Confisca (misura di sicurezza)

Donatella Perna
04 Settembre 2015

La confisca consiste sempre nella privazione di beni economici ma può essere disposta per diversi motivi e finalità, così da assumere natura e funzione di pena quando incide in vario modo sul provento del reato e natura di misura di sicurezza patrimoniale quando mira ad evitare il pericolo di reiterazione del reato.
Inquadramento

Nel nostro ordinamento con il termine confisca si indicano numerosi istituti aventi presupposti e funzione assai diversi. La confisca prevista dall'art. 240 c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; mira a prevenire la commissione di ulteriori reati e ha natura sostanzialmente cautelare e non punitiva, anche se, come la pena, i suoi effetti ablativi si traducono in una sanzione pecuniaria. Accanto ad essa sono state introdotte nell'ordinamento nuove ipotesi di confisca dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, come quelle previste dagli artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater, 270-bis, 446, 452-undecies, 544-sexies, 600-septies, 648-quater, 722 e 733 c.p. Vi sono, poi, ipotesi di confisca c.d. speciale, come ad es. quella prevista dall'art. 12-sexies, l. 356/1992, che ha ad oggetto i valori di cui il condannato per determinati reati non è in grado di giustificare la legittima provenienza e comunque sproporzionati alla sua capacità reddituale, o quella prevista dall'art. 19, d.lgs. 231/2001, in materia di enti collettivi. In tutti questi casi non sempre la confisca ha natura cautelare ma, spesso, natura sanzionatoria.

In conclusione, la confisca consiste sempre nella privazione di beni economici ma può essere disposta per diversi motivi e finalità, così da assumere natura e funzione di pena quando incide in vario modo sul provento del reato e natura di misura di sicurezza patrimoniale quando mira ad evitare il pericolo di reiterazione del reato.

In evidenza

La necessità di tenere distinte le singole ipotesi di confisca e di individuarne l'esatta natura di pena o di misura di sicurezza, deriva dalla diversa disciplina fissata dall'art. 25, commi 2 e 3 Cost. con riferimento alla successione di leggi nel tempo: il principio di irretroattività si applica alla pena ma non alla misura di sicurezza, la quale è invece regolata dalla legge in vigore al momento della sua applicazione (art. 200 c.p., cui rinvia l'art. 236, comma 2, c.p.). La misura di sicurezza, diversamente dalla pena, può avere effetti retroattivi, può essere cioè applicata anche nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina.

La confisca ordinaria

La confisca prevista dall'art. 240 c.p. come misura di sicurezza patrimoniale si distingue:

  • dalla confisca amministrativa (sanzione punitiva per un illecito amministrativo già commesso);
  • dalla c.d. confisca di valore (consistente nell'obbligo di versare una somma determinata in funzione del valore dei beni che l'autore ha tratto dal reato o dal valore dei beni di sostituzione);
  • dalla confisca come misura di prevenzione, avente carattere sostanzialmente amministrativo e che non presuppone la commissione di alcun fatto di reato;
  • dall'espropriazione per pubblica utilità, che è intimamente connessa all'interesse pubblico che attraverso l'utilizzo del bene si vuole realizzare.

Si distinguono una confisca facoltativa, conseguente alla sola pronuncia di condanna: art. 240, comma 1, c.p., ed una obbligatoria, conseguente ad una decisione anche non di condanna, art. 240, comma 2, c.p.

La confisca facoltativa

A norma dell'art. 240, comma 1, c.p., il giudice “può” ordinare la confisca delle cose “che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto od il profitto”.

Si tratta non di un obbligo ma di una mera facoltà, pur doverosamente esercitabile ove ne ricorrano i presupposti, la cui sussistenza deve però essere valutata in concreto dal giudice. L'istituto ha carattere di misura di sicurezza patrimoniale con funzione cautelare e non punitiva, poiché tende a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'ablazione di cose che – essendo collegate all'esecuzione dell'illecito penale – manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato.

