Se i genitori non sono sposati la negoziazione assistita si trasforma in ricorso congiuntoFonte: Trib. Como , 13 gennaio 2016
22 Febbraio 2016
Una coppia di conviventi raggiungeva, tramite lo strumento della negoziazione assistita, un accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sul collocamento prevalente della minore, sui tempi di permanenza e sulle modalità di contribuzione da parte del genitore non collocatario. Il PM dichiarava il non luogo a provvedere ma trasmetteva, comunque, gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014. Il Giudice designato, tenuto conto che la convenzione di negoziazione era stata sottoscritta da genitori non uniti in matrimonio, ha confermato la correttezza del provvedimento del PM, ma ha disposto l'esame di tale accordo da parte del Tribunale in camera di consiglio «ai fini della ratifica delle conclusioni condivise dalle parti, previa audizione dei genitori» ex art. 337 bis c.c., disponendo la comparizione dei ricorrenti avanti al Tribunale. La decisione si basa sul fatto che la negoziazione assistita è uno strumento previsto in materia familiare (art. 6, d.l. n. 132/2014) esclusivamente per le coppie coniugate, separande o divorziande e «non è prevista l'estensione di detto istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate». |