La Corte Edu sull'imposizione di una duplice sanzione: non sempre costituisce bis in idem
29 Novembre 2016
La Corte Edu, Grande Chambre, con sentenza del 15 novembre 2016, ha rigettato il ricorso (contro la Norvegia) di due contribuenti che, per la medesima evasione fiscale, avevano riportato una condanna in sede penale ed una sanzione tributaria in sede amministrativa, escludendo, nel caso di specie, la configurabilità della denunciata violazione dell'art. 4, § 1, del Protocollo n. 7 alla Convenzione Edu, che sancisce il c.d. divieto di bis in idem, ovvero di sanzionare per due volte lo stesso fatto con sanzioni parimenti afflittive, e quindi sostanzialmente di natura penale. A tal fine, la Corte Edu ha valorizzato il rilievo che la normativa norvegese rendeva agevolmente prevedibile per i ricorrenti che, per la commessa evasione fiscale, potessero essere instaurati in loro danno due distinti procedimenti, finalizzati l'uno all'irrogazione della sanzione penale, l'altro di quella amministrativa/tributaria. Nel caso concreto, inoltre: - i due distinti procedimenti si erano svolti più o meno contestualmente; - i fatti accertati nel procedimento amministrativo erano stati richiamati in quello penale; - la pena irrogata a conclusione del procedimento penale era stata determinata, in concreto, tenendo conto della sanzione amministrativa/tributaria già irrogata ai ricorrenti. In considerazione di tali ragioni, pur se formalmente erano stati celebrati in danno dei ricorrenti, per lo stesso fatto, due distinti procedimenti, conclusisi con l'irrogazione di distinte sanzioni, la Corte Edu ha ritenuto che, in concreto, i predetti procedimenti avevano costituito distinti segmenti di un medesimo, complesso, unitario iter giudiziario. |