Lesioni personali stradali: natura dogmatica e regime di procedibilità

Alessandro Trinci
26 Maggio 2016

La legge 23 marzo 2016, n. 41, nell'introdurre il delitto di lesioni personali stradali, non ha chiarito in modo inequivoco la natura dogmatica della fattispecie, ossia se si tratti di un reato autonomo oppure di una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose (art. 590, comma 1, c.p.). Lungi dal rappresentare una disquisizione puramente accademica, la scelta dell'una piuttosto che dell'altra soluzione ha immediate ricadute pratiche.
Abstract

La legge 23 marzo 2016, n. 41, nell'introdurre il delitto di lesioni personali stradali, non ha chiarito in modo inequivoco la natura dogmatica della fattispecie, ossia se si tratti di un reato autonomo oppure di una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose (art. 590, comma 1, c.p.). Lungi dal rappresentare una disquisizione puramente accademica, la scelta dell'una piuttosto che dell'altra soluzione ha immediate ricadute pratiche, in primo luogo sul regime della procedibilità, dato che, qualificando le lesioni stradali come ipotesi circostanziali delle lesioni personali colpose, deve concludersi che per la loro procedibilità sia necessaria un valida e tempestiva querela della persona offesa.

Una riforma controversa: i nuovi delitti stradali

Dopo un lungo iter, scandito da cinque passaggi parlamentari e due voti di fiducia, è stata approvata la legge 23 marzo 2016, n. 41 che introduce nell'ordinamento i delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali, unitamente a modifiche di coordinamento del codice penale, del codice di procedura penale, del codice della strada e del decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace.

Il provvedimento, figlio di una legislazione emotiva e propagandistica, incapace di predisporre adeguati strumenti di prevenzione, intende contrastare il fenomeno della criminalità stradale attraverso una progressione punitiva che parte dai delitti base di omicidio o lesioni con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, si snoda attraverso fattispecie di gravità intermedia (omicidio o lesioni commesse da conducenti non professionali in stato di ebbrezza “media” oppure attraverso il compimento di una delle manovre di guida pericolose tassativamente indicate dal legislatore), fino a raggiungere vette sanzionatorie da capogiro per le fattispecie più gravi (omicidio o lesioni commessi da conducenti non professionali in stato di ebbrezza “grave” o in stato alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure da conducenti professionali in stato di ebbrezza “media”).

Sgombrando il campo dai numerosi dibattiti che si sono svolti sulla materia, i reati di cui stiamo parlando vengono configurati esclusivamente sotto il profilo della colpa. In particolare, del criterio minore di imputazione soggettiva vengono tipizzati gradi crescenti di intensità, corrispondenti a specifiche violazioni delle norme di comportamento previste dal codice della strada, che si traducono in un lungo elenco di ipotesi circostanziali che sottraggono spazio applicativo alla fattispecie base, ove la morte o la malattia sono la conseguenza della generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Dal punto di vista topografico, i nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali sono stati scorporati dagli articoli che disciplinano l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose e collocati in autonome norme, gli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

In particolare: le lesioni personali stradali

La disciplina del nuovo delitto di lesioni personali stradali è stata costruita in modo simmetrico a quella dell'omicidio stradale.

L'introduzione del nuovo delitto ha comportato l'eliminazione del riferimento alla disciplina della circolazione stradale contenuto nel terzo comma dell'art. 590 c.p. e l'abrogazione del secondo periodo contenuto nel medesimo comma.

Attualmente, quindi, l'art. 590 c.p. disciplina sia le lesioni comuni che le lesioni con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Poiché, come vedremo a breve, l'integrazione del nuovo delitto richiede che le lesioni cagionate dall'automobilista siano gravi o gravissime (per tali intendendosi, come noto, quelle descritte dall'art. 583 c.p.), qualora il conducente di un veicolo a motore cagioni per colpa lesioni semplici (pur in presenza di una violazione della normativa sulla circolazione stradale), resta applicabile la fattispecie di cui all'art. 590, comma 1, c.p., come già avveniva in precedenza.

Passando al contenuto della disciplina, l'art. 590-bis, comma 1, c.p. punisce chiunque cagiona per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Il trattamento punitivo è graduato a seconda che la lesione sia grave (reclusione da tre mesi a un anno) o gravissima (reclusione da uno a tre anni).

Poiché, come vedremo oltre, i commi successivi fanno riferimento al conducente di veicoli a motore, la fattispecie in esame si applica anche ai conducenti di velocipedi che, violando il codice della strada, cagionano, per colpa, lesioni personali.

L'art. 590-bis, comma 2, c.p. punisce chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica “grave” (tasso di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa a taluno una lesione personale.

Anche in questo caso la pena è graduata in ragione del tipo di lesione: per le lesioni gravi la pena è la reclusione da tre a cinque anni, mentre per le lesioni gravissime la pena è la reclusione da quattro a sette anni.

La fattispecie in esame risulta inapplicabile nel caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti strumentali relativi all'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, non essendo richiamati gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada, soluzione che potrebbe incentivare rifiuti “strategici”.

Stesso trattamento sanzionatorio è previsto per i conducenti professionali (ossia di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio, di autobus e di autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere è superiore a otto), i quali, in stato di ebbrezza alcolica “media” (tasso di alcool nel sangue superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l), cagionino per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 3, c.p.).

Se le lesioni sono cagionate da altri conducenti (quindi anche dai conducenti “inesperti”, in quanto infraventunenni o neopatentati) che versano in stato di ebbrezza “media”, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime (art. 590-bis, comma 4, c.p.).

Il quinto comma dell'art. 590-bis c.p. prevede lo stesso trattamento punitivo per i conducenti di veicoli a motore che cagionino, per colpa, lesioni personali, con una delle seguenti manovre pericolose:

  1. procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  2. attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso;
  3. circolando contromano;
  4. eseguendo una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  5. eseguendo il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette (art. 590-bis, comma 8, c.p.).

Si tratta di un'ipotesi speciale di concorso formale di reati (e non di un reato unico o di una circostanza aggravante) connotato, in deroga al sistema del cumulo materiale e giuridico di cui agli artt. 71 ss. c.p.p., dall'unificazione solo quoad poenam. Ne consegue che i singoli reati conservano la loro autonomia e distinzione e, in riferimento a ciascuno di essi, vanno applicate le norme di diritto sostanziale e processuale che li concernono.

Anche per le lesioni personali stradali sono previste le circostanze aggravanti della guida senza patente o con patente di guida sospesa o revocata, della guida di un veicolo di proprietà sprovvisto di assicurazione obbligatoria (art. 590-bis, comma 6, c.p.) e della fuga (art. 590-ter c.p.), e la circostanza attenuante del concorso di cause (art. 590-bis, comma 7, c.p.).

Per quanto riguarda, in particolare, la fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente sembra imposto un minimo edittale di tre anni. La previsione lascia perplessi perché nelle ipotesi di minore gravità (art. 590-bis, comma 1, c.p.) la circostanza determinerebbe un aumento del minimo della pena pari a dodici volte, per le lesioni gravi, e a tre volte, per le lesioni gravissime, mentre nelle ipotesi di gravità media (art. 590-bis, commi 4 e 5, c.p.) avrebbe un effetto incrementale minore, che si annullerebbe nelle ipotesi di maggiore gravità (art. 590-bis, commi 2 e 3, c.p.). Per evitare le suddette incongruenze, potrebbe interpretarsi la disposizione nel senso che sia l'aumento di pena a non poter essere inferiore a tre anni e non la pena irroganda.

La natura dogmatica e il regime della procedibilità

La nuova normativa non contiene alcuna disposizione sul regime di procedibilità delle lesioni stradali, di talché si potrebbe sostenere che le nuove fattispecie siano procedibili d'ufficio e non a querela di parte, come invece stabiliva l'art. 590, comma 5, c.p.

Tuttavia, per affermare la procedibilità officiosa occorre attribuire al nuovo delitto ex art. 590-bis, comma 1, c.p. la natura di fattispecie autonoma, mentre una sua qualificazione come circostanza aggravante del delitto di lesioni ex art. 590, comma 1, c.p. comporterebbe la procedibilità a querela.

A favore della natura autonoma della nuova fattispecie militano sia l'intitolazione della legge, dedicata all'introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia la collocazione della norma in un separato articolo, con un proprio nomen iuris.

Tale scelta sembrerebbe sintomatica della volontà dei compilatori di evitare il rischio che, attraverso il meccanismo del bilanciamento delle circostanze, si possa eludere la normativa più rigorosa. Infatti, nei casi in cui il legislatore ha introdotto delle circostanze aggravanti (art. 590-bis, co. 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.), il suddetto pericolo è stato scongiurato con una espressa deroga al giudizio di bilanciamento (art. 590-quater c.p., che infatti non richiama l'ipotesi di cui al primo comma).

