Il decreto di ammissione a concordato è comparabile alla sentenza di fallimento ai fini dell'accertamento della bancarotta

La Redazione
30 Dicembre 2015

Ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta, il decreto di ammissione al concordato preventivo è da ritenersi equiparato alla sentenza di fallimento, e si deve fare riferimento alla data del decreto per valutare la rilevanza di eventuali restituzioni effettuate dei beni distratti.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.

50289

/2015, depositata il 2

2

dicembre 2015, ha affermato

che i

l decreto di ammissione al concordato preventivo è da ritenersi equiparabile alla sentenza di fallimento, e si deve fare riferimento alla data del decreto per valutare le eventuali restituzioni effettuate al fine di escludere la rilevanza penale delle condotte distrattive.


Il caso

.

Il Tribunale del Riesame

territoriale revocava l'ordinanza con

cui il Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale

aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo, contrariamente al G.I.P., insussistenti gravi indizi in ordine al reato di cui agli artt. 223 e 236 l. fall.,

ipotizzato nell'avere l'imputato, quale amministratore di fatto di una società ammessa a concordato preventivo, distratto una somma di denaro in data successiva al provvedimento di ammissione alla procedura di concordato.


Avverso tale ordinanza ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica. La Corte di Cassazione

in accoglimento del ricorso della Procura, annullava il provvedimento impugnato, rinviando al Tribunale competente per un nuovo esame della questione.


Decreto di ammissione al

c

oncordato preventivo e sentenza di fallimento.

Secondo la Suprema Corte,

il decreto di ammissione al concordato preventivo è da equipararsi alla sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto anch'esso provvedimento presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza della società. Da ciò deriverebbe, dunque, che l'uscita non autorizzata di somme dalle disponibilità di una società ammessa al concordato preventivo, è da ritenersi sostanzialmente assimilabile alle condotte che oggettivamente integrano la fattispecie di bancarotta fraudolenta post fallimentare.

Restituzione dei beni distratti.

Per

i Giudici di legittimità il rientro della somma distratta potrebbe comportare l'insussistenza della materialità del reato di bancarotta fraudolenta solo nel caso in cui fosse intervenuta precedentemente alla soglia cronologica identificata dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento

(e dunque anche del decreto di ammissione alla concordato preventivo), poiché in detto caso il reintegro del patrimonio della fallita sarebbe avvenuto prima che il pericolo per la garanzia dei creditori abbia acquisito effettiva concretezza.
Tale ipotesi, però, non sarebbe ravvisabile nel caso di bancarotta post fallimentare, in cui la distrazione avviene nel momento in cui il provvedimento ricognitivo dello stato di insolvenza ha attestato l'effettiva inidoneità del patrimonio dell'impresa a soddisfare le pretese dei creditori, rendendo potenzialmente pregiudizievole qualsiasi atto dispositivo dei beni patrimoniali del quale non sia verificata, ai fini dei prescritti provvedimenti autorizzativi, l'inerenza all'attività dell'impresa.

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