Tamponamento per improvvisa immissione del veicolo nella corsia di marcia: nessun risarcimento se non si prova la repentinità della manovra
10 Novembre 2016
IL CASO Tizio, che procedeva regolarmente lungo la sua corsia di marcia in autostrada, si vedeva d'un tratto sbarrata la strada da un auto guidata da Caio che, con repentina manovra di immissione dalla corsia di emergenza nella corsia di marcia, provocava un incidente, causando danni materiali. Tizio cita il fratello di Caio, proprietario dell'autovettura, e la sua compagnia di assicurazione RCA, al fine di ottenere il risarcimento per danni alla persona, deducendo che a causa dell'urto aveva subito gravissime lesioni personali. I convenuti non ravvisano alcuna responsabilità, dal momento che la consulenza tecnica d'ufficio cinematica aveva confermato che l'autovettura guidata da Tizio aveva tamponato l'auto che la precedeva. I giudici di merito rigettano la domanda attorea in virtù dei « riscontri oggettivi desumibili sia dalle caratteristiche dei danni riportati dai mezzi e dalla posizione post urto, .., sia dall'assenza di tracce di frenata oltre che dalla perfetta visibilità esistente al momento del sinistro in loco». Tizio ricorre dunque in Cassazione, denunziando, tra gli altri, violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, 2054 comma 2, 2909 c.c., nonché degli artt. 140, 141, 145, 149 e 154 C.d.S e artt. 652 e 654 c.p.p.
CRITICHE INSINDACABILI La Corte, anzitutto, considera ingiustificate le critiche mosse al verbale della Polizia stradale e alla consulenza tecnica d'ufficio, ricordando come tali risultanze siano insindacabili se non in caso di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
PRESUNZIONE DI PARI CONCORSO DI COLPA Posto che i primi due gradi di giudizio avevano accertato che le autovetture coinvolte si trovavano effettivamente una dietro l'altra, e che l'automobile di Tizio aveva investito quella di Caio, la Cassazione chiarisce che non era stato escluso che l'automobile guidata da Caio provenisse dalla corsia di emergenza, ma che non era nemmeno stato accertato che si fosse immesso nel flusso stradale contestualmente al passaggio dell'autovettura guidata da Tizio, e che lo avesse fatto repentinamente. Per questi motivi la Corte ritiene correttamente esclusa la presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c.
PRESUNZIONE DI INOSSERVANZA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA La Suprema Corte afferma che il «conducente del veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza». Pertanto, prosegue la Corte, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. civ., 18 marzo 2014 n. 6193).
OSTACOLO IMPREVEDIBILE E ANOMALO Unico caso in cui la presunzione de facto di violazione dell'obbligo di mantenere la corretta distanza di sicurezza viene meno è costituito dal tamponamento a danno di veicolo che «costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (vedi Cass. civ., 19 dicembre 2006, n. 27134) e che anche nelle ipotesi di collisione da tergo deve essere valutata in modo comparativo la condotta di entrambi i conducenti, con la conseguenza che l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli (così Cass. civ., 21 agosto 1992, n. 9727), quale potrebbe essere l'immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale» ma che, tuttavia, «spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa dell'art. 149 C.d.S. ed a comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti».
La Corte, dunque, rigetta il ricorso e condanna la parte attorea a pagare le spese del giudizio, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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