Misure cautelari reali

Fabio Sommovigo
27 Agosto 2015

La tutela cautelare reale è approntata dal nostro ordinamento processuale penale attraverso due distinti istituti: il sequestro preventivo e il sequestro conservativo.
Inquadramento

La tutela cautelare reale è approntata dal nostro ordinamento processuale penale attraverso due distinti istituti: il sequestro preventivo e il sequestro conservativo. I due sequestri che, come vedremo, si differenziano notevolmente fra loro per presupposti e procedimento applicativi, hanno tuttavia alcuni caratteri comuni che consentono di ricondurli all'unica categoria delle misure cautelari reali: la riserva di giurisdizione, la provvisorietà, l'applicabilità anche nel caso di contravvenzioni.

Carattere generale, comune a tutte le ipotesi di sequestro deve ritenersi, poi, quello del rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura, che escluda un uso vessatorio della stessa (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 21271; Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 8382).

Quanto agli scopi della tutela, per contro, i due sequestri si differenziano radicalmente: l'uno, il preventivo, riveste la finalità di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di un reato, ovvero la commissione di altri reati (art. 321, comma 1, c.p.p.) o, ancora, di assicurare al procedimento le cose di cui è consentita la confisca (art. 321, commi 2 e 2-bis, c.p.p.); l'altro, il conservativo, è finalizzato ad evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario (art. 316, comma 1, c.p.p.), ovvero delle obbligazioni civili derivanti da reato (art. 316, comma 2, c.p.p.).

Sequestro conservativo

Una volta che sia stata esercitata l'azione penale (dal momento, quindi dell'emissione della richiesta di rinvio a giudizio: Cass. pen., Sez. VI, 1° luglio 1998, n. 2425) – il codice limita, infatti, l'ambito applicativo al processo di merito - il pubblico ministero e la parte civile costituita possono richiedere al giudice che procede l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo sui beni mobili o immobili dell'imputato (dei quali l'imputato abbia la disponibilità uti dominus, “indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi”, Cass. pen., Sez. V, 27 giugno 2014, n. 40286) o sulle somme a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne ammetta il pignoramento (Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 1990, n. 3400); secondo un criterio di sussidiarietà, poi, il sequestro può essere imposto sui beni del responsabile civile. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile (art. 316, comma 3, c.p.p.), la quale, tuttavia, secondo una lettura giurisprudenziale sarebbe onerata, in tal caso, dalla formulazione di una richiesta avente ad oggetto gli stessi beni (Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2000, n. 2360).

Il primo dei presupposti perché la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte possa essere accolta è la sussistenza di un periculum in mora che si sostanzia nella “fondata ragione che manchino le garanzie” dei crediti pubblicistici o privatistici derivanti dal reato e dal dipanarsi del procedimento penale. Il pericolo cautelare deve rivestire natura oggettiva (sulla base di elementi concreti e specifici: Cass. pen., Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 20923; Cass. pen., Sez. VI, 7 gennaio 2015, n. 14065) e deve emergere da un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse (Cass. pen., Sez. II, 26 gennaio 2011, n. 6973). Dunque, il sequestro conservativo può essere disposto all'occorrenza di almeno una delle due situazioni tipiche, senza ch'esse debbano necessariamente coesistere: sia, quindi, nel caso di un'attuale insufficienza del patrimonio del debitore (Cass. pen., Sez. un., 25 settembre 2014, n. 51660), sia nell'ipotesi d'insorgenza di un rischio di dispersione o diminuzione della garanzia patrimoniale (Cass. pen., Sez. VI, 26 novembre 2011, n. 43660).

Quanto alla valutazione circa la sussistenza di un fumus boni iuris, requisito non esplicitamente richiesto dalla norma ma solitamente caratteristico delle misure cautelari, l'ambito di essa è stato assai ristretto dalla giurisprudenza di legittimità che considera preclusa la questione una volta intervenuto il decreto che dispone il giudizio (Cass. pen., Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 51147) e che, in ogni caso, ritiene sufficiente l'esame in concreto degli elementi acquisiti al momento della pronuncia (Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 1994, n. 707), senza che ciò comporti, comunque, oneri motivazionali circa la sussistenza di indizi di colpevolezza (Cass. pen., Sez. un., 25 marzo 1993, n. 4).

