La Pec a soggetti diversi dall'imputato è la forma esclusiva di notificazione o un'alternativa privilegiata?
15 Settembre 2017
Abstract
Le notificazioni telematiche inviate dagli uffici giudiziari ai difensori vanno effettuate solo ed esclusivamente con Pec? E più in generale, sono solo i difensori i destinatari esclusivi delle notificazioni telematiche? L'autrice, nell'analizzare le caratteristiche della Pec, si confronta con gli arresti giurisprudenziali più recenti sui possibili destinatari delle notificazioni telematiche inviate dagli uffici giudiziari, offrendo un'interpretazione che, senza limitare il ricorso allo strumento telematico, valorizzi l'effettiva conoscenza dell'atto. La scelta della Pec
È ormai dal 15 dicembre 2014 che le notificazioni penali a persona diversa dall'imputato, a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale,si effettuano ai sensi dell'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 novembre 2012, n. 221,per via telematica, e la scelta dello strumento con il quale effettuarle è caduta sulla posta elettronica certificata (di seguito, Pec), un mezzo tecnico ritenuto idoneo allo scopo per le sue caratteristiche di certezza, celerità e sicurezza. La Pec infatti, fornendo al mittente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che attestano, rispettivamente, la trasmissione e la consegna del documento informatico e che hanno entrambe valore legale, equivale, ai sensi dell'art. 48 d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito Cad), e salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.La stessa ricezione del messaggio prescinde dalla lettura di esso, in quanto la ricevuta di avvenuta consegna, per espressa disposizione normativa, viene rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di Pec nella casella messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. Essa non ha sostituito le altre modalità di notificazione previste dal codice di rito: iltitolo V del codice di rito relativo alle Notificazioni è tuttora in vigore e nessuna disposizione ivi contenuta è stata modificata, con la conseguenza che continuano ad essere praticabili tutti i vari tipi di notificazione ivi contemplati. In questo quadro, e ferma restando la regola generale fissata dall'art. 148, comma 1, c.p.p. (in base alla quale le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga diversamente, vanno eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni) la notifica a mezzo Pec è stata introdotta «per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale». È dunque questo l'ambito di applicazione delle notificazioni telematiche e dunque della Pec. Numerose sono già le pronunce sulla validità della Pec. Può infatti affermarsi come sia orami costante ed uniforme quell'orientamento – già in nuce nella pronuncia n. 50316 del 16 settembre 2015; n. 45403 del 25 novembre 2015 ed ancor di più nelle sentenze Sez. III, 14 gennaio 2016, n. 6118 e Sez. VI, 7 marzo 2016, n. 11047 e quindi nella sentenza n. 45000 del 9 giugno 2016 – secondo il quale la notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata rientra tra i mezzi tecnici idonei, ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p, da un lato, perché in grado di fornire prova della trasmissione stessa e dell'avvenuta ricezione (sul perfezionamento della notifica con Pec: Cass. pen., Sez. IV 15 dicembre 2016 n. 2431; Cass. pen., Sez. II, 3 novembre 2016, n. 52517) e dall'altro per la formulazione “aperta” adottata nella norma in esame anche in conseguenza dell'imprevedibilità e della celerità del progresso tecnologico, tale da non vincolare l'interprete nel recinto di un numerus clausus e da non porre, in conseguenza, limiti ad includere nei mezzi tecnici idonei uno strumento come la Pec (in questo senso: Cass. pen., Sez. V, 9 giugno 2016, n. 45000). La Pec, secondo l'orientamento della Corte, è dunque uno strumento tecnico idoneo a prescindere, per un verso, dalla normativa che, per (quasi) tutti gli uffici giudiziari, ha reso obbligatorie, a decorrere dal 15 dicembre 12.2014, le notificazioni telematiche a mezzo Pec alle parti private diverse dall'imputato, e, per altro verso, dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi destinati a regolamentare l'utilizzo della Pec (in questo senso già Cass pen., n. 45403/2015 e Cass pen., n. 11047/2016). I destinatari delle notificazioni telematiche: sicuramente i difensori
Quanto all'ambito dei soggetti che possono ricevere le notifiche telematiche, il Legislatore, all'art. art. 16, comma 4, d.l. cit, parla di «persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale» e l'interpretazione delle norme di riferimento porta a ritenere che i destinatari delle notifiche telematiche siano principalmente i difensori. Sotto questo profilo è ormai pacifico che quando si parla di difensori,il riferimento sia non solo al difensore in proprio ma anche al difensore quale domiciliatario dell'imputato (Cass. pen., n. 6118/2016), nonché il caso in cui la notifica viene a lui eseguita, nell'interesse dell'imputato, mediante consegna ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 2016 n. 16622 – secondo cui «In tema di notifiche, è da ritenersi valida a notifica di un atto diretto all'imputato che sia effettuata, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., al suo difensore a mezzo Pec (posta elettronica certificata), non ostandovi il disposto dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012 n. 221, secondo cui detto mezzo è consentito soltanto quando si tratti di notifiche a persona diversa dall'imputato») o ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.(Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2016, n. 4090 – «È valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata (c.d. Pec), dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma 4, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse»). Se dunque i difensori sono sicuramente i destinatari delle notificazioni telematiche, occorre chiedersi se le notificazioni telematiche loro dirette siano diventate la forma esclusiva di notifica nei casi di cui agli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p., o un'alternativa privilegiata rispetto alle forme di notificazioni ivi contemplate di cui l'A.G. potrebbe continuare ad avvalersi. Ebbene, non può non rilevarsi che l'art. 16 cit., nel rinviare alle disposizioni sul procedimento civile, precisa che le notificazioni a mezzo Pec vanno effettuate esclusivamente e questo termine dovrebbe portare a ritenere che tali forme di notificazione siano appunto obbligatorie in quanto esclusive, sia pur con le limitazioni soggettive ed oggettive note. Anche questa interpretazione, adottata in vari uffici giudiziari, non è però pacifica. Allo stato si registra una pronuncia della Corte di cassazione che, pur confermando i limiti soggettivi ed oggettivi che incontra il regime obbligatorio delle notificazioni telematiche, sembra propendere per ritenere la notifica via Pec un'alternativa privilegiata rispetto alle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. e non già come la forma esclusiva di notifica nei casi indicati. In tale pronuncia (Cass. pen., 3 dicembre 2015, n. 12878, che ricalca il contenuto della circolare ministeriale 11 dicembre 2014, si legge infatti che: «Allo stato, quindi, la notifica via Pec è deputata soltanto ad integrare l'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari. Si tratta in particolare: a) delle comunicazioni richieste dai pubblico ministero ex art, 151 c,p.p. (rectius: 151, comma 2, c.p.p. ndr); b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), "con mezzi tecnici idonei", secondo il dettato dell'art. 148 c.p.p., comma 2-bis; c) degli avvisi e delle convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149 c.p.p.); d) delle notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150 c.p.p.)» Le conseguenze nell'adozione dell'una o dell'altra interpretazione sono evidenti. Se la notifica al difensore per via telematica è un'alternativa privilegiata non si pongono problemi di nullità qualora essa, a prescindere dall'impossibilità di funzionamento, non venga utilizzata e venga utilizzato un altro strumento tecnico idoneo; si pongono però problemi su un versante diverso, perché potrebbe verificarsi che il difensore non facendo più affidamento su modalità di trasmissione diverse dalla Pec, possa alla fine non aver conoscenza del provvedimento. Per converso, il ricorso a forme di notificazioni diverse dalla trasmissione telematica con posta certificata effettuato al di fuori dei casi in cui non sia possibile utilizzare la Pec, perché non funzionante per cause non imputabili al destinatario, potrebbe essere a rischio di nullità e radicare anche responsabilità disciplinari o contabili in capo a chi le ha effettuate. Premesso dunque che il difensore è sicuramente il destinatario delle notificazioni telematiche, ciò che emerge, dai più recenti arresti della Suprema Corte, è che l'unica ipotesi esclusa, perché espressamente non consentita dal legislatore, è la notifica effettuata direttamente all'imputato, persona fisica (Cass. pen., Sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3336; Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2016, n. 40907; Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 2016 n. 16622). In conseguenza di ciò, pur se inizialmente molti uffici giudiziari hanno adottato un'interpretazione rigorosa e