Abuso di attività di direzione e coordinamento
23 Febbraio 2016
Nell'azione di responsabilità di cui all'art. 2497 c.c. spetta al fallimento l'onere probatorio relativo alle specifiche condotte dannose degli amministratori e sindaci della capogruppo convenuti in giudizio, al nesso di causalità tra di esse ed il danno subito, nel suo preciso ammontare: deve escludersi, quindi, che per il solo fatto di aver occupato una carica si possa rispondere dei fatti della controllata, dovendosi invece individuare e provare, ad opera dell'attore, il comportamento che ha cagionato la lesione. |