Del resto, la procedibilità a querela di parte risulta incoerente con gli intenti repressivi manifestati dal nuovo legislatore nel settore della criminalità stradale, lasciando il bene primario dell'integrità fisica esposto a facili mercificazioni e contrattazioni. Il sistema appare ancor più irragionevole se si considera che la procedibilità d'ufficio è prevista per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione da stupefacenti, che rappresentano elementi costitutivi del delitto di lesioni stradali.

Tuttavia, gli argomenti passati in rassegna non appaiono decisivi. Vi sono, infatti, anche argomenti per sostenere che l'art. 590-bis, comma 1, c.p. costituisce una fattispecie aggravante del delitto ex art. 590, comma 1, c.p., con conseguente procedibilità a querela di parte.

In primo luogo, gli artt. 590-bis, commi 6 e 7, e 590-ter c.p. prevedono autonome circostanze del delitto di lesioni stradali, di talché si avrebbero circostanze aggravanti e attenuanti di una fattispecie a sua volta circostanziale.

Inoltre, sul piano dell'analisi strutturale, la previsione di cui all'art. 590-ter, comma 1, c.p. si caratterizza per l'inserimento di un elemento specializzante che si aggiunge (e non si sostituisce) alla previsione di base di cui all'art. 590 c.p.: la colpa specifica costituita dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Del resto, con riferimento all'omicidio colposo, la giurisprudenza aveva più volte sostenuto che la violazione delle norme sulla circolazione stradale dovesse essere considerata una circostanza aggravante speciale (e ad effetto speciale, comportando un aumento della pena base superiore ad un terzo) del delitto di omicidio colposo, con conseguente ammissibilità del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti (Cass. pen., Sez. VI, 31 luglio 1974-13 dicembre 1974, n. 9862; Cass. pen., Sez. IV, 30 settembre 1974-3 febbraio 1975, n. 889; Cass. pen., Sez. IV, 27 aprile 1978-2 settembre 1978, n. 10811; Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1990-17 marzo 1990, n. 3871).

Altro argomento deriva, infine, dalla sostituzione del comma 8 dell'art. 189 cod. strada L'attuale formulazione della predetta disposizione impedisce l'arresto in flagranza di reato del conducente che si fermi e, all'occorrenza, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, se dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Qualificando l'art. 590-ter, comma 1, c.p. come una fattispecie autonoma di reato, la previsione in esame sarebbe destinata ad una sostanziale disapplicazione, potendo operare solo nei rari casi di lesioni lievi, con esclusione delle ipotesi di lesioni gravi o gravissime in cui l'intervento del conducente responsabile potrebbe essere maggiormente determinante nell'attenuare le conseguenze dannose o pericolose del sinistro stradale.

In conclusione

La recente riforma operata dalla l. 41/2016 ha fornito all'interprete indicazioni equivoche in merito alla natura autonoma o circostanziale della fattispecie introdotta con l'art. 590-bis, comma 1, c.p., con le conseguenti ricadute in tema di procedibilità ufficiosa o a querela.

Le ragioni della novella – combattere più duramente la criminalità stradale – così come il silenzio del legislatore sul tema della procedibilità, inducono a ritenere che la nuova fattispecie rappresenti un reato autonomo, di cui costituiscono ipotesi circostanziali quelle descritte nei commi successivi della norma, con consegue procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie introdotte.

Tuttavia, non possono essere sottovalutati gli argomenti in senso contrario evidenziati sopra, che non appaiono affatto capziosi o peregrini. Si pensi, soprattutto, al rapporto strutturale di specialità che corre fra la colpa generica di cui alle lesioni personali ex art. 590, co. 1, c.p. e la colpa specifica di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p.: come già detto, la giurisprudenza formatasi sotto il previgente regime aveva costantemente fornito una lettura in senso circostanziale della violazione delle regole cautelari di condotta contenute nel codice della strada.

A fronte di un quadro così equivoco, occorre attendere le prime decisioni della Magistratura per capire quale soluzione prevarrà nella prassi. Allo stato può soltanto osservarsi che, per accogliere la tesi autonomistica e “salvare” la procedibilità officiosa, i giudici dovranno necessariamente motivare un revirement rispetto al consolidato orientamento della suprema Corte di cui si è detto.

Guida all'approfondimento

BALZANI-TRINCI (a cura di), I reati in materia di circolazione stradale, Padova, 2016.

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