Sono trascrivibili integralmente nel registro di stato civile gli atti di nascita di due gemelli nati all'estero tramite “gestazione per altri”
27 Gennaio 2017
Massima
Gli atti di nascita formati all'estero di due gemelli nati per il tramite della “gestazione per altri” possono essere trascritti integralmente nel registro di stato civile italiano, non essendo contrari all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 396/2000. Il caso
Due cittadini italiani dello stesso sesso, dopo avere contratto matrimonio a New York e avere deciso di dare alla luce due bambini, si sono recati a Ventura, in California (USA), ove hanno sottoscritto un agreement for gestational carriers con una donna, così come consentito dalla legge del luogo (ovverosia un contratto di “gestazione per altri”). In esecuzione di tale accordo, venivano successivamente impiantati due distinti ovuli nell'utero della contraente-gestante: tali ovuli erano stati precedentemente donati da una donna rimasta anonima ed erano stati rispettivamente fecondati con il seme di uno e dell'altro coniuge. Nel corso della gravidanza, la Corte Superiore di Ventura pronunciava un parental judgment in forza del quale i due uomini divenivano, contestualmente, gli unici genitori legali di entrambi i nascituri. Dopo la nascita dei due bambini, l'Ufficiale di Stato civile della Contea di Ventura provvedeva a formare i rispettivi atti di nascita: in ognuno degli atti veniva dunque indicato il nome del neonato e il cognome di entrambi i genitori; veniva poi specificato che il bambino era nato gemello; nella casella mother/parent veniva tuttavia indicato esclusivamente il nome e il cognome del rispettivo padre biologico, mentre la casella relativa al secondo genitore rimaneva vuota. Una volta tornati in Italia, i genitori dei bambini domandavano la trascrizione degli atti di nascita nel registro di stato civile del comune di Milano, ottenendo un provvedimento di diniego in base al quale tali certificati sarebbero stati contrari all'ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000. Il Tribunale ordinario di Milano, ove i coniugi impugnavano il provvedimento, così come previsto ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000, confermava la decisione dell'Ufficiale di Stato civile. Con il decreto in oggetto, la Corte d'appello riforma la decisione di primo grado, ordinando all'Ufficiale di Stato civile la trascrizione integrale dei certificati di nascita statunitensi nel relativo registro comunale. La questione
La Corte d'appello di Milano è stata chiamata a decidere se possano essere trascritti, in quanto non contrari all'ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000, gli atti di nascita di due gemelli nati per il tramite della tecnica della “gestazione per altri” in California (USA). Le soluzioni giuridiche
La Corte d'appello di Milano riforma, innanzitutto, la decisione dell'Ufficiale di Stato civile nella parte in cui riteneva che, essendo i bambini nati per il tramite di una tecnica vietata in Italia dalla l. n. 40/2004, i loro atti di nascita risultavano tout court contrari all'ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000 (da intendersi, secondo la definizione offerta dalla costante giurisprudenza, quale insieme dei «principi fondamentali della Costituzione e dalle norme convenzionali internazionali di salvaguardia dei diritti individuali»: così Cass. civ. n. 4545/2013; Cass. n. 19405/2013; Cass. n. 10070/2013; Cass. n. 10215/2007). A tale riguardo, la Corte d'appello ha ritenuto invece che la mera difformità della legge straniera da quella italiana in materia di procreazione medicalmente assistita non sia causa di violazione di ordine pubblico, come d'altra parte già sancito in passato da svariate pronunce che hanno egualmente ammesso la trascrizione di certificati di nascita in casi analoghi (Trib. Forlì 25 ottobre 2011; Trib. Napoli 1 luglio 2011; App. Bari 13 febbraio 2009; contraria soltanto Cass. civ. n. 44001/2014 per la fattispecie di «fecondazione doppiamente eterologa», in cui il neonato non aveva il patrimonio genetico di nessuno dei genitori «committenti», i quali peraltro avevano violato siala legge italiana siala legge ucraina in materia di “gestazione per altri”). La Corte d'appello chiarisce infatti come la l. n. 40/2004, e di converso il divieto in essa contenuto, sia frutto di scelte discrezionali del legislatore italiano, suscettibili dunque di eventuale modifica, e non vincolate da alcun principio costituzionale (in tal senso già: Cass. civ. n. 19599/2016); non è possibile, in altri termini, far assurgere a principio di ordine pubblico una legge nazionale fondata su valori e scelte passibili di revisione in futuro. Del pari, secondo la Corte d'appello, non costituisce motivo di contrarietà all'ordine pubblico nemmeno il fatto che sui due certificati di nascita sia indicata la dicitura “gemello”, come invece riteneva il Tribunale: da una parte, si tratta infatti di una verità biologica indiscussa, essendo i due bambini nati da parto gemellare, e dall'altra ciò non vale di per sé a costituire surrettiziamente un rapporto di fratrìa tra i medesimi (i due neonati, infatti, viene da soggiungere, non sono giuridicamente parenti per l'ordinamento italiano, poiché non hanno alcuno stipite comune, ex art. 74 c.c.: né la madre, che non li ha riconosciuti, né il padre, che è diverso per ciascuno di essi). La Corte osserva poi come la contrarietà all'ordine pubblico non possa nemmeno ricavarsi – come invece ritenevano il Tribunale e l'Ufficiale di Stato civile – dal fatto che l'indicazione del genitore biologico, di sesso maschile, fosse stata effettuata dall'Ufficiale di Stato civile statunitense nella casella mother/parent: secondo la Corte, infatti, si tratta di un campo in cui va posto il nome della madre o del genitore, senza connotazione di genere. Da ultimo, i giudici ritengono che il mancato accoglimento della domanda di trascrizione proposta arrecherebbe un intollerabile pregiudizio all'interesse del minore – da salvaguardare in qualsiasi decisione giurisdizionale o amministrativa che lo riguardi – in violazione, dunque, di numerose disposizioni nazionali e sovranazionali, tra cui l'art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con l.n. 176/1991, l'art. 6 Convenzione europea dei diritti del fanciullo; l'art. 24, par. 2, CEDU. La mancata trascrizione dei certificati, infatti, ledendo il diritto all'identità personale dei minori, compromette la loro possibilità di acquisire ed esercitare i diritti scaturenti dalla cittadinanza italiana, pregiudicando l'esercizio della libera circolazione su territorio nazionale ed europeo, oltre che la possibilità di essere rappresentati nei rapporti con i terzi dal rispettivo padre: ma soprattutto, viola il diritto fondamentale alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU (in questo senso, sempre avuto riguardo a casi di mancata trascrizione di certificati di nascita di bambini nati tramite “gestazione per altri”: CEDU 26 giugno 2014, Menesson c. Francia, ric. N. 65912/11 e CEDU 26 giugno 2014, Labasse c. Francia, ric. n. 65941/11). Osservazioni
La sentenza si segnala indubbiamente per l'originalità del caso affrontato dalla Corte e per la decisione pienamente condivisibile cui essa perviene nel merito. Su un piano pratico, va ricordato come, sotto il profilo processuale, in caso di provvedimento di diniego alla trascrizione di un atto straniero – come quello di nascita o di matrimonio – da parte dell'Ufficiale di Stato civile nell'apposito registro, l'azione esperibile sia quella di «rettificazione degli atti di stato civile», innanzi al tribunale ordinario, ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000, la quale si svolge secondo il rito snello e deformalizzato del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.. Passando all'analisi dei profili sostanziali, risultano condivisibili i passaggi argomentativi della Corte d'appello: si può soltanto soggiungere come, in casi come quello analizzato, l'ordine pubblico va sempre declinato al fine di assicurarne il superiore interesse del minore; diversamente ragionando, si finirebbe infatti per dare alla nozione di ordine pubblico un'accezione grettamente “poliziesca”: sarebbe cioè la clausola di salvaguardia per sanzionare, surrettiziamente, una presunta violazione della l. n. 40/2004, “punendo” il bambino per il modo in cui è nato. È pur vero infatti, che lo status filiationis si è costituito con la nascita del figlio e che la trascrizione del certificato di nascita ha valore meramente dichiarativo (così Cass. civ. n. 17620/2013); ma è altresì vero che, in assenza di tale trascrizione, tale status non può sprigionare i propri effetti: risulta infatti impossibile ottenere i documenti per la cittadinanza italiana/europea – che i due bambini hanno ottenuto iure sanguinis, essendo figli di italiani, ex art. 1 comma 1, lett. a) l. n. 91/1992 – ed esercitare i diritti che ne conseguono (come quello di voto o quello di libera circolazione nell'Unione europea); i bambini inoltre non potrebbero ottenere il certificato di residenza anagrafica, la carta di identità, il passaporto. Va poi aggiunto che il diniego di trascrizione – con i danni che comporta per i minori – si pone in violazione del divieto di discriminazione del minore, ex art. 2 Convenzione di New York (ratificata con l. n. 176/1991): la mancata trascrizione farebbe sì che i due bambini, in altri termini, venissero trattati dallo Stato in modo peggiorativo in ragione del modo in cui sono nati. M.C. Baruffi, La circolazione degli status acquisiti all'estero e il loro riconoscimento, in AIAF riv., 2016, 2, 1 ss. C. Campiglio, Il diritto all'identità personale del figlio nato all'estero da madre surrogata (ovvero, la lenta agonia del limite dell'ordine pubblico), in Nuova giur. civ. commentata, 2014, I, 1122 ss. A. Querci, La maternità “per sostituzione” fra diritto interno e Carte internazionali, in Famiglia e diritto, 12, 2015, 1142 ss. S. Tonolo, La trascrizione degli atti di nascita derivanti da maternità surrogata: ordine pubblico e interesse del minore, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2014, 1, 81 ss. |