Deducibilità delle perdite sui crediti

La Redazione
17 Luglio 2012

Una s.r.l. che ha un credito verso un soggetto dichiarato fallito nel 2011 deve portare in deduzione il credito nel periodo d'imposta 2011 o può aspettare la chiusura della procedura concorsuale, ritenendo quello il momento in cui il credito potrà essere dichiarato definitivamente perso?

Una S.r.l. che ha un credito verso un soggetto dichiarato fallito nel 2011 deve portare in deduzione il credito nel periodo d'imposta 2011 o può aspettare la chiusura della procedura concorsuale, ritenendo quello il momento in cui il credito potrà essere dichiarato definitivamente perso?

L'art. 101 D.P.R. 917/1986 al comma 5 precisa che “le perdite di beni (…) commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. (…) il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.
La norma appare dunque piuttosto chiara su due punti:
• la deducibilità sussiste qualora la perdita risulti da elementi certi e precisi;
• i requisiti di certezza e precisione sussistono in ogni caso in presenza di procedura concorsuale dal momento in cui tale procedura viene dichiarata.

Tale tesi è anche stata confermata da due sentenze della Corte di Cassazione, la n. 9218 del 21 aprile 2011 e la 22135 del 29 ottobre 2010, nelle quali veniva ribadito che il requisito della certezza e precisione degli elementi di supporto alla deducibilità della perdita può trovarsi nel caso della declaratoria di fallimento.
Nel caso prospettato quindi il contribuente sarà tenuto a dedurre la perdita, già necessariamente svalutata a fini civilistici, nell'esercizio 2011. Non sono consentite dunque scelte differenti come quella che ipotizzerebbe il differimento della deducibilità alla chiusura del periodo di liquidazione.

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