. qualora essi, per gravi ragioni di salute non reversibili o per età, non siano in grado di prestare la necessaria assistenza (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19609).

Deve escludersi che sussista situazione di abbandono quando la mancanza di assistenza sia dovuta a «causa di forza maggiore», quando, cioè, esista un ostacolo esterno posto dalla natura, dall'ambiente oppure da un terzo, che si imponga alla volontà del genitore. Alla luce del preminente interesse del minore, deve trattarsi di ostacolo di natura transitoria, e la transitorietà deve essere necessariamente correlata al tempo di sviluppo compiuto e armonico del minore stesso (Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2012, n. 9949).

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, l. ad., non è configurabile causa di forza maggiore quando i genitori od i parenti tenuti a provvedere all'assistenza morale e materiale del minore rifiutino le misure di sostegno che siano state offerte dai Servizi sociali (in seguito: S.s.) e tale rifiuto venga ritenuto ingiustificato dal giudice.

Lo stato di abbandono non sussiste ove la cura del minore sia assicurata da uno dei genitori o dagli altri parenti entro il quarto grado. Peraltro, la mera disponibilità di uno di questi ultimi non è, di per sé, sufficiente ad escludere detta situazione, dovendo la stessa essere suffragata da rapporti significativi pregressi (ex multis, con riferimento a varie fattispecie, Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2102; Cass. civ., sez. I, 1 settembre 2011, n. 18000; Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2102; Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2123; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2009, n. 16796; Cass. civ., sez. I., 14 maggio 2005, n. 10126).

Procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Fase introduttiva

La dichiarazione di adottabilità è ammessa soltanto nei confronti di minori in ordine a cui sia stata accertata situazione di abbandono.

La segnalazione di situazioni di abbandono di minori all' «autorità pubblica» può essere effettuata da chiunque.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti servizi pubblica necessità, che ne vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, hanno l'obbligo di segnalazione dello stato di abbandono del minore al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (in seguito: P.M.M.) del luogo in cui il minore si trova (art. 9 l. ad.). L'omissione della segnalazione è penalmente sanzionata (art. 70 l. ad.).

Le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al P.M.M. del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori ospitati, con le indicazioni, per ciascuno di essi, dettate dall'art. 9, comma 2, l. ad.

Qualora, assunte le necessarie informazioni, rilevi situazioni di abbandono, il P.M.M. propone al Tribunale per i minorenni (in seguito: T.M.) ricorso per la declaratoria di adottabilità.

Segue: procedura

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, l. ad., il presidente del T.M., ricevuto il ricorso, deve provvedere all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e, ove occorrente, con altrettanta immediatezza deve disporre, demandandoli ai S.s. o agli organi di p.s., più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e sulle condizioni di vita del medesimo, nonché sull'ambiente in cui ha vissuto e vive.

Ai sensi dell'art.8, comma 4, l. ad., il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio, in puntuale osservanza del principio del contraddittorio, con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

I genitori o, in mancanza, i suddetti parenti devono essere avvertiti dell'apertura del procedimento ed essere invitati a nominare un difensore, salva, in difetto, nomina di un difensore d'ufficio.

Nello stesso tempo, il presidente del T.M., qualora ne ricorrano le condizioni (conflitto di interessi tra minore e suo rappresentante legale) e vi sia istanza del P.M.M., deve nominare un curatore speciale al minore.

Nel caso del minore, l'informazione dell'apertura del procedimento e l'invito a nominare un difensore va rivolto al suo rappresentante legale (genitori o tutore) oppure al curatore speciale che sia già stato nominato.

A riguardo della posizione processuale del minore, va rammentato che la Suprema Corte, (Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281) ha affermato che gli artt. 8, ult. comma, e 10, comma 2, l. ad. devono essere interpretati nel senso che il dovere del presidente del T.M. di nominare un difensore d'ufficio, previsto in favore dei genitori e dei parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi con il minore nel caso in cui essi non vi provvedano, dovere espressamente introdotto con riguardo a detti soggetti, a maggior ragione deve ritenersi sussistere nei confronti del minore, «che del procedimento di adozione è la parte principale e in senso formale».

Rinvio

Il tema relativo al curatela ed alla posizione processuale del minore è più approfonditamente trattato nella «bussola» denominata «Curatore speciale».

L'avviso dell'apertura del procedimento deve essere dato mediante notifica (a cura del ricorrente P.M.M.) del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza.

Segue: provvedimenti urgenti ex art. 10 Legge Adozioni

Onde evitare che il protrarsi della situazione di abbandono possa recare pregiudizi ulteriori, il T.M. può disporre in qualsiasi momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ad es. il suo collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei suoi genitori etc.

Laddove l'intervento si palesi improrogabile, i suddetti provvedimenti possono essere adottati direttamente dal presidente del T.M. o dal giudice da lui delegato.

In tali ipotesi, il T.M., in composizione collegiale, deve, entro i 30 giorni successivi alla pronuncia, confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti.

Il T.M. provvede previa audizione delle parti (incluso l'ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore, qualora capace di discernimento) ed assunta ogni necessaria informazione.

Segue: Dichiarazione dello stato di adottabilità

Possono prospettarsi varie ipotesi:

a) Genitori deceduti.

Quando emerga che i genitori del minore sono deceduti e che non vi sono parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il medesimo, il T.M. dichiara lo stato di adottabilità, salvo che vi siano istanze di adozione in casi particolari (art. 44 l. ad.), nel qual il T.M. «decide nell'esclusivo interesse del minore» (art. 11, comma 1, l. ad.).

b) Genitori ignoti.

All'immediata dichiarazione dello stato di adottabilità deve provvedersi anche qualora i genitori siano ignoti, salvo che sia proposta istanza di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chieda un termine per procedere al riconoscimento del minore.

In tal caso, il T.M. può sospendere la procedura per un periodo massimo di 2 mesi, «sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore».

Nel caso di temporanea non riconoscibilità del minore per difetto di età del genitore, la procedura deve essere rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore medesimo, purché sussistano le condizioni menzionate appena più sopra (id est: assistenza del minore in conveniente guisa).

Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione della procedura per altri 2 mesi.

Identica facoltà è attribuita al genitore che sia stato autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno di età ai sensi dell'art. 250, comma 5, c.c.

Qualora il riconoscimento venga effettuato entro i suddetti termini e non sussista situazione di abbandono morale e materiale del minore, la procedura deve essere archiviata.

Se viceversa, il riconoscimento non sia intervenuto entro la scadenza fissata, il T.M., omessa ogni formalità, deve pronunciare lo stato di adottabilità.

Ai sensi dell'art. 11, ult. co., l. ad., il riconoscimento del minore è privo di efficacia ove intervenga successivamente alla dichiarazione di adottabilità e all'affidamento preadottivo.

c) Esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado

Qualora si accerti l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne sia nota la residenza, il presidente del T.M. dispone, mediante decreto, la loro comparizione, «entro un congruo termine», all'udienza, che dovrà, comunque, essere tenuta in tempi ravvicinati.

In caso di irreperibilità o di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, la convocazione deve essere eseguita, previe nuove ricerche, ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19735).

Assunte le dichiarazioni dei genitori o dei parenti (incombente delegabile al T.M. o all'autorità consolare territorialmente competenti, ove i suddetti abbiano residenza in altro distretto giudiziario o all'estero), il presidente del T.M. o il giudice delegato possono, ove ne ravvisino l'opportunità, impartire ai medesimi, con decreto motivato, «prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore», altresì stabilendo periodici accertamenti o in via diretta o avvalendosi del giudice tutelare (G.T.) o dei S.s., cui « può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia» (art. 12, comma 4, l. ad.).

Può essere dato corso ad ulteriori attività istruttorie. La relativa delibera competerà al Collegio, con ordinanza motivata (v. Cass. civ., sez. un.,19 giugno 1996, n. 5629, che, pur se afferente a diverso istituto, tratta dell'argomento con portata generale).