I presupposti di tale forma di confisca sono:

  • l'esistenza di una condanna. Per espressa previsione dell'art. 240, comma 1, c.p., è necessaria la presenza di una sentenza di condanna che definisca il procedimento nel quale la confisca è destinata ad operare. Essa non può disporsi con la sentenza di proscioglimento, anche se pronunciata per estinzione del reato per prescrizione o morte dell'imputato. Alla sentenza di condanna è equiparata quella di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., poiché l'art. 445, comma 1, c.p.p. stabilisce l'applicabilità della confisca in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p.;
  • il requisito oggettivo: la res confiscabile deve essere servita od essere stata destinata a commettere il reato oppure deve costituirne il prodotto od il profitto. Sotto il primo profilo, è necessario che vi sia un nesso di asservimento tra i beni ed il reato nel senso di un collegamento non occasionale ma strumentale e rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. In altri termini, non basta il semplice impiego della res nella commissione del reato, sebbene non si richieda che essa sia indispensabile alla sua realizzazione (Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 2012, n. 18531).

In evidenza

Secondo la dottrina l'area applicativa della confisca facoltativa deve intendersi limitata ai soli reati dolosi, come si evince dal significato delle espressioni servirono e furono destinate, che esprimono un'intenzione finalistica dell'agente incompatibile con i reati colposi (Marinucci-Dolcini, Manuale).

Sono inoltre confiscabili le cose che costituiscono il prodotto del reato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita (Cass. pen., Sez. un., 3 luglio 1996, 9149): le banconote oggetto della contraffazione nummaria; nonché le cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione di esso (Cass. pen., Sez. un. cit.).

In evidenza

Costituiscono profitto del reato, e sono dunque confiscabili, le somme sequestrate all'imputato in relazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti e costituenti il corrispettivo della vendita. È invece illegittima la confisca delle somme di denaro trovate in possesso dell'imputato quando sia contestato il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, non essendo in tal caso il denaro profitto del reato (Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2013, n. 7074).

  • il requisito soggettivo: la res confiscabile non deve appartenere a persona estranea al reato. Il concetto di appartenenza viene tradizionalmente circoscritto al diritto di proprietà; tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la confisca di cose costituite in pegno o in ipoteca a favore di terzi non estingue il diritto di garanzia, ove il titolare dimostri di essersi trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole sul proprio dante causa, provando di avere positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto (Cass. pen., Sez.un., 28 aprile 1999, n. 9; Cass. pen., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 45260). In dottrina, la nozione di appartenenza viene estesa fino a ricomprendere i diritti del venditore con patto di riscatto o di riservato dominio (R. Riz, Lineamenti di diritto penale). Quanto alla nozione di persona estranea al reato, è tale chi non abbia ricavato vantaggi od utilità dal reato, chi non abbia partecipato né materialmente né moralmente ad esso o al compimento di fatti con questo connessi (es. ricettazione, favoreggiamento, incauto acquisto).
La confisca obbligatoria

A norma dell'art. 240, comma 2, c.p., il giudice deve sempre ordinare la confisca (trattasi dunque di un obbligo e non di una facoltà) “delle cose che costituiscono il prezzo del reato” e delle cose “la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”. Tuttavia, la confisca obbligatoria del prezzo del reato non può essere disposta se la cosa appartiene a persona estranea al reato (art. 240, comma 3); né può essere disposta quando la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa (art. 240, comma 4). Secondo la dottrina la confisca obbligatoria si divide in due grandi categorie distinte ai punti 1 e 2 dell'art. 240 c.p.: il punto 1 rappresenta il caso in cui il giudice, di fronte al prezzo del reato attestato con condanna, deve disporre senza alcuna discrezionalità la confisca, sempre che il bene non appartenga a persona estranea al reato. Del tutto diversa è l'ipotesi della confisca obbligatoria prevista dal comma 2, n. 2 dell'art. 240 c.p. Essa non presuppone una sentenza di condanna per un reato, ma ciò non vuol dire che la stessa non possa esservi stata (Borasi, Le confische penali, in Riv. Pen. 2011, p. 137).

