Enti ecclesiastici

Stefano Lapponi
05 Marzo 2015

Gli Enti ecclesiastici sono oggi definiti dall'art. 7, co. 2, Legge 25 marzo 1985, n. 121 (che ha ratificato l'accordo modificativo del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929). Sono gli Enti, con sede in Italia, fondati ed approvati secondo la normativa dettata dal diritto canonico, la cui finalità è la diffusione della religione e del culto.
Inquadramento

Gli Enti ecclesiastici sono oggi definiti dall'art. 7, co. 2, Legge 25 marzo 1985, n. 121 (che ha ratificato l'accordo modificativo del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929).

Sono gli Enti, con sede in Italia, fondati ed approvati secondo la normativa dettata dal diritto canonico, la cui finalità è la diffusione della religione e del culto.

L'art. 2, Legge 20 maggio 1985, n. 222 introduce il concetto di Ente ecclesiastico distinguendo gli enti “canonici” in due distinte categorie. Nella prima categoria sono inclusi tutti gli enti che appartengono alla costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari; alla seconda categoria appartengono, invece, tutti gli enti eretti nell'ordinamento per i quali si è accertata la finalità direligione e culto”.

Nozione

Gli enti ecclesiastici sono oggi definiti dall'art. 7, co. 2, L. 25 marzo 1985, n. 121 (che ha ratificato l'accordo modificativo del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929); si tratta “degli Enti Ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto”.

La successiva Legge 222 del 20 maggio 1985 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio alle diocesi”, all'art. 2 ha introdotto una distinzione fondamentale in riferimento al modo con cui si attribuisce ad un ente canonico tale denominazione, distinguendo due categorie.

Nella prima categoria sono inclusi tutti gli enti che appartengono alla costituzione gerarchica della chiesa, gli istituti religiosi e i seminari (art. 2, co. 1, L. 222/85 ); alla seconda appartengono invece tutti gli enti eretti nell'ordinamento per i quali si è accertata la finalità di “religione e culto”.

Pertanto, nella prima categoria rientrano tutti gli enti riconosciuti come “Ecclesiastici” dal diritto stesso. Ne fanno parte:

  • la Conferenza Episcopale Italiana;
  • le diocesi;
  • le parrocchie;
  • i capitoli;
  • le chiese (se sono aperte al pubblico e non sono annesse ad un altro ente ecclesiastico);
  • le regioni ecclesiastiche;
  • le province ecclesiastiche;
  • l'Istituto centrale sostentamento del clero;
  • i seminari, gli istituti di scienze religiose, le facoltà teologiche;
  • gli istituti religiosi (anche diocesani), le province religiose e le case religiose;
  • gli istituti secolari;
  • le società di vita apostolica.

Nella seconda categoria comprendiamo:

  • "le altre persone giuridiche canoniche, … le fondazioni e in genere … gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa” (art. 2, co. 2, L. 222/85) per i quali un atto amministrativo dello Stato italiano abbia accertato l'esistenza della finalità di religione o di culto.

La distinzione tra le due categorie è rilevante per il riconoscimento giuridico nell'ordinamento italiano, mentre non è di alcun rilievo per quanto riguarda la disciplina tout court, dell'Ente Ecclesiastico.

In sostanza, un Ente Canonico è considerato ecclesiastico e riconosciuto civilmente solo a seguito di emanazione di Decreto del Ministero dell'Interno che conferisce la personalità giuridica all'Ente.

Il riconoscimento civile

Per la normativa concordataria sono tre gli elementi principali che occorrono per il riconoscimento civile di un Ente Ecclesiastico:

  1. collegamento con l'ordinamento della Chiesa Cattolica (assenso dell'autorità ecclesiale al riconoscimento civile dell'ente;
  2. sede in Italia;
  3. il fine di religione o di culto.

Ottenuto il riconoscimento, l'ente ecclesiastico viene iscritto nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui l'ente ha la propria sede.

L'iscrizione ha lo scopo di dare pubblicità legale all'ente. Così come la prima iscrizione, anche tutte le modifiche sostanziali dell'ente vanno iscritti nel registro prefettizio.

In particolare:

  • Mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione dei beni, nella denominazione o sede;
  • Variazione del rappresentante legale.
Attività

L'Ente Ecclesiastico ha come finalità costitutiva ed essenziale quella di religione e di culto e per oggetto principale le attività che rispondono al proprio fine istituzionale. Ciò nonostante può svolgere sia direttamente che indirettamente anche attività diverse.

Attività dell'ente ecclesiastico

Art. 16, lett. a), L. 222/85

ATTIVITA' DIRETTE

Art. 16, lett. b), L. 222/85

ATTIVITA' DIVERSE

  • Esercizio del culto e cura delle anime;
  • Formazione del clero e dei religiosi;
  • Scopi missionari;
  • Catechesi;
  • Educazione cristiana:
  • Assistenza e beneficenza;
  • Istruzione;
  • Educazione e cultura;
  • In ogni caso, attività commerciali o a scopo di lucro.
Amministrazione

La distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione è rinviata agli statuti e alle leggi particolari.

Il principio generale sancisce che ogni atto di straordinaria amministrazione è valido previa autorizzazione scritta dell'autorità ecclesiastica competente (Can. 1281 § 1)

Gli atti di ordinaria amministrazione possono invece essere compiuti dall'amministratore ecclesiastico senza il ricorso preventivo all'autorità superiore.

