Enti no profit

Pierpaolo Ceroli
29 Luglio 2016

Con la locuzione “no profit” si intendono indicare Enti ed organizzazioni caratterizzate dall'assenza di fini di lucro costituite con fini altruistici rivolti ad attività socialmente utili in diversi settori quali:culturale;ricerca;studio;assistenziale;sanitario;ambientale.Tali soggetti si caratterizzano quindi per:perseguimento di finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità;assenza di finalità lucrative e di distribuzione di utili;natura privatistica;impiego di tutte le risorse per il raggiungimento dello scopo cui sono costituite.Gli scopi sopra descritti possono essere perseguiti tramite la costituzione di diverse forme giuridiche quali, ad esempio:associazioni;fondazioni;comitati;Enti pubblici;società cooperative.In particolare sono previste importanti agevolazioni fiscali per gli Enti non commerciali che  prevedono determinate clausole nello statuto. A seguito della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in GU il 29 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) sono venute meno le agevolazioni che erano state previste per gli Enti non commerciali che prevedevano determinate clausole nello statuto. La nuova previsione normativa ha infatti aumentando la base imponibile dal 5% al 77,74% comportando una tassazione spropositata per questo tipo di ente che si vedrà completamente erosa dal fisco la quota che precedentemente poteva destinare alle proprie attività istituzionali per le quali erano stati costituiti. Recentemente la disciplina degli Enti no profit ha subito una modifica complessiva con l'introduzione del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), in vigore dal 3 agosto 2017, composto da 104 articoli.Condizione necessaria per essere considerato un Ente del Terzo settore (ETs) è quella di essere scritto al Registro unico nazionale del Terzo settore istituito dall'art. 45 del Codice e disciplinato dal Titolo VI del medesimo (che andrà a sostiture i diversi elenchi e registri istituiti negli ultimi decenni.Tale Registro non sarà subito operativo, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 12 mesi per stabilire le regole generali e le Regioni avranno, successivamente, 6 mesi per renderlo operativo.
Inquadramento

Con la terminologia “no profit” si intende riferirsi alle organizzazioni ed Enti senza fini di lucro istituiti con finalità sociali.

Il settore no profit, meglio conosciuto come “Terzo settore”, inizialmente non oggetto di disciplina legislativa se non a carattere marginale con la Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11 agosto 1991 e la Legge sulle cooperative sociali n. 381 del 8 novembre 1991, è stato solo di recente ripetutamente articolato in una serie di norme che, seppur non di carattere unitario, hanno introdotto le linee guida che devono essere rispettate dalle organizzazioni o Enti che decidono di impegnarsi negli scopi sociali per i quali sono stati appositamente costituiti.

La Legge n. 266/1991 è stata abrogata dall'art. 102, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore); tuttavia alcuni articoli trovano una decorrenza di abrogazione diversa:

  • l'art. 8, c. 2, primo periodo e c. 4. è abrogato a decorrere dal termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice, ovvero, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
  • l'art. 12, c. 2 è abrogato a decorrere dalla data di efficacia del Decreto del MEF.

Con il D.L. n. 148/2017 (collegato alla Legge di Bilancio 2018), il Legislatore modifica l'efficacia temporale delle abrogazioni disposte dal primo comma dell'art. 102 del D.Lgs. n. 117/2017. In particolare, l'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, norma di interpretazione autentica, sancisce che le disposizioni di carattere fiscale abrogate per effetto del primo comma del citato articolo 102 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017. Di conseguenza, le norme fiscali contenute nella L. n. 266/1991 si applicano per tutto il 2017.

Il settore del no profit si contrappone quindi allo Stato e alle imprese ed è costituito da organizzazioni collettive aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  • perseguimento di finalità sociali e di pubblica utilità;
  • assenza di finalità di lucro e distribuzione utili;
  • natura privatistica;
  • utilizzo di tutte le risorse disponibili per perseguimento dello scopo cui sono istituite.

e sono rivolte ai settori di rilevanza sociale quali, per esempio:

  • assistenza;
  • tutela dei diritti;
  • salvaguardia dell'ambiente;
  • tutela beni di interesse storico;
  • istruzione;
  • religiosi.

A seguito della L. 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in GU il 29 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) sono venute meno le agevolazioni che erano state previste per gli Enti non commerciali che prevedevano determinate clausole nello Statuto. La nuova previsione normativa ha infatti aumentando la base imponibile dal 5% al 77,74% comportando una tassazione spropositata per questo tipo di ente che si vedrà completamente erosa dal fisco la quota che precedentemente poteva destinare alle proprie attività istituzionali per le quali erano stati costituiti.

Gli Enti del Terzo settore

Per effetto della riforma operata dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), si considerano Enti del Terzo settore (ETs): le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli