Rettifica IRES: necessaria l'integrazione del contraddittorio di tutti i soci

La Redazione
02 Dicembre 2015

La Suprema Corte, con ordinanza n. 24472/2015, ha statuito che il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992, così il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24472/2015, ha chiarito che il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati comporta la necessarietà di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 546/1992. Pertanto il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

L'Amministrazione finanziaria ricorreva contro la pronuncia della CTR di Milano, lamentando l'omessa pronuncia, da parte del giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione dell'integrazione del contraddittorio tra soci e società.

Nello specifico il contribuente impugnava l'avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione dei redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla società contribuente.

I Giudici nella loro disamina ricordano che l'art. 115 del D.P.R. n. 917/1986 prevede che: "esercitando l'opzione di cui al co. 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, co. 1, lett. a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'art. 2346 del c.c., e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".

Uniformandosi alla decisione delle sezioni unite (cfr. sentenza del 4 giugno 2008, n. 14815), i Giudici di legittimità hanno ribadito che "in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento [...]".

La Corte annulla la pronuncia impugnata e rimette la controversia al giudice di primo grado.

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