In evidenza

La legge 15 febbraio 2012, n. 12 nel disciplinare nuove misure per il contrasto alla c.d. criminalità informatica, ha introdotto un'importante modifica all'art. 240 c.p. introducendo la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies c.p. Si tratta dei reati informatici introdotti dalle leggi 547/1993 e 48/2008.

I presupposti della confisca obbligatoria sono:

  • La definizione del procedimento in cui la confisca deve operare, e, diversamente dalla confisca facoltativa, non necessariamente in presenza di una sentenza di condanna (cui sono equiparati la sentenza di patteggiamento ed il decreto penale). Con riguardo alla sentenza di assoluzione, è sempre ammissibile la confisca obbligatoria nei casi di cui all'art. 240, comma 2, n. 2, c.p., mentre nel caso previsto dal n. 1 dello stesso comma, essendo necessario l'accertamento del reato in mancanza del quale non è possibile individuarne il prezzo, dovrà aversi riguardo alla specifica formula di proscioglimento adottata. La sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, avendo carattere meramente processuale, non contiene un accertamento probatorio del fatto-reato e pertanto con essa non è possibile applicare la misura di sicurezza prevista dall'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. (Cass. pen.,Sez. III, 16 maggio 2014, n. 39891).

In evidenza

Si è molto discusso sulla ammissibilità della confisca obbligatoria del prezzo del reato in caso di proscioglimento per prescrizione. L'orientamento maggioritario della Corte di cassazione era nel senso che l'estinzione del reato preclude sia la confisca facoltativa, che la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato stesso, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma 2, n. 1 (Cass. pen.,Sez. un., 10 luglio 2008, n. 38834). Successivamente vi sono state pronunce di senso diverso, secondo cui l'estinzione del reato non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, poiché il riferimento alla condanna di cui all'art. 240 c.p. non evoca la categoria del giudicato formale ma implica unicamente la necessità di un accertamento incidentale equivalente rispetto all'accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso di pertinenzialità dei beni confiscabili rispetto ad esso, a prescindere dalla formula che chiude il giudizio (Cass. pen.,Sez. II, 25 maggio 2010, n. 32273; Cass. pen., Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756). La questione è stata nuovamente portata al vaglio delle Sezioni unite le quali, dopo avere ribadito la natura di misura di sicurezza della confisca del prezzo del reato, hanno negato che per applicarla sia sufficiente un mero accertamento incidentale della responsabilità, essendo necessaria una sentenza di condanna, ancorché il processo si sia poi concluso con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Medesimo discorso vale per la confisca diretta del profitto del reato ex art. 322-ter c.p., anch'essa misura di sicurezza; simili conclusioni non possono invece applicarsi alla confisca per equivalente, prevista dalla stessa norma, avente natura afflittiva e sanzionatoria (Cass. pen., Sez. un.,26 giugno 2015, n. 31617).

  • Il requisito oggettivo: la res da confiscare deve costituire il prezzo del reato, oppure la sua fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione deve costituire reato. Il prezzo del reato è il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (Cass. pen., Sez. un., 15 febbraio 1992). Le cose la cui fabbricazione, uso, porto detenzione o alienazione costituiscono di per sé reato sono le res intrinsecamente criminose che, “sino a che non siano tolte di mezzo, rappresentano sempre e necessariamente un pericolo sociale assoluto” ed è pertanto indifferente che esse appartengano all'autore del reato o ad un estraneo qualunque (Manzini, Trattato, III). Si distingue tuttavia tra cose la cui fabbricazione, uso, etc. è vietata in modo assoluto (armi da guerra, denaro falso), che vanno confiscate anche in caso di sentenza di assoluzione; e cose la cui fabbricazione, uso, etc. possa essere consentita mediante autorizzazione: con riguardo a queste, l'esistenza del reato richiede che si accerti in concreto la mancanza dell'autorizzazione; di conseguenza, solo in presenza di tale accertamento sarà possibile la confisca in caso di sentenza di assoluzione o proscioglimento.
  • Il requisito soggettivo: la res da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato, se si tratta del prezzo del reato; ove si tratti, invece, di cosa la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione della quale costituisce reato, non può procedersi a confisca allorché la res appartenga a persona estranea al reato e sia suscettibile di regolarizzazione amministrativa.
Ipotesi speciali di confisca

Negli ultimi anni, per rispondere a specifiche istanze di politica criminale, sono state introdotte nel sistema numerose ipotesi di confisca speciale, accanto a quella ordinaria regolata nella parte generale del codice penale, la cui disciplina rimane comunque applicabile nei punti non derogati dalle norme speciali (Cass. pen., Sez. un., 28 aprile 1999, n. 9). Oltre a quella prevista dall'art. 416-bis,comma 7, c.p., si segnala la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992. Secondo tale disposizione, allorché sia intervenuta condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per reati associativi e per altre numerose ipotesi delittuose tassativamente enumerate nella norma stessa, il giudice deve sempre disporre la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Tale confisca ha come presupposto non la derivazione dei beni dall'episodio criminoso per cui è intervenuta la condanna ma la sola condanna del soggetto che di quei beni dispone. Intervenuta questa, essa va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose (F. Menditto, La confisca allargata o per sproporzione, 2014, in www.questionegiustizia.it).

In evidenza

La confisca di cui all'art. 12-sexies non richiede di dimostrare il nesso di pertinenzialità tra cosa e reato, sicché essa non è esclusa oltre che per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione (Cass. pen, Sez. V, 21 febbraio 2013, 19358).

Si parla di presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, che però non opera nel caso in cui i beni siano fittiziamente intestati ad un terzo ma si assume si trovino nella effettiva titolarità del condannato: in tal caso incombe all'accusa l'onere di provare che l'intestazione è fittizia, non solo facendo ricorso alla sproporzione dei valori, ma anche a tutti i dati fattuali disponibili, quali rapporti personali, di coniugio, parentela, amicizia, situazioni patrimoniali e reddituali, attività svolte, mediante l'utilizzo anche di elementi indiziari, purché connotati dai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza, stabiliti dall'art. 192,comma 2,c.p.p., in modo da dimostrare la discrasia esistente tra formale titolarità e reale appartenenza dei beni (Cass. pen.,Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 44534).

Due ipotesi speciali di confisca hanno suscitato un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, e sono state più volte oggetto di interventi legislativi e/o giurisprudenziali. Si tratta della c.d. confisca stradale, avente ad oggetto il veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza (e quello di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici: art. 186, comma 2, lett. c), e comma 7, d.lgs. 285/1992); e della c.d. confisca urbanistica, avente ad oggetto i terreni abusivamente lottizzati e le opere abusive ivi costruite (art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001). La questione controversa ha riguardato la natura giuridica di tali istituti, ovvero se si trattasse di misure di sicurezza o di sanzioni, penali o amministrative, con tutte le conseguenze in materia di successione di leggi nel tempo e di loro applicabilità in caso di estinzione del reato per prescrizione. Sulla confisca stradale, dopo che la Corte costituzionale ne ha affermato la natura di sanzione, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 186 cit., limitatamente al richiamo in esso contenuto all'art. 240, comma 2, c.p. (sent. 196/2010), è intervenuto il legislatore, modificando lo stesso art. 186 e qualificando espressamente la confisca in oggetto come sanzione amministrativa accessoria. In quanto tale, essa è regolata dagli artt. 2, comma 4, c.p. e art. 1, l. 689/1981: non è retroattiva ma è sicuramente applicabile ai fatti commessi in precedenza poiché il trattamento amministrativo è, per definizione, più favorevole di quello penale (Cass. pen.,Sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 2385). Sulla confisca urbanistica è intervenuta più volte la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ne ha ritenuto la natura di pena (Corte Edu, Sez. II, 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. ed altri c. Italia; Corte Edu, Sez. II, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia), osservando che l'istituto, così come regolato nell'ordinamento italiano, che ne consente l'applicazione anche in assenza di condanna, è in contrasto con l'art. 7 della Convenzione, il quale esprime il principio di legalità (nullum crimen sine culpa). La giurisprudenza di legittimità ne ha sempre affermato la natura di sanzione amministrativa, che può essere disposta anche in caso di estinzione del reato, purché la responsabilità dell'imputato sia accertata sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Cass. pen.,Sez. III, 4 febbraio 2013, n. 17066). Da ultimo, in argomento è intervenuta la Corte costituzionale, ribadendo la natura di sanzione amministrativa dell'istituto e non escludendo che esso possa essere applicato anche in caso di estinzione del reato, purché il profilo della responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato, sia ampiamente motivato (Corte cost. n. 49/2015).

Altre ipotesi speciali di confisca sono previste nel codice penale dall'art. 322-terin relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. 314-335 c.p.); dall'art. 644, comma 6, c.p. in materia di usura; dagli artt. 270-bis, 446, 544-sexies, 600-septies, 648-quater, 722 e 733, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter, comma 2, c.p.

Vi sono, poi, le ipotesi di confisca obbligatoria previste dalle leggi speciali: in materia di commercio internazionale della fauna e della flora in via di estinzione (art. 4,l. 150/1992); di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico (artt. 21, lett. r), e 30, lett. m), l. 157/1992); di beni culturali (art. 174, comma 3, d.lgs. 42/2004); di armi (art. 6, l. 152/1975); di contrabbando (art. 301 d.P.R. n. 43/73); di diritto d'autore (art. 171-sexies, l. n. 633/41); di responsabilità da reato degli enti collettivi (art. 19, d.lgs. 231/2001); di rifiuti (art. 256, comma 3, e art. 250, comma 2, d.lgs. 152/2006); di stupefacenti (art. 85, comma 3, d.P.R. 309/1990).

Aspetti processuali

La confisca, sia facoltativa che obbligatoria, non presuppone necessariamente il sequestro, sicché potrà essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare reale, sempre che vi siano norme che la consentano o la impongano (Cass. pen.,Sez. III, 4 febbraio 2013, n. 17066).

Nel caso in cui il profitto del reato sia costituito da somme di denaro, è senz'altro ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta, sia della somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia di una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando vi siano indizi che il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca o investito in titoli (Cass. pen.,Sez. VI, 26 marzo 2015, n. 15923).

Spetta al giudice della cognizione ordinare la confisca, sia facoltativa che obbligatoria, e se questi non vi abbia provveduto, spetta al giudice dell'esecuzione, il quale potrà disporla solo su impulso di parte, e solo se obbligatoria per legge, attraverso il procedimento dell'incidente di esecuzione (Cass. pen.,Sez. I, 20 aprile 2012, n. 17546).

Con riguardo all'impugnazione, si applica l'art. 579, comma 3, c.p.p. secondo cui l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

Casistica

Confisca e patteggiamento

Nel procedimento ex art. 444 c.p.p., le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti (Cass. pen., Sez. V, 22 marzo 2013, n. 1154).

Fallimento e confisca

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa di beni provento di attività illecita dell'indagato e di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita. (Cass. pen., Sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951).

Restituzioni e confisca

La restituzione alla persona offesa da parte dell''imputato della somma costituente il profitto del reato, impedisce al giudice di disporre la confisca di altra somma corrispondente a tale profitto, essendo venuto meno non solo l'oggetto sul quale dovrebbe cadere la confisca, ma anche lo scopo della confisca stessa, consistente nell'impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa consenta al colpevole di assicurarsi il vantaggio cui mirava il cui mirava il proprio disegno criminoso (Cass. pen., Sez. II, 21 febbraio 2014, n. 15218).