restrittiva dell'art. 16 d.l. cit. nella parte in cui rinvia all'art. 148-bis c.p.p. (che fa esclusivo riferimento ai difensori) ed hanno quindi ritenuto che le notificazioni per via telematica da parte dell'A.G. fossero obbligatorie nei confronti dei soli difensori, sembra oggi delinearsi un orientamento che estende le notifiche con Pec da parte dell'A.G. anche alle parti diverse dall'imputato, contemperando, tuttavia, questa apertura con il criterio del raggiungimento dello scopo. Espressione di questo nuovo orientamento, una decisione di recente adottata dalla Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. V, 9 giugno 2016, n. 45000 che, se per un verso, ha ritenuto valida la notifica effettuata con Pec alle persone offese (dalla motivazione semplificata adottata non è dato evincere se fosse stata fatta al difensore delle persone offese o, come sembra intuirsi, direttamente alle persone offese), rientrando essa tra i “mezzi tecnici idonei” che, a norma dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p., e dunque in alternativa al ricorso agli ufficiali giudiziari, possono essere utilizzati per eseguire notificazioni o avvisi, per altro verso, ha fatto leva sul criterio del raggiungimento dello scopo (già richiamato nella sentenza n. 45403/2015) tenuto conto che, nel caso concreto, l'avviso della richiesta di archiviazione e quindi del decreto di archiviazione comunicati a mezzo Pec avevano sicuramente raggiunto lo scopo di comunicazione ad essa assegnato, dal momento che era stata proposta opposizione, prima, e ricorso in cassazione, poi, così esercitando le facoltà cui la comunicazione era finalizzata. In questa direzione sembra porsi anche la sentenza emessa da Cassazione penale, Sez. IV, 22 dicembre 2016 n. 3336 secondo cui: «La notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata (Pec) costituisce l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore (infatti, l'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, prevede l'utilizzo esclusivo della pec per l'invio di notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.; con la precisazione che l'esclusione della possibilità di utilizzare la pec per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse). Con la conseguenza che non c'è bisogno di alcun decreto che l'autorizzi, né tantomeno che l'autorità giudiziaria lo precisi nell'atto da notificare: la forma di notifica tramite pec, infatti, non ha nulla a che vedere con le "forme particolari di notificazioni disposte dal giudice", disciplinate dall'art. 150 c.p.p., per le quali solo il giudice è chiamato a emettere un decreto motivato in calce all'atto in cui indica le modalità necessarie per portare lo stesso a conoscenza del destinatario.» Si tratta di un'apertura significativa che trova conferma anche in un'ulteriore recente decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 6320) nella parte in cui si afferma che l'art. 16 d.l. 179/2012 pone come unico divieto quello dell'inutilizzabilità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l'imputato (persona fisica); di contro, destinatari della notifica a mezzo Pec possono essere i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, ecc.: in sintesi, tutti coloro che prendono parte ad un processo penale e che non assumono la qualità di imputato. In conclusione
È dunque un'apertura da guardare con favore, ma sarebbero necessari alcuni distinguo: se il destinatario resta comunque il difensore (che sia della persona offesa, della parte civile, del civilmente obbligato, del responsabile civile) nulla quaestio. L'avvocato è tenuto - in quanto professionista iscritto in albo istituito con legge dello Stato – a munirsi di Pec, obbligo, questo che gli è imposto dall'art. 16 d.l. 29 novembre 2008, n. 185convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ne deriva che la ricezione del messaggio a lui inviata prescinde dalla sua lettura, in quanto, come visto, la ricevuta di avvenuta consegna – che ha valore legale e che gli è opponibile - viene rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di Pec nella casella messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. Differente è il caso in cui il destinatario sia una parte privata (diversa dall'imputato, ma anche dal difensore): in questi casi infatti occorre verificare se il destinatario del messaggio è tenuto a munirsi di Pec (come accade per i difensori) ed è certamente opportuno che - ove la notifica alla parte privata da parte dell'A.G. venga effettuata con tali modalità, a maggior ragione quando il destinatario non è tenuto a munirsi di Pec - venisse sempre e comunque adottato, per ritenere valida quella notificazione, il criterio generale del raggiungimento dello scopo. |