Nota integrativa

Pierpaolo Ceroli
Luisa Miletta
21 Aprile 2017

Il novellato art 2423 c.c., modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 139/2015, stabilisce che il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. Quest'ultima funge da raccolta di informazioni integrative degli schemi di bilancio, che servono a fornire una rappresentazione più completa, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Pertanto le informazioni al suo interno devono essere aggiuntive, esplicative e complementari. La norma principe che definisce il contenuto della Nota Integrativa è l'art. 2427 c.c.; tuttavia esistono numerose altre norme, civilistiche e non, che contengono diverse informazioni da inserire nella nota integrativa. Nel caso di imprese di minori dimensioni che redigano il bilancio in forma abbreviata, anche la nota integrativa avrà una forma più snella, poichè priva di alcune specifiche informazioni individuate dal legislatore nell'art. 2435 c.c.
Premessa

Il novellato art. 2423 c.c., modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 139/2015, stabilisce che il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (NI). Quest'ultima funge da raccolta di informazioni integrative degli schemi di bilancio, che servono a fornire una rappresentazione più completa, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Pertanto le informazioni al suo interno devono essere aggiuntive, esplicative e complementari. La norma principe che definisce il contenuto della Nota Integrativa è l'art. 2427 c.c.; tuttavia esistono numerose altre norme, civilistiche e non, che contengono diverse informazioni da inserire nella nota integrativa.

Nel caso di imprese di minori dimensioni che redigano il bilancio in forma abbreviata, anche la nota integrativa avrà una forma più snella, poiché priva di alcune specifiche informazioni individuate dal legislatore nell'art. 2435 c.c.

Il 4 settembre 2015 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 139 che da attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati, modificando in maniera sostanziale l'art. 2427 c.c. disciplinante il contenuto della Nota integrativa. Le modifiche riguarderanno i bilanci degli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2016, ovvero il bilancio 2016 per le società con esercizio coincidente all'anno solare, fatte salve eventuali modifiche necessarie, ai fini comparativi, anche al bilancio 2015.

Inquadramento

Con lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, la Nota Integrativa (NI) è parte integrante del Bilancio d'esercizio, così come disposto dall'art. 2423 c.c.

La nuova edizione dell'OIC 12, rielaborata nel 2016 per tener conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/15, attuativo della Direttiva 2013/34/E, individua le funzioni della nota integrativa, enfatizzando la sua puntuale informativa avente funzione esplicativa, integrativa e complementare; secondo il predetto principio, infatti, la nota integrativa fornisce:

  • un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro;
  • un'evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio.
  • l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (OIC 12 par. 108).

Le fonti normative dalle quali è desumibile il contenuto della NI sono le seguenti:

  • Art. 2427 c.c. (Contenuto della NI)
  • Art. 2427-bis c.c. (Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari)
  • Art. 2423 c.c. (Redazione del bilancio; la norma stabilisce al terzo comma un obbligo generale riguardante la necessità di informazioni complementari);
  • Altre disposizioni del Codice Civile diverse dalle precedenti nelle quali si trovano dei riferimenti a specifiche informazioni che devono essere riportate nella NI;
  • Altre norme inerenti alla materia del bilancio.

NB: La redazione del Bilancio d'esercizio è obbligatoria per le società di capitali, facoltativa per le società di persone.

Contenuto della Nota integrativa

Il contenuto della NI differisce a seconda che il bilancio d'esercizio sia redatto o meno in forma abbreviata e la sua redazione potrebbe essere esclusa per le micro-imprese a determinate condizioni, come si dirà più avanti.

La possibilità redigere il bilancio in forma abbreviata è consentita dal legislatore per le imprese di minori dimensioni, al fine di ridurre notevolmente le informazioni contenute nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa e di evitare la redazione del rendiconto finanziario. Infatti l'

art. 2435-bis

c.c., nella nuova formulazione disegnata dal D.Lgs. 139/2015, dispone che le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono quelle che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Questi nuovi limiti, come già detto, vanno applicati ai bilanci di esercizio 2016. Per le società che redigono il bilancio in forma abbrevviata è previsto, come detto, l'esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario. Il nuovo art. 2435-bis contiene esplicitamente le informazioni obbligatorie da indicare anziché quelle da omettere come nella precedente versione.

Rispetto al passato sono inoltre richieste ulteriori informazioni quali ad esempio i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l'ammortamento dell'avviamento, l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, le nuove previsioni circa le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci, nonché le indicazioni richieste dai nuovi n. 22-quater, 22-quinquies e 22-septies.

NB: Se le società che vogliono adottare la forma abbreviata sono di nuova costituzione, il limiti devono essere rispettati nel primo esercizio di attività; nel caso invece di società preesistenti il possesso dei requisiti deve essere rispettato per due esercizi consecutivi e non devono essere necessariamente gli stessi per entrambi gli esercizi.

Tornando al contenuto della NI, è possibile raggruppare le informazioni richieste dall'art. 2427 nelle seguenti categorie, tenendo anche conto della previsione del già citato art. 2435-bis c.c. sulla forma abbreviata che il bilancio delle imprese di minori dimensioni può assumere. Si precisa infine che l'ultimo comma dell'art. 2427, anch'esso di recente introduzione operata dall'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 139/2015, dispone, riguardo al contenuto della Nota, che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

a) Illustrazione dei criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio.

Norme

Nota Integrativa

Bilancio Ordinario

Bilancio Abbreviato

Art. 2427, comma 1, punto 1

Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato

Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato

b) Analisi dettagliata dell'iscrizione delle voci dello stato patrimoniale.

Norme

Nota Integrativa

Bilancio Ordinario

Bilancio Abbreviato

Art. 2427, comma 1, punti 2-9

2) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:

- il costo;

- le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;

- le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio;

- le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;

- il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e “costi di sviluppo” nonchè le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna:

- la denominazione,

- la sede,

- il capitale,

- l'importo del patrimonio netto,

- l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio,

- la quota posseduta

- il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonchè la composizione della voce "altre riserve";

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonchè della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonchè gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonchè controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

2) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:

- il costo;

- le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;

- le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio;

- le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;

- il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonchè gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonchè controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

c) Spiegazione delle voci di conto economico.

Norme

Nota Integrativa

Bilancio Ordinario

Bilancio Abbreviato

Art. 2427, comma 1, punti 10-14

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità' o incidenza eccezionali;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando:

- l'aliquota applicata

- le variazioni rispetto all'esercizio precedente,

- gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto,

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità' o incidenza eccezionali;

d) Altre informazioni aggiuntive.

Norme

Nota integrativa

Bilancio Ordinario

Bilancio Abbreviato

Art 2427, comma 1, punti 15-22

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

15) il numero medio dei dipendenti,

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria

22-bis) le operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonchè con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata

Informazioni richieste da altre norme civilistiche

Oltre al citato art. 2427 c.c., che rappresenta la norma cardine in merito al contenuto della NI, vi sono altre disposizioni del codice civile che contengono informazioni da inserire nella NI, di seguito elencate:

Norme

Nota Integrativa

Bilancio Ordinario

Bilancio Abbreviato

Art. 2427-bis

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonchè quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonchè quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

In evidenza: La definizione di fair value

Per la definizione di fair value occorre far riferimento all'art. 2426, comma 2, c.c., la cui definizione è stata mutuata dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea, che lo definiscono come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”

L'art. 2427-bis si ispira allo IAS 39 per la determinazione del fair value e fa riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Norme

Nota Integrativa

Bilancio Ordinario

Bilancio Abbreviato

Art. 2447-septies

  • il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi,
  • i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo,
  • il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa

  • il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi,
  • i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo,
  • il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa

Art 2447-decies

Relativamente ai proventi di cui al terzo comma dell'art 2447-decies, ed ai beni di cui al quarto comma dell'art 2447-decies, è necessario indicare la destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni

Relativamente ai proventi di cui al terzo comma dell'art 2447-decies, ed ai beni di cui al quarto comma dell'art 2447-decies, è necessario indicare la destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni

Art. 2435-bis

  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni

Art. 2423

Le motivazioni della deroga, da parte degli amministratori, alle norme del codice civile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

I criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla regola contenuta nell'articolo secondo cui non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Le motivazioni della deroga, da parte degli amministratori, alle norme del codice civile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

I criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla regola contenuta nell'articolo secondo cui non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Art. 2423-bis

Le motivazioni della modifica, da parte degli amministratori, ai criteri di valutazione da un esercizio all'altro, illustrando l'influenza che tali deroghe hanno avuto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico

Le motivazioni della modifica, da parte degli amministratori, ai criteri di valutazione da un esercizio all'altro, illustrando l'influenza che tali deroghe hanno avuto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico

Art. 2423-ter

- nel caso in cui sia ammesso il raggruppamento delle voci negli schemi di bilancio, l'indicazione delle singole voci raggruppate;

- motivazioni della non comparabilità e dell'adattamento o dell'impossibilità di questo, delle voci relative all'esercizio precedente

- nel caso in cui sia ammesso il raggruppamento delle voci negli schemi di bilancio, l'indicazione delle singole voci raggruppate;

