Condono, non c’è se non si rispettano le rate
08 Settembre 2015
La Legge Finanziaria 2003 (art. 9-bis, Legge n. 289/2002 ) aveva introdotto un condono per le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per i ritardati od omessi versamenti sulle imposte dirette; tali sanzioni, recitava l'articolo, “non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data”. Tale articolo è finito al centro di una recente pronuncia della Cassazione. In essa, una S.r.l. ricorrente proponeva ricorso presso Piazza Cavour contro la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate, la quale aveva precedentemente negato il condono per il mancato versamento delle rate in cui era stato frazionato il pagamento. La contribuente lamentava che i Giudici regionali avevano erroneamente ritenuto che il versamento della prima rata, eseguito tempestivamente ma in misura minore al dovuto per un errore di calcolo, costituisse una causa ostativa al perfezionamento della definizione; tale errore, per la ricorrente, era scusabile, e andava letto anche alla luce del fatto che era stato effettuato un versamento integrativo della prima rata. I Giudici del Palazzaccio non hanno però usato clemenza: “il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto – si legge nella sentenza del 7 agosto 2015, n. 16621 – e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive”. Insomma, l'insufficiente pagamento della prima rata, secondo i Giudici, è ostativo e risulta difficilmente comprensibile l'errore scusabile, in quanto nell'importo in esame era sufficiente moltiplicare l'importo per i diversi periodi di imposta. |