L’esenzione dall’imposta nei procedimenti divorzili
12 Ottobre 2016
L'esenzione dall'imposta (art. 19, Legge n. 74/1987) dei provvedimenti relativi a procedimenti divorzili va riconosciuta anche ai provvedimenti che, seppur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della lite matrimoniale. Deve essere osservato che la lettera dell'art. 19 della L. n. 74/1987, laddove la norma parla di lato esenzione dall'imposta dei provvedimenti "relativi" a procedimenti "divorzili", sembra voler riconoscere il beneficio anche con riferimento a provvedimenti che, come quello pervenuto all'esame, pur se non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della lite matrimoniale.
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