- motivazioni della non comparabilità e dell'adattamento o dell'impossibilità di questo, delle voci relative all'esercizio precedente

Art. 2424

Se un elemento dell'attivo ricade sotto più voci dello schema, l'annotazione della sua appartenenza anche a voci diverse da quella in cui è iscritto

Se un elemento dell'attivo ricade sotto più voci dello schema, l'annotazione della sua appartenenza anche a voci diverse da quella in cui è iscritto

Art. 2426

- le motivazioni alle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati con riguardo alle immobilizzazioni materiali e immateriali

- le motivazioni che hanno portato a iscrivere le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni al costo anche se tale valore risulta superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante

- le ragioni dell'iscrizione di un valore di costo di acquisto della partecipazione superiore al valore derivante dall'applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio netto

- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento

- la differenza tra la valutazione delle rimanenze secondo uno dei criteri ammessi (Media ponderata, FIFO, LIFO) e i costi correnti alla chiusura dell'esercizio

- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento


- la differenza tra la valutazione delle rimanenze secondo uno dei criteri ammessi (Media ponderata, FIFO, LIFO) e i costi correnti alla chiusura dell'esercizio

Art. 2497-bis

Un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento

Un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento

In evidenza: Nota integrativa, l'entità della voce non prevede l'obbligatorietà di altre informazioni

La richiesta di informazioni complementari nei bilanci costituisce una clausola generale che deve essere utilizzata “in modo controllato”. Per i soci che vogliono richiedere ulteriori indicazioni sul bilancio redatto in forma semplificata, non basta indicare che l'appostazione è stata troppo generica in relazione all'entità della voce. È quanto hanno chiarito i Giudici della Cassazione con la sentenza del 4 febbraio 2016, n. 2190.

Ne caso specifico alcuni soci di una S.R.L. lamentavano che nella nota integrativa non erano riportate le indispensabili indicazioni complementari per ritenere la medesima redatta nel rispetto di una informativa veritiera e corretta. I primi gradi avevano dichiarato nulli, per questo motivo, i bilanci prodotti per il 2000 e per il 2001. La società, che era ricorsa in Cassazione, riteneva che non fossero necessarie ulteriori informazioni in nota integrativa solo per l'entità molto rilevante della voce in questione, che concerneva le fatture da ricevere, in quanto era stato redatto il bilancio in forma semplificata che escludeva tale obbligo di dettaglio.

La Cassazione precisa i Giudici di Appello non hanno fatto corretto utilizzo della norma contenuta nell'art. 2423, in quanto costituisce una clausola generale, che deve essere utilizzata dal Giudice in modo controllato, con adeguata e congrua motivazione; “il raggruppamento dei debiti sotto la voce D in unica posta rispetta il dettato di legge ex art. 2435-bis c.c. […] resta pertanto il solo riferimento all'entità della voce, che deve ritenersi insufficiente a dar conto del ricorso alla clausola generale”.

Informazioni richieste dalle altre norme di legge

Numerose sono le altre norme in materia di bilancio che prevedono l'inserimento nella NI di ulteriori informazioni che il legislatore ritiene utili ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio di esercizio. Tra queste ricordiamo:

  • l'art. 10, legge 72/83 e l'art 11, legge 342/00 che richiedono l'indicazione dei beni rivalutati ancora in patrimonio;
  • il D.Lgs. 127/91 in materia di Bilancio Consolidato richiede, con la disposizione contenuta nell'art. 27, le ragioni dell'esonero, nei casi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio consolidato. Tale articolo è stato modificato dall'art. 27 D. Lgs. 169/16 che ha previsto anche la non applicazione dell'esonero se l'impresa controllante o una delle imprese controllate sia un ente sottoposto a regime intermedio; l'art. 45 della stessa norma richiede invece che sia data informazione in NI delle voci scritte al più remoto valore conosciuto di un'immobilizzazione acquistata, quando il costo originario non possa essere agevolmente determinato.

Con riguardo alla redazione del bilancio consolidato e facendo riferimento al principio OIC 17, affinché la NI completi l'informativa di bilancio per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, dovrebbe contenere anche possibilmente in formato tabellare:

  • il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato;
  • il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato.

In evidenza: Bilancio Consolidato in forma abbreviata

Il D.Lgs. 173/2008 ha previsto nuovi limiti superati i quali scatta l'obbligo per la redazione del bilancio consolidato. In particolare:

  • Totale attivi degli stati patrimoniali: euro 17.500.000 (14.600.000 euro, limite ante 21.11.2008)
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 35.000.000 (29.200.000 euro, limite ante 21.11.2008)
  • Dipendenti occupati in media nell'anno: 250 unità.