Quanto all'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici, la stessa è assoggettata ai controlli previsti dal diritto canonico.

In evidenza: atti di straordinaria amministrazione del Diritto Canonico (CJC)

  1. alienazioni di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica;
  2. tutti gli atti e i negozi che possano pregiudicare lo stato patrimoniale dell'ente ecclesiastico;
  3. le liti attive e passive istituite in sede civile;
  4. accettazione di offerte gravate da particolari modalità di adempimento o condizioni;
  5. impiego di denaro eccedente le spese e che potrebbe essere destinato alle finalità dell'ente.

Sono “atti” soggetti a Licenza della Santa Sede:

  • Le alienazioni di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale (es. Delibera CEI n. 20, € 1.000.000);
  • Ex voto donati alla Chiesa;
  • Cose preziose per arte e storia.
Regime tributario e fiscale

Gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti sono da considerarsi, sotto il profilo fiscale, enti non commerciali. Essi non hanno infatti per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (art. 73, co. 1, T.U.I.R.) stante che:

  • per legge hanno fine di religione e di culto;
  • per oggetto principale le attività relative al proprio fine istituzionale (attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Gli Enti Ecclesiastici possono anche svolgere attività diverse che possono essere soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato ed in particolare al regime fiscale previsto per le attività medesime.

In evidenza: Capacità contributiva degli enti ecclesiastici

Gli enti ecclesiastici sono, al pari di tutti gli enti non commerciali, riconosciuti come soggetti a capacità contributiva limitata. Nel caso di tali Enti concorrono alla formazione del reddito imponibile soltanto alcune categorie di entrate:

  • redditi dei terreni e immobili;
  • redditi da capitali;
  • redditi derivanti dall'esercizio, anche occasionale, di attività commerciali;
  • plusvalenze realizzate in operazioni particolari di cessione di fabbricati o di aree edificabili.

In tal senso per gli Enti Ecclesiastici non costituiscono mai reddito imponibile:

  • le offerte dei fedeli;
  • i contributi (anche pubblici).

In ogni caso gli Enti Ecclesiastici devono avere il codice fiscale e, nel caso in cui esercitino abitualmente una attività commerciale, devono possedere la Partita IVA.

Il regime tributario e fiscale degli enti con fine di religione e di culto

Quali sostituti di imposta

Devono versare le ritenute alla fonte in relazione alle retribuzioni dei dipendenti;

Devono versare le ritenute d'acconto per compensi a professionisti;

Devono rilasciare il Modello CUD ai dipendenti;

Devono redigere il Modello 770.

Non sono sostituti di imposta per le remunerazioni ai sacerdoti per lo svolgimento di attività presso i medesimi enti. Il compito di effettuare le ritenute in questo caso è attribuito per legge all'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero.

IRES

Sono soggetti IRES se hanno redditi imponibili derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

IRES

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con fine di religione e di culto sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione.

L'imposta è ridotta del 50% per gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione (art. 6, D.P.R. 601/73).

Reddito fondiario

Gli immobili destinati all'esercizio del culto comprese le pertinenze, non producono reddito fondiario.

No IMU

IRAP

Sono tenuti al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive se:

  • svolgono attività commerciale
  • impiegano personale; dipendente o collaboratori nell'ambito delle attività istituzionali.

IMU

È riconosciuta l'esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alle loro pertinenze.

E' riconosciuta l'esenzione agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto (di cui all'art. 16, lett. a), L. 222/1985.

Alcune interpretazioni sulla norma di esenzione;

“l'esenzione si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a) a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” – art. 7, co. 2-bis, D.L. 203/2005;

L. 248/2006 sancisce che il diritto all'esenzione è riconosciuto che le attività “non abbiano esclusivamente natura commerciale”.

Imposta di successione e donazione, imposta di registro

Non sono assoggettabili a tali imposte i trasferimenti a favore di:

  • enti pubblici;
  • fondazioni;
  • associazioni legalmente riconosciute,

che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'imposta di successione e donazione restano in vigore anche dopo la loro soppressione.

Imposte ipotecarie e catastali

Sono esenti con riferimento ai trasferimenti a titolo gratuito di immobili esclusi dall'imposta di successione e donazione.

IVA

Le cessioni a titolo gratuito di beni che rientrano nell'ambito della commercializzazione dell'impresa a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusiva finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, sono esenti da IVA.

In sostanza, la cessione di beni a enti ecclesiastici riconosciuti di beni normalmente commercializzati dall'impresa cedente è esente da Imposta sul Valore Aggiunto.

TOSAP

Sono esenti le occupazioni di suolo pubblico effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti.

Art. 49, co. 1, lett a) D.Lgs. 507/93

Diritto sulle Affissioni

Esenti per I soggetti e le attività degli Enti Ecclesiastici le affissioni in spazi dedicati di:

  • manifesti di enti senza scopo di lucro;
  • manifesti relativi ad attività religiose patrocinate o partecipate da enti pubblici territoriali;
  • manifesti relativi a festeggiamenti religiosi.

Il diritto sulle affissioni è ridotto al 50 % per le affissioni in spazi non dedicati.

Riferimenti

Normativi:

Legge 18 ottobre 2001, n. 383

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.346

Legge 20 maggio 1985, n. 222

Legge 25 marzo 1985, n. 121

Giurisprudenza:

Prassi:

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