Genitori oparenti suddetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal T.M., presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

Identiche facoltà debbono ritenersi spettare al rappresentante ed al difensore del minore.

In questa fase, ove emergano circostanze che ne facciano ritenere l'utilità nell'interesse del minore, può essere disposta sospensione della procedura per un periodo non superiore ad un anno.

In caso contrario o trascorso, senza apprezzabili esiti, il periodo di sospensione, l'art. 15 l. ad. detta che, ove risulti che il minore si trova in situazione di abbandono, lo stato di adottabilità del medesimo deve essere dichiarato quando:

i) i genitori o i parenti, pur ritualmente convocati per essere sentiti, non si siano presentati senza giustificato motivo;

ii) l'audizione dei soggetti di cui sub i) abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale al minore e la non disponibilità ad ovviarvi;

iii) le prescrizioni impartite a genitori o parenti i sensi dell'articolo 12, comma 4, l. ad. siano rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero risulti provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali di questi ultimi in un tempo ragionevole.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal T.M. in camera di consiglio con sentenza, sentito il P.M.M., nonché il rappresentante della comunità di tipo familiare presso cui il minore sia collocato o la persona cui lo stesso sia affidato.

Appare non semplicemente opportuno, ma “dovuto”, giacché rispondente ai principi del “giusto processo”, che prima della delibera finale venga concesso alle parti termine per eventuali memorie e che le parti stesse siano sentite, dovendosi anche dare corso all'ascolto del minore ove anteriormente non si sia provveduto a tale incombente, comunque da rinnovare in caso di sopravvenienza di fatti nuovi.

La sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità deve essere notificata per esteso al P.M.M., ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che abbiano significativi rapporti con il minore, nonché al tutore e al curatore speciale, con contestuale avviso a tutti costoro che hanno diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 17 l. ad.

L'impugnazione deve essere proposta innanzi alla Corte di Appello, sez. minorenni, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza e avverso la pronuncia della Corte è ammesso ricorso per cassazione per i motivi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.

Una volta dichiarato, lo stato di adottabilità cessa per adozione o per raggiungimento della maggiore età (art. 20 l. cit.).

Tale stato può cessare anche per revoca, sempre che non sia già in atto l'affidamento preadottivo, nel caso in cui sia venuta a cessare la situazione di abbandono del minore (art. 21 l. ad.).

La revoca può essere pronunciata d'ufficio o a seguito di istanza del P.M.M., del tutore o dei genitori. Il relativo provvedimento, che dovrà assumere la forma del decreto, è reclamabile innanzi alla Corte di Appello, sezione minorenni.

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il T.M. adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore (art. 19 l. ad.).

Affidamento preadottivo

L'affidamento preadottivo segue la dichiarazione dello stato di adottabilità e deve essere effettuato ad una coppia di coniugi che abbia dato la propria disponibilità all'adozione di un minore e sia stata giudicata idonea a tal fine.

I requisiti soggettivi degli adottanti (nei cui ambiti la l. 19 ottobre 2015, n. 173 ha incluso gli affidatari temporanei), di carattere formale e sostanziale, sono dettati dagli artt. 6 e 22 l. ad.

La scelta deve cadere sulla coppia che risulti maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

Onde avere elementi utili ai fini del difficile decidere, il T.M. deve disporre l'esecuzione di indagini sulla capacità della coppia di educare il minore, sulla situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dei richiedenti, sui motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

Il T.M. si avvale, a tal fine, dei Servizi socio-assistenziali degli enti locali, nonché delle competenti professionalità delle ASL.

La scelta della coppia è demandata al T.M. in composizione collegiale.

Non vi sono indicazioni specifiche in proposito, ma, ovviamente, nulla deve essere lasciato all'arbitrio.

La scelta deve essere eseguita previa individuazione di congrui criteri, per garantire “trasparenza” ed osservanza di ogni altra regola pertinente.

Il criterio principe deve essere, ovviamente, quello dell'affidamento alla coppia che, all'esito di approfondito giudizio comparativo con altre coppie aspiranti, appaia la più idonea sia in astratto sia in concreto, in rapporto a «quel» determinato minore.