Tali limiti sono di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata; dunque risulta chiaro che, per le società che li superano e che, pertanto, dovranno obbligatoriamente redigere il bilancio consolidato, non sarà possibile redigerlo in forma abbreviata; rimane facoltativa questa possibilità, invece, per tutte le imprese che rientrano nei limiti sopracitati.

La Nota integrativa nei principi contabili internazionali

I principi contabili internazionali prevedono una struttura del bilancio leggermente diversa da quella ex art. 2423-ter c.c.; secondo lo IAS 1, infatti il bilancio deve essere costituito da:

  • situazione patrimoniale-finanziaria;
  • conto economico complessivo;
  • prospetto dei movimenti del patrimonio netto;
  • criteri contabili e note al bilancio.

Quest'ultima voce, note al bilancio, è quella che più si avvicina al concetto italiano di nota integrativa.

Ai sensi dello IAS 1, le note devono:
a) presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati;
b) indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio;
c) fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.

Il principio internazionale IAS 1 precisa successivamente l'ordine da seguire per presentare le note in modo tale da aiutare gli utilizzatori a comprendere il bilancio e a confrontarlo con quelli di altre entità:

  1. dichiarazione di conformità con gli IFRS;
  2. sintesi dei principi contabili rilevanti applicati;
  3. informazioni di supporto per le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto di conto economico complessivo, nel conto economico separato (se presentato), e nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati;
  4. altre informazioni, quali:
    (i) passività potenziali e impegni contrattuali non rilevati,
    (ii) informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell'entità.
Informazioni richieste dai principi contabili nazionali

Il principio contabile OIC 12 prevede alcune informazioni aggiuntive da inserire in Nota integrativa che vanno ad integrare le informazioni contenute nelle norme di legge e nel codice civile.

Tali precisazioni e integrazioni possono così riassumersi:

1) Alcune informazioni che sono da indicare secondo la legge nella relazione sulla gestione. Ciò con riguardo a:

  • la natura dell'attività d'impresa;
  • i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  • i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate (cioè imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate o si trovano sotto unico controllo);
  • i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Dato che la relazione di gestione non è parte integrante del bilancio si rende necessario effettuare nella Nota integrativa un esplicito rinvio alla predetta relazione per ciò che riguarda le informazioni di cui sopra.

2) Informazioni sulle operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese collegate o consociate, se di ammontare significativo e/o di rilevanza particolare.

3) Le variazioni nelle poste del patrimonio netto, che rientrano tra quelle richieste dal legislatore, devono essere fornite per tutte le voci elencate nello schema di Stato patrimoniale sotto la lettera A del passivo con l'indicazione degli incrementi, decrementi e semplici trasferimenti. Tali informazioni per essere facilmente intelligibili devono essere nella forma di prospetto. Questo deve evidenziare:

  • i valori dei singoli conti di netto all'inizio dell'esercizio;
  • il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci;
  • i valori dei singoli conti alla fine dell'esercizio.

4) In linea generale tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per assolvere la funzione informativa del bilancio d'esercizio relative alle singole poste di bilancio.

Il principio OIC 11, nella versione aggiornata di Marzo 2018, ha fornito delle indicazioni specifiche in merito al principio della continuità aziendale e di come comportarsi con le informazioni da inserire in NI. Infatti, nella fase di preparazione del bilancio, secondo l'OIC, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella NI dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Se la valutazione prospettica della continuità aziendale porta gli amministratori a concludere che, nell'arco temporale di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non sono state ancora accertate le cause di scioglimento previste dagli articoli 2484 e 2485 del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è fatta sempre nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo tuttavia conto, nell'applicazione dei principi contabili, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa deve descrivere il tutto.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo di quanto finora detto:

Tipologie di società

Nota Integrativa

Forma

Società di Capitali

Obbligatoria

Abbreviata

Società di Persone

Facoltativa

Abbreviata

Società che redigono il bilancio consolidato, sopra i limiti ex D.Lgs. n. 173/08

Obbligatoria

Ordinaria

Società che redigono il bilancio consolidato, sotto i limiti ex D.Lgs. n. 173/08

Obbligatoria

Abbreviata, entro i limiti
ex D.Lgs. n. 173/08

Società che redigono il bilancio ex IAS/IFRS

NI sostituita da “Note al bilancio”

Per quanto riguarda le micro-imprese, si precisa che che ai sensi dell'art. 2435-ter, comma 2, c.c., le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal co. 1, art. 2427, numeri 9) e 16), c.c., ovvero:

