Delibera assembleare viziata: sanzione disciplinare per il notaio

La Redazione
21 Luglio 2016

Con la sentenza n. 14766/16, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di iscrizioni nel Registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali da parte dello stesso notaio verbalizzante, è possibile configurare la responsabilità disciplinare di quest'ultimo qualora risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge per la validità della delibera stessa.

Con la sentenza n. 14766/16, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di iscrizioni nel Registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali da parte dello stesso notaio verbalizzante, è possibile configurare la responsabilità disciplinare di quest'ultimo qualora risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge per la validità della delibera stessa.

La vicenda. La pronuncia in oggetto origina dalle contestazioni disciplinari mosse ad un notaio per aver indebitamente iscritto al Registro delle imprese la delibera di una s.r.l. con la quale era stata approvata una modificazione statutaria non indicata all'ordine del giorno e relativa a diritti particolari dei soci maggioritari in assenza delle condizioni previste dall'art. 2468 c.c. e, in particolare, dell'approvazione all'unanimità. La Corte d'appello, ribaltando il giudizio della Commissione regionale, accertava la responsabilità del notaio.

I motivi del ricorso. Il professionista ricorre per la cassazione della pronuncia sostenendo l'erroneità della conclusione a cui è pervenuta la Corte territoriale in quanto i presunti vizi della delibera non andrebbero a ledere interessi generali dei terzi ma solo le garanzie previste a tutela dei soci minoritari, essendo dunque la stessa affetta da annullabilità e non da nullità. Deduce inoltre che l'ordine del giorno, riferendosi all'adozione di deliberazioni in ordine all'amministrazione della società, avrebbe potuto giustificare anche la conseguente delibera in discussione.

L'ordine del giorno. La S.C. ritiene infondate le deduzioni del ricorrente, ricordando come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente affermato che l'indicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci non deve necessariamente indicare in modo particolareggiato tutte le materie da trattare, essendo sufficiente un'indicazione sintetica, chiara e non ambigua, con la conseguenza che i temi non espressamente né logicamente inclusi tra quelli elencati non possono essere oggetto della deliberazione di quell'assemblea.

I diritti particolari dei soci. Per quanto attiene al merito della delibera, è doveroso sottolineare come ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c. solo il consenso unanime di tutti i soci possa modificare i diritti particolari spettanti ai soci della s.r.l. previsti dall'atto costitutivo e relativi all'amministrazione della società. Tale principio trova applicazione sia per i diritti introdotti ex novo nell'atto costitutivo, che per la successiva modifica dei particolari diritti già previsti a favore di alcuni soci in quanto, in una situazione caratterizzata dall'intuitus personae, come quella che caratterizza la s.r.l., è inevitabile l'incidenza di tale modifica sulla posizione soggettiva degli altri soci.

Il controllo del notaio. In tale contesto, i Giudici di legittimità ribadiscono infine che spetta al notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto verificare che la stessa sia conforme alle condizioni previste dalla legge prima di richiederne l'iscrizione al Registro delle imprese, non assumendo a tal fine alcuna rilevanza la distinzione tra vizi che ne determinano l'annullabilità o la nullità. Il controllo che compete al notaio ha infatti ad oggetto la legalità sostanziale dell'atto che deve essere accertata sulla base di una rigorosa analisi documentale. Il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, deve dunque rifiutarsi di iscrivere al Registro delle imprese le deliberazioni assunte in assenza dei requisiti di legge ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese, essendo altrimenti riscontrabile la responsabilità disciplinare per violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1) della legge notarile.

In conclusione la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

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