Detrazioni per risparmio energetico

Stefano Lapponi
04 Marzo 2019

L'articolo 1 comma 344 della legge 27.12.2006 n. 296 ha introdotto le detrazioni di imposta in misura pari al 55% delle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica di edifici esistenti. Il legislatore è poi intervenuto in successive fasi per prorogare l'agevolazione fiscale negli anni successivi.
Inquadramento

L'articolo 1 comma 344 della legge 27.12.2006 n. 296 ha introdotto le detrazioni di imposta in misura pari al 55% delle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica di edifici esistenti. Il legislatore è poi intervenuto in successive fasi per prorogare l'agevolazione fiscale negli anni successivi. Con l'articolo 14 del Decreto Legge del 4 giugno 2013 n. 63 è stata innalzata l'aliquota al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013 con l'esclusione degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompe di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione fiscale suddetta si applica anche alle spese sostenute per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile. Nel caso di interventi su parti comuni condominiali o interessanti tutte le unità immobiliari componenti il condominio l'aumento della detrazione dal 55% al 65% si applica dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014. La Legge di Stabilità n. 190 del 23.12.2014 prevede per il 2015 la proroga della agevolazione fiscale per i soggetti IRPEF ed IRES consistente nella detrazione di imposta del 65%. Per i lavori verdi sulle parti condominiali l'agevolazione che scadeva il 30 giugno 2015 slitta al 31 dicembre 2015. Medesima disciplina è stata prorogata per tutto il 2016 dalla Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015.

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica, per recupero edilizio, per il “bonus mobili ed elettrodomestici e per gli interventi di recupero per la sistemazione del verde di giardini e terrazzi sono prorogate anche per l'anno 2019.

Requisiti per accedere all'Eco bonus

Gli interventi

L'articolo 1 della Legge Finanziaria 2007 (commi 344-349) introdusse la detrazione di imposta ai fini Irpef ed Ires pari al 55% (percentuale modificata nel tempo e per alcuni interventi potenziata) per alcune tipologie di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Nel 2013 (art. 14 comma 1 del D.L. 63/2013) l'aliquota del 55% è salita al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 e prorogata fino al 31.12.2019. Dal 2013 al 2017 l'aliquota del 65% era unica per ogni tipologia di intervento; dal 2018 sono state previste aliquote differenziate per ciascun intervento.

Interventi di riqualificazione energetica

Interventi

Aliquota detrazione

Periodo sostenimento della spesa

dal

al

  • Interventi di coibentazione dell'involucro opaco.
  • Sistemi di building automation.
  • Collettori solari per la produzione di acqua calda.
  • Scaldacqua a pompa di calore

65%

6.6.2013

31.12.2019

Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

65%

6.6.2013

31.12.2017

50%

1.1.2018

31.12.2019

Acquisto e posa in opera di schermature solari

65%

1.1.2015

31.12.2017

50 %

1.1.2018

31.12.2019

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza INFERIORE alla classe A

Nessuna detrazione

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.02.2013 n. 813/2013

50 %

1.1.2018

31.12.2019

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.02.2013 n. 813/2013 con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V,VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C207/02

65%

1.1.2018

31.12.2019

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

65%

1.1.2015

31.12.2017

50%

1.1.2018

31.12.2019

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

65%

1.1.2018

31.12.2019

N.B.: per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, la legge di bilancio 2019 dispone la detrazione di imposta nella misura del 65% applicabile alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute nell'anno 2019 e fino ad un valore massimo di 100.000 euro. La detrazione è possibile a condizione che dall'intervento si ottenga un risparmio di energia primaria (PES, All.III D.M. 4.8.2001) pari almeno al 20%.

Interventi in condomini

Gli interventi di riqualificazione energetica posti in essere su parti comuni degli edifici condominiali dal 1.1.2017 al 31.12.2021, danno diritto ad una maggiore aliquota di detrazione pari a:

a) 70% se gli interventi interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;

b) 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.6.2015.

L'ammontare complessivo di spesa su cui applicare le percentuali suddette è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari componenti l'edificio oggetto dell'intervento.

