Utili da partecipazione nelle associazioni professionali

La Redazione
14 Settembre 2015

Un'associazione professionale di avvocati fino a quando può modificare le quote di partecipazioni agli utili degli associati? Ci si chiede se il termine utile sia quello della presentazione dei redditi (30 settembre 2015).

Un'associazione professionale di avvocati fino a quando può modificare le quote di partecipazioni agli utili degli associati? Ci si chiede se il termine utile sia quello della presentazione dei redditi (30 settembre 2015).

L'art. 5, comma 2, del DPR 917/86, prevede che le quote di partecipazione agli utili “si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta”.

Per le associazioni di artisti e professionisti il D.P.R. 917/86 ha previsto un maggior termine per far risultare le nuove quote di partecipazione. In base al medesimo comma 2, lett. c), art. 5 del D.P.R. 917/86 “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura privata di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi”.

Il termine a disposizione per effettuare la modifica delle quote spira con la presentazione della dichiarazione dei redditi; in sostanza gli associati componenti di un'associazione professionale che intendono inviare telematicamente la dichiarazione dei redditi dell'associazione entro il prossimo 30 settembre, dovranno preventivamente modificare per atto pubblico o scrittura privata autenticata le quote di partecipazione. In mancanza di tale modifica assumeranno valore le quote di partecipazione dello scorso anno.

L'espressione fino alla presentazione della dichiarazione deve essere intesa fino al momento in cui viene effettuato telematicamente l'invio effettivo del modello. Pertanto se l'adempimento (l'invio telematico della dichiarazione) viene eseguito entro il 31 agosto, entro la medesima data l'atto pubblico o la scrittura privata dovranno indicare le nuove quote di partecipazione non proporzionate ai conferimenti. Viceversa se si intende effettuare l'atto di modifica delle quote dopo il 31 agosto si dovrà anche posticipare l'invio materiale della dichiarazione dei redditi. In caso della mancata o della tempestiva modifica delle quote di partecipazione entro tale data le percentuali saranno determinate in base alla previsione dell'atto costitutivo o della scrittura privata autenticata predisposta lo scorso anno.

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