9) sull'importo complessivo degli impegni, delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicate e l'ammontare dei compensi; e

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Giova ricordare le categorie di impresa individuate dalla rinnovata disciplina sui bilanci:

In evidenza: start up in forma di microimprese

Con Nota 14 febbraio 2017, prot. n. 50195, pubblicata sul sito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le start-up che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo (che ricordiamo essere la sussistenza di una percentuale di spese in ricerca e sviluppo pari almeno al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione) potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le microimprese, quindi beneficiando dell'esonero della redazione della Nota integrativa, riportando, tuttavia, le informazioni richieste dal n. 1), lett. h), articolo 25, D.L. n. 179/2012 in merito alle spese in ricerca e sviluppo, in calce allo stato patrimoniale, non essendo possibile riportale in N.I. come prevede la citata norma, nei casi in cui non sia redatta.

In evidenza: Nota integrativa delle micro-cooperative
Il MiSE, con nota del 20 marzo 2017, ha ritenuto che le cooperative che soddisfano i limiti di cui all'articolo art. 2435-ter cod. civ. non possono predisporre il bilancio secondo le regole delle micro-imprese. Secondo il Ministero, infatti, i revisori di “micro-cooperative” che non redigono la nota integrativa, laddove manchino le informazioni di cui agli articoli 2513, 2528, 2545, 2545-sexies, comma 2, cod. civ., dovrebbero richiedere la riapprovazione del bilancio con l'inserimento delle indicazioni di cui alle sopra citate previsioni. Laddove siano presenti queste informazioni, invece, in calce ai prospetti di bilancio, i revisori dovrebbero segnalare l'irritualità nella redazione del bilancio, richiamando per il futuro una predisposizione dello stesso più coerente con le previsioni codicistiche. Unioncamere nel diffondere il Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle imprese del 2018, si è espresso diversamente sul punto, prevedendo che “nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle micro-imprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato, al fine di documentare la condizione di prevalenza, dovranno utilizzare il campo di testo libero della tassonomia «Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile»”.

Si precisa infine che a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2014 anche la Nota Integrativa, come già previsto per gli altri schemi di bilancio, sarà da disporre secondo il formato XBRL. Questa novità è contenuta nel DPCM 10 dicembre 2008 ed è divenuta operativa a seguito del Comunicato del ministero dello Sviluppo economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014.

La Tassonomia xbrl rappresenta un file al cui interno sono elencate le definizioni degli elementi ovvero delle voci di bilancio, che l'utente potrà utilizzare nel processo di redazione del documento contabile. Essa si configura quindi come un elenco generale e non ordinato di voci potenzialmente utilizzabili dall'utente; è un “vocabolario” nel quale il progettista provvede a definire i tipi di informazioni che potranno essere presenti nel documento contabile, definito istanza XBRL, che si intende produrre.

La tassonomia con le relative specifiche da utilizzare, vengono pubblicate di volta in volta sul sito di XBRL Italia (it.xbrl.org).

Quella attualmente in vigore è la versione 2018-11-04 in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva. È tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell'esercizio in data 1.1.2016 o successiva. La previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28.2.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28.2.2019 ma non oltre il 31.12.2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs.139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.

Posto che le due citate Tassonomie: PCI 2017-07-06 e PCI 2018-11-04 si riferiscono a regole contabili post d.lgs. 139/2015, la codifica di bilanci d'esercizio e consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 avverrà solo con la Tassonomia PCI 2015-12-14.

La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione «Bilancio micro, altre informazioni» della forma prevista dall'art. 2435-ter del codice civile; nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi sia del bilancio d'esercizio che di quello consolidato (dal tracciato informatico di quest'ultimo continua ad essere esclusa, come per lo scorso anno, la nota integrativa).

Riferimenti

Normativi

  • Art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
  • Direttiva UE n. 34/2013
  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
  • D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
  • Art. 11, Legge n. 342/2000
  • Artt. 27 e 45, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127
  • Art. 10, Legge 19 marzo 1983, n. 72
  • Artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2426, 2427, art. 2427-bis, 2435-bis, 2447, 2447-septies, 2447-decies, 2497-bis c.c.

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2016, n. 2190
  • Cass. civ., sez. trib. 24 febbraio 2012, n. 2845
  • Cass. civ., sez. I, 1 settembre 2011, n. 17994

Prassi

  • XBRL Italia Tassonomia versione 2018-11-04
  • OIC 12- Principio Contabile
  • OIC 26 - Operazioni e partite in moneta estera
  • OIC 28 - Patrimonio netto