Per gli interventi su parti comuni di edifici insistenti in zone sismiche 1, 2 e 3 che comportano anche la riduzione del rischio sismico è previsto un aumento della aliquota percentuale nelle seguenti misure e condizioni:

a) 80% se l'intervento comporta il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

b) 85% se l'intervento comporta il passaggio a due o più classi di rischio inferiori.

In questi casi il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Non possono essere considerate agevolabili le spese effettuate in un immobile in corso di costruzione.

La Ris. Agenzia delle Entrate 12.8.2009 n. 215 ha chiarito che la detrazione spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito (ad esempio in conseguenza di eventi sismici), classificati nella categoria catastale F2 ("unità collabente"), a condizione che l'immobile possa essere considerato come edificio esistente e non di nuova costruzione.

Cumulabilità delle agevolazioni

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi delle spese di recupero edilizio) e non sono cumulabili con il premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia (co. 2-bis dell'art. 10 del D.M. 19.2.2007, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. f) del D.M. 6.8.2009).

Cumulabilità con contributi comunitari, regionali o locali

A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente può avvalersi della detrazione pur avendo richiesto l'assegnazione di un contributo, fermo restando che qualora questo gli venga effettivamente riconosciuto, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.

Detrazione massima per gli interventi di riqualificazione energetica

Intervento

Valore massimo della detrazione in euro

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

100.000,00

Interventi su involucro di edifici esistenti (es: pareti, finestre, tetti e pavimenti)

60.000,00

Interventi riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi

60.000,00

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

60.000,00

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ad aria o ad acqua

30.000,00

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia (dal 2008)

30.000,00

Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompe di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (dal 2012)

30.000,00

Acquisto e posa in opera di schermature solari (dal 2015)

60.000,00

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (dal 2015)

30.000,00

Acquisto ed installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, climatizzazione delle unità abitative

Nessun limite

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori (anni 2018 e 2019)

100.000,00

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

- Per le spese sostenute dal 01/01/2017 fino al 31/12/2021 relative agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta in misura del 70%.

- Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali volti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media così come dettata dal D.M. Sviluppo Economico del 26/06/2015, la detrazione spetta nella misura del 75%.

- Il calcolo delle detrazioni (del 70% o del 75%) va effettuato su un ammontare delle spese non superiore ad euro 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

- Asseverazione: le condizioni per fruire della detrazione maggiorata devono essere asseverate da attestazione di prestazione energetica resa da professionisti abilitati (D.M. Sviluppo economico 26.06.2015).

- Controlli: Vengono svolti controlli dall'ENEA sulle asseverazioni. La mancata veridicità della attestazione di prestazione energetica comporta la decadenza del beneficio fiscale, oltre alla responsabilità del professionista per la non veritiera asseverazione.

- Cessione del credito di imposta: a decorrere dal 01/01/2017 in luogo della detrazione, i soggetti che beneficiano della detrazione maggiorata possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a Istituti di Credito e a Intermediari Finanziari.

NB: la detrazione maggiorata è fruibile anche dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Nota bene:

  • Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali cui spettano la detrazione del 70 ovvero 75 per cento non è previsto alcun limite massimo di detrazione; il limite riguarda l'ammontare complessivo delle spese che non deve essere superiore a 40.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
  • Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali cui spettano la detrazione dell' 80 ovvero 85 per cento non è previsto alcun limite massimo di detrazione; il limite riguarda l'ammontare complessivo delle spese che non deve essere superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Soggetti ammessi al beneficio

I soggetti ammessi ad usufruire della agevolazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico degli edifici comprendono tutti i soggetti residenti e non residenti titolari di redditi soggetti sia all'IRPEF che all'IRES.

L'ambito soggettivo dell'agevolazione fiscale comprende quindi tutti i soggetti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare:

  • persone fisiche;
  • esercenti arti e professioni e associazioni tra professionisti;
  • imprese, società di persone e società di capitali;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull'immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • chi detiene l'immobile in comodato.