Il procedimento applicativo del sequestro conservativo vede la necessaria attivazione di uno dei due soggetti legittimati; la domanda cautelare apre il relativo incidente e il giudice che procede, secondo le specificazioni dell'art. 317, comma 2, è tenuto a emettere la propria decisione mediante ordinanza, la cui motivazione dovrà dare conto della sussistenza degli elementi fondanti il vincolo ablatorio, ancorché non sia necessaria l'individuazione della somma a garanzia della quale la misura risulta disposta (Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2002, n. 34623), il giudice dovrà comunque attenersi a una misura di proporzionalità tra crediti garantiti e beni sequestrati (Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2009, n. 19903).

All'esecuzione del sequestro provvede l'ufficiale giudiziario con le forme previste per il sequestro conservativo dal codice di procedura civile; per contro, alla cancellazione della trascrizione del sequestro (conseguente alla definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere) provvede il pubblico ministero e, in caso di sua inerzia, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

L'imputato o il responsabile civile possono liberarsi dal sequestro conservativo mediante l'offerta di una cauzione idonea a far fronte ai crediti per la tutela dei quali la misura è stata richiesta e disposta (se l'entità del credito relativa non è già stata determinata l'interessato potrà richiederne al giudice l'indicazione del presumibile ammontare: Cass. pen., Sez. I, 8 febbraio 1993, n. 509). L'offerta di cauzione può intervenire nelle more della decisione del giudice cui è stata rivolta la domanda cautelare, nel qual caso il giudice, con decreto, dispone che non si dia luogo al sequestro e fissa le modalità per la prestazione della cauzione. Se l'offerta di una idonea cauzione interviene quando il sequestro è già stato eseguito, il giudice del riesame – qualora la cauzione pervenga nel corso di tale giudizio di impugnazione –, ovvero il giudice che procede, in ogni stato e grado del processo di merito, revoca il sequestro.

Infine, nel caso in cui intervenga una sentenza di condanna il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando la sentenza divenga irrevocabile (per ciò che attiene le pene pecuniarie), ovvero quando sia esecutiva la condanna dell'imputato e del responsabile civile al risarcimento del danno a favore della parte civile (quindi anche prima della formale irrevocabilità del titolo, nel caso di statuizioni civili immediatamente esecutive: artt. 540 e 605, comma 2, c.p.p.). L'esecuzione forzata sui beni segue le regole della procedura civile, l'ordine dei crediti da soddisfare, tuttavia, è determinato dal codice di procedura penale (art. 320, comma 2, c.p.p.).

Il sequestro preventivo "puro"

L'ipotesi di sequestro preventivo previsto dal primo comma dell'art. 321 c.p.p., finalizzato ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, ovvero la commissione di ulteriori reati, si caratterizza per l'esistenza di due indefettibili presupposti applicativi: il fumus delicti e il periculum in mora, oltre al profilo della pertinenza della res rispetto al reato contestato.

Quanto al fumus delicti è la lettera dell'art. 321 a rendere esplicita l'esigenza che per procedere all'imposizione di un sequestro preventivo si debba passare attraverso il previo accertamento della commissione di un reato. Con tale espressione si deve intendere, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, “l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato considerata”, una valutazione, dunque, destinata ad arrestarsi al piano puramente oggettivo della ricostruzione del fatto reato, pur nella ribadita necessità che il giudice consideri, e ne dia conto nella motivazione, in modo puntuale e coerente, tutte le “concrete risultanze processuali [...] indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa” (Cass. pen., Sez. V, 16 settembre 2014, n. 49596). Tuttavia, non si può tacere come in talune decisioni di legittimità si sia aperto uno spazio alla valutazione anche dei profili di colpevolezza quanto meno quando l'insussistenza di tali profili emerga con il carattere dell'evidenza dal materiale probatorio raccolto (Corte cost., ord. 4 maggio 2007, n. 153; Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 16153 e, per un caso particolare in materia di elemento soggettivo del reato proprio: Cass. pen., Sez. V, 21 maggio 2014, n. 26596).

Il requisito del periculum in mora si presenta evidentemente quale giudizio prognostico avente ad oggetto da un lato la verifica del rapporto di pertinenza tra le cose sulle quali si pretende di imporre il vincolo e il reato contestato e, dall'altro, la valutazione del rischio che la libera disponibilità di tali cose da parte di chi le detiene può rappresentare circa l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, ovvero circa il pericolo di recidiva.