L'affidamento deve essere disposto con decreto emesso in camera di consiglio, con l'intervento obbligatorio del P.M.M.

Prima dell'emissione del provvedimento devono essere sentiti gli ascendenti dei richiedenti, ove esistenti, e deve essere dato corso all'ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore, ove capace di discernimento.

I minori che abbiano compiuto i 14 anni di età devono prestare il proprio espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

Il decreto è reclamabile innanzi alla Corte di Appello, sez. minorenni, dal P.M.M. o dal tutore, entro 10 giorni dalla comunicazione.

La mancata espressa estensione del diritto di impugnazione al curatore, anche nell'ipotesi in cui sia stato nominato in sostituzione del tutore in conflitto di interessi, è da ritenere lacuna colmabile in senso attributivo del diritto.

Gli affidatari hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente il minore.

Il tutore (o il curatore) continua ad avere l'obbligo della gestione patrimoniale e della rappresentanza legale.

Durante il periodo di affidamento, il T.M., avvalendosi del G.T. e dei S.s., esercita attività di vigilanza e, ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale a favore degli affidatari e/o del minore.

Qualora si manifestino difficoltà insuperabili di inserimento del minore nella famiglia affidataria, si dovrà procedere a revoca dell'affidamento e a nuovo affidamento preadottivo a coppia diversa.

La revoca deve assumere la forma di decreto motivato, che va notificato al P.M.M., agli affidatari ed al tutore (o al curatore) ed è reclamabile, ma unicamente dal P.M.M. e dal tutore (o dal curatore eventualmente nominato), innanzi alla Corte di Appello, sez. minorenni.

Avverso tale decreto è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2001, n. 6101).

Dichiarazione di adozione

D

Decorso un anno dall'affidamento preadottivo, il T.M., previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti e dopo avere sentito i coniugi affidatari ed i loro figli se maggiori di 12 anni, nonché il minore adottando ultradodicenne o anche di minore età, ove capace di discernimento, il P.M.M., il tutore (o il curatore) e i soggetti che hanno svolto l'attività di sorveglianza e di sostegno, pronuncia in camera di consiglio sentenza con cui dispone l'adozione.

Il minore ultraquattordicenne deve manifestare espressamente il proprio consenso ad essere adottato dalla coppia prescelta (art. 25, comma 1, l. ad.).

Particolari disposizioni sono dettate con riguardo ai casi in cui uno dei coniugi sia deceduto o sia divenuto incapace durante l'affidamento preadottivo oppure sia intervenuta separazione personale degli affidatari (art. 25, commi 4 e 5, l. ad.).

La sentenza deve essere comunicata al P.M.M., agli adottanti e al tutore (o al curatore), ai fini dell'eventuale impugnazione.

La sentenza, una volta divenuta definitiva, è trascritta nel registro di cui all'art. 18 l. ad. ed è annotata a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

La sentenza è costitutiva dello stato di figlio (ogni aggettivazione è stata eliminata dal d.lgs. n. 154 del 2013) della coppia.

L'assunzione di tale status è definitiva, non essendo l'adozione c.d. «legittimante» suscettibile di revoca.

L'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti.

Vengono meno tutti i rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine, con salvezza per i divieti matrimoniali, che operano sia nei confronti della famiglia d'origine sia nei confronti degli adottanti.

Alla cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine si correla il venir meno dei diritti e dei doveri nei riguardi dei suoi componenti, con trasmigrazione degli stessi nell'ambito del rapporto tra adottato e adottanti.

L'adozione fa sorgere vincoli di parentela tra l'adottato ed i parenti degli adottanti (art. 74 c.c.).

Riferimenti

IANNICELLI M.A., in Patti e Cubeddu, Diritto della famiglia, Milano, 2011;

MATTEINI CHIARI S., Il minore nel processo, Milano, 2014;

MORO A.C., Manuale di diritto minorile (a cura di Fadiga), Bologna, 2008.

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