I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono avvalersi della detrazione di imposta, ai fini della imputazione dei costi, devono far riferimento:

  • per i servizi alla data in cui sono ultimate le prestazioni
  • per i beni mobili alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

Non vi è obbligo di pagamento a mezzo bonifico cd. “agevolato” per questi soggetti.

Per i soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata per i quali rileva il principio di cassa, si dispone il pagamento mediante bonifico agevolato per la fruizione della detrazione.

La condizione per cui tali soggetti usufruiscano della agevolazione fiscale è l'effettivo sostenimento delle spese relative all'intervento e che l'intervento sia a loro carico.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente può avvalersi della detrazione pur avendo richiesto l'assegnazione di un contributo, fermo restando che qualora questo gli venga effettivamente riconosciuto, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.

L'immobile sul quale effettuare l'intervento di risparmio energetico deve essere detenuto dai soggetti in base ad un titolo idoneo quale il diritto di proprietà, la nuda proprietà, un diritto reale, un contratto di locazione o di comodato, un contratto di leasing. Al contrario di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, rivolta espressamente ai soli edifici residenziali, per gli interventi risparmio energetico il beneficio fiscale, riguarda esclusivamente interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali.

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Per fruire dell'agevolazione fiscale gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento.

In evidenza:

Non possono usufruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili destinati alla vendita e comunque considerati merce.

In caso di variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, le quote di detrazione residue possono essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o di comodato. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

In evidenza: beneficio esteso ai familiari

Le detrazioni Irpef (ed Ires) spettano sia ai possessori dell'immobile sia ai detentori dell'immobile (p.es. affittuario) che hanno sostenuto le spese dell'intervento. Hanno diritto ad usufruire dell'eco bonus anche i familiari (il coniuge, i parenti fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado). In tal caso le fatture relative all'intervento devono essere intestate ai familiari e la detrazione spetta nei limiti della capienza fiscale: può essere rimborsata la parte della spesa che eccede l'Irpef da versare al lordo della detrazione.

Conviventi di fatto - detrazioni per il recupero edilizio su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato prima della Legge 76 del 20 maggio 2016 (in vigore dal 5 giugno 2016)

La risoluzione 64/E/2016 sancisce la possibilità per i componenti di una “convivenza di fatto” di beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio ovvero interventi di risparmio energetico e acquisto di mobili ed elettrodomestici, su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato. I diritti spettanti ai conviventi di fatto, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi, atteso il principio della unitarietà del periodo d'imposta, si ritiene debbano applicarsi per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 (AE Circolare n. 8 del 7 aprile 2017).

Riqualificazione energetica per le imprese

Interventi agevolabili

Tutti gli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa

Interventi esclusi

Gli interventi su immobili locati a terzi, sia strumentali che abitativi e gli interventi su immobili “merce”

Principio fiscale

I soggetti titolari di reddito di impresa detraggono le spese dell'intervento secondo il principio di competenza

Familiari dell'imprenditore

Se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

Adempimenti da osservare

Attestato di certificazione energetica

Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica

Obblighi di acquisizione e trasmissione

Interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008

L'attestato di qualificazione energetica degli edifici è prodotto successivamente all'esecuzione degli interventi utilizzando le procedure e metodologie di cui all'art. 6, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. In assenza delle sopra riportate procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A del Decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato.

Non è più necessario presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica ma il contribuente deve acquisire la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema ministeriale. Tale scheda informativa deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui sono stati eseguiti i lavori;

- la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito;

- il costo degli interventi realizzati, distinto tra importo per spese professionali ed importo per il calcolo della detrazione spettante.

- Per spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari;

- per le spese effettuate dal 15 agosto 2009 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

La copia dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati vanno obbligatoriamente trasmessi all'ENEA entro novanta giorni dalla data di fine lavori attraverso il sito www.acs.enea.it (l'invio della documentazione cartacea a mezzo raccomandata è ammesso solo quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA)

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti da un unico tecnico abilitato.

Pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

L'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

Errore nell'effettuazione del bonifico – incompleta compilazione

Se il bonifico viene compilato , dal contribuente o dall'amministratore di condominio, in modo erroneo tale da pregiudicare il rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta, da parte della Banca o dell'amministrazione Postale, il beneficio fiscale non viene perduto se avviene la ripetizione del bonifico in modo corretto. Se la ripetizione non può effettuarsi ovvero se il bonifico sia oggetto di errata compilazione, la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. L'agenzia delle entrate con la circolare n. 43 del 2016 prevede che, qualora vi sia stato errore nella compilazione del bonifico, il beneficio fiscale resta in capo al contribuente se l'impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.

Comunicazioni Agenzia delle Entrate

La fruizione del beneficio non soggiace all'obbligo di comunicazione preventiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o dell'Asl (salvo che quest'ultima comunicazione non sia richiesta dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri).

Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, anche per la detrazione sugli interventi per il risparmio energetico è stato soppresso, dal 14 maggio 2011, l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per poter usufruire dell'agevolazione.

La Legge di stabilità 2015 abolisce l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione (approvata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009) per le spese sostenute nei periodi di imposta a “cavallo di anno” cioè per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi di imposta.

Precedentemente il modello doveva essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori aveva avuto inizio.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E (par. 3 fornisce una serie di indicazioni e precisazioni una serie relative alla detrazione per il risparmio energetico:

Agenzia delle Entrate

Circolare del 23 aprile 2010, n. 21/E

Con riferimento al termine dei lavori

Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo o in altra ipotesi in cui non può essere data certa della fine dei lavori, il contribuente può provare la data di fine lavori con ogni altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori, ma non può produrre una propria autocertificazione;

Con riferimento alla scheda informativa

E' possibile correggere la scheda informativa che deve essere inviata all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. La comunicazione in rettifica della precedente dovrà comunque essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

Modello Unico

Le spese per il risparmio energetico trovano spazio nella sezione IV del quadro RP del modello con conseguente indicazione dell'importo della detrazione nel quadro RN.

L'arco temporale di detraibilità della spesa è determinato dalla data del pagamento:

Spese sostenute dal 2008

Detraibili in 3 annualità minimo (fino a 10 annualità)

Spese sostenute dal 2009 al 2010

Detraibili in 5 annualità

Spese sostenute dal 2011

Detraibili in 10 annualità

Cessione dei benefici ai fornitori Art. 10, DL 34/2019 conv. in L. 58/2019

Detrazione per Ecobonus e consolidamento antisimico - Art. 10, L. 58/2019

Interventi

Interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione Sisma Bonus

Contribuente

Il contribuente interessato, al posto dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, può optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Fornitore

Il fornitore ottiene il rimborso della cifra anticipata sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali, senza applicazione di limiti di compensabilità.

In alternativa il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

N.B.: esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.

In evidenza

Altre novità introdotte dalla legge di stabilità

IACP

Le detrazioni per riqualificazione energetica diventano fruibili anche dagli Istituti Autonomi Case Popolari.

Interventi su parti comuni condominiali e soggetti “no tax area

I soggetti che si trovano nella “no tax area”, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, possono optare per la cessione della detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno svolto i lavori.

Nuove tipologie di interventi

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative al fine di controllare i consumi energetici e garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Sono in particolare:

  • dispositivi che misurano e mostrano i consumi energetici con fornitura periodica di dati
  • dispositivi che misurano, il funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti
  • dispositivi che consentono in remoto, la programmazione, l'accensione e lo spegnimento degli impianti
Riferimenti

Normativi

  • D.L. n. 34/2019 conv. in L. 58/2019
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 c. 2 lett. a)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190
  • D.L. 4 giugno 2013, n. 63, art. 14 c. 1
  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83
  • Decreto interministeriale 7 aprile 2008
  • D.M. 11 marzo 2008, n. 31013
  • Decreto interministeriale 19 febbraio 2007
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296
  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 agosto 2009, n. 215

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