Il concetto di pertinenza, così come delineato, si è andato via via ampliando nella giurisprudenza di legittimità fino a ricomprendere “il bene che abbia un qualsiasi legame funzionale con il reato. Deve quindi trattarsi bensì di un rapporto non meramente occasionale ma al tempo stesso tale da ricomprendere qualunque tipologia di vicendevole utilità, conseguenza o causalità tra l'entità cosa e l'entità reato. Nel rapporto di pertinenza, che deve essere chiaramente individuato nel provvedimento di sequestro, rientra dunque un'ampia gamma di situazioni, potendo queste riguardare la progettazione e l'esecuzione del reato, la protezione del suo autore, la tutela degli effetti, la reiterazione della condotta” (Cass. pen., Sez. VI, 10 febbraio 1998, n. 469).

Quanto al periculum in senso stretto, invece, esso deve essere caratterizzato da concretezza ed attualità e deve essere accertato dal giudice con adeguata motivazione (Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2003, n. 12878), onere motivazionale che deve farsi ancor più stringente, sotto il profilo della sussistenza del pericolo e circa la effettiva disponibilità da parte dell'imputato, quando il vincolo abbia ad oggetto beni intestati a terzi (Cass. pen.,Sez. II,28 gennaio 2014, n. 5657).

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Ipotesi autonoma di sequestro preventivo è quella prevista in termini generali dal secondo comma dell'art. 321 c.p.p. ma che trova nell'ordinamento processuale penale un sempre più ampio, florido e articolato sviluppo: il sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca della cosa.

Se originariamente la previsione rimandava in via quasi esclusiva alla confisca di cui all'art. 240 c.p., oggi la confisca – spesso obbligatoria – dei beni è divenuto uno dei principali strumenti utilizzati dalla politica criminale, tanto che le fattispecie di parte speciale e le normative speciali ne risultano costellate. Senza pretesa di completezza, si possono ricordare, per la loro rilevanza nella prassi:

  • art. 322-ter c.p. (fattispecie direttamente richiamata dal comma 2-bis dell'art. 321 c.p.p.), in materia di delitti contro la pubblica amministrazione;
  • art. 186, comma 2, cod. strada in materia di confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato (salva la sua appartenenza a terzi);
  • art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 in materia di lottizzazione abusiva;
  • art. 19, d. lgs. 231/2001 in materia di confisca ai danni degli enti gravati da responsabilità amministrativa da reato;
  • art. 12-sexies, d.l. 306/1992 in materia di confisca di beni la cui provenienza il condannato per reati di “criminalità organizzata” non sa giustificare o sproporzionati rispetto al di lui reddito.

Esistono, poi, e la peculiarità della materia merita una trattazione a sé, ipotesi (in parte comprese fra quelle già ricordate) crescenti in numero e rilevanza di sequestro finalizzato alla c.d. confisca per equivalente.

Rispetto alla fattispecie di sequestro preventivo che qui si è denominata “pura”, il sequestro finalizzato alla confisca si caratterizza per l'assenza della necessità di verifica di un concreto periculum in mora, essendo sufficiente, ma necessario, l'accertamento della sussistenza del fumus delicti e del vincolo pertinenziale tra la res e il reato per cui si procede, vincolo, si ribadisce, che deve essere caratterizzato da una strumentalità non meramente occasionale.

Sequestro preventivo: il procedimento applicativo

Coerentemente con la natura di misura cautelare propria del sequestro preventivo, il procedimento applicativo deve essere necessariamente avviato da una domanda (cautelare) formulata, in via esclusiva, dal pubblico ministero.

Nella via ordinaria, dunque, il pubblico ministero investe il giudice competente per il merito, ovvero, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari, di una richiesta di sequestro contenente la specifica indicazione dei reati per cui il sequestro viene richiesto e degli indizi a carico raccolti ma non necessariamente la previa formulazione delle imputazioni (Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 1991, n. 2273), anche se si è affermato che all'omessa indicazione della norma violata si può utilmente sopperire mediante la “compiuta descrizione della condotta” (Cass. pen., Sez. II, 12 luglio 2007, n. 35481).

Un volta ricevuta la richiesta, il giudice, inaudita altera parte, se riterrà sussistenti gli elementi fondanti la misura cautelare, disporrà il sequestro preventivo mediante decreto motivato. Il ruolo della difesa in questa fase è limitato alla facoltà del difensore, senza obbligo di preavviso, di assistere all'esecuzione della misura cautelare. L'esecuzione del provvedimento è curata dal pubblico ministero, con le forme indicate dall'art. 104 disp. att. c.p.p.

