Deducibilità delle perdite sui crediti
17 Luglio 2012
Una S.r.l. che ha un credito verso un soggetto dichiarato fallito nel 2011 deve portare in deduzione il credito nel periodo d'imposta 2011 o può aspettare la chiusura della procedura concorsuale, ritenendo quello il momento in cui il credito potrà essere dichiarato definitivamente perso?
L'art. 101 D.P.R. 917/1986 al comma 5 precisa che “le perdite di beni (…) commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. (…) il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”. |