In evidenza. Sequestro preventivo in via di urgenza

Il codice di rito consente tuttavia, che, nei casi di urgenza, all'imposizione di un sequestro preventivo si possa addivenire anche senza la previa emissione di un decreto del giudice, salva in ogni caso la necessità di tempestiva convalida, secondo le seguenti modalità:

l'art. 321, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p. delineano due diversi casi in cui il sequestro preventivo può essere disposto in via d'urgenza, esclusivamente nel corso delle indagini preliminari:

  • dal pubblico ministero, con decreto motivato;
  • dagli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali entro 48 ore trasmettono il verbale di sequestro al pubblico ministero, cui spetta l'alternativa tra la restituzione delle cose sequestrate o il mantenimento del vincolo

In ogni caso, il sequestro disposto in via d'urgenza necessita della convalida da parte del giudice delle indagini preliminari, convalida che dovrà intervenire, a pena di perdita di efficacia del sequestro:

  • entro 48 ore dal sequestro disposto con decreto dal pubblico ministero;
  • entro 48 ore dalla ricezione da parte del pubblico ministero del verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria.

Con la convalida, il pubblico ministero deve altresì, ai fini del mantenimento del vincolo ablatorio, formulare la richiesta di sequestro secondo i canoni previsti per la via “ordinaria”.

Alla convalida, così come alla decisione sulla contestuale richiesta di sequestro, provvede, con ordinanza, il giudice per le indagini preliminari entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, a pena, anche in tale caso, di perdita di efficacia della misura.

In giurisprudenza si è chiarito come richiesta di convalida e richiesta di sequestro preventivo restino atti autonomi, tanto che il mancato rispetto dei termini previsti per la convalida e la decisione non esclude il potere del giudice di disporre comunque il vincolo essendo stato investito del relativo potere, mediante la contestuale richiesta di sequestro, anche, per così dire, in via ordinaria (Cass. pen., Sez. III, 28 settembre 2004, n. 42898), peraltro, in tale ottica, il giudice ben potrebbe non convalidare il sequestro in via d'urgenza e, ciononostante, disporre il sequestro con proprio provvedimento motivato (Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 15717).

Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona a cui le cose sono state sequestrate.

Di sovente la procedura in via d'urgenza finisce per sostituirsi nella prassi, in un numero non irrilevante di casi, alla procedura ordinaria di applicazione del sequestro preventivo, il che non esclude che si possa verificare, sia pure in termini non codificati, né garantiti, uno spazio di possibile contraddittorio, consentendo alla difesa di interloquire con il giudice delle indagini preliminari (ed eventualmente con il pubblico ministero), anche mediante la produzione di materiale probatorio, magari frutto di indagini difensive, nella fase intercorrente fra l'esecuzione del sequestro e la successiva convalida.

Il sequestro deve, poi, essere revocato, su istanza del pubblico ministero o dell'interessato quando risultino carenti le condizioni applicative, anche per fatti sopravvenuti (in giurisprudenza, invero, si è ritenuta possibile altresì una revoca disposta d'ufficio dal giudice, con applicazione analogica del potere previsto dall'art. 299 c.p.p. in materia di cautele personali: Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 1996, n. 1690). Sulla richiesta di revoca provvede il giudice che procede, tranne nelle indagini preliminari nel corso delle quali sulla revoca decide il pubblico ministero con proprio decreto motivato che deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente interessati a proporre impugnazione.

Sempre nel corso delle indagini preliminari, qualora la richiesta provenga dall'interessato, il pubblico ministero, cui la richiesta di revoca è diretta, se non ritiene di provvedere in conformità, anche solo parzialmente, la trasmette al giudice per le indagini preliminari entro il giorno successivo al deposito in segreteria (ma il termine è ordinatorio: Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 1994, n. 3376) unitamente alle richieste specifiche e agli elementi su cui fonda le proprie valutazioni.

Infine, gli effetti del sequestro preventivo cessano con l'emissione della sentenza che definisce il giudizio e deve essere disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che:

  • esse non siano soggette a confisca;
  • non sia disposto sulle stesse, se appartenenti all'imputato o al responsabile civile, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, il sequestro conservativo.

Ancor prima della sentenza definitiva, tuttavia, il sequestro preventivo perde efficacia immediatamente e il giudice, salvo che non debba disporre la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., deve ordinare, con provvedimento immediatamente esecutivo, la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto quando emette una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ovvero quando dispone l'archiviazione (Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2010, n. 34219).

Con una previsione residua di non frequente verificazione nella prassi, l'art. 323, comma 2, impone la conservazione del vincolo a fini probatori (qualora ne sussistano le esigenze) di uno soltanto di più esemplari identici della stessa cosa sequestrata (nel caso, per l'appunto, di sequestro preventivo di più cose tra loro identiche), con restituzione degli altri, anche in caso di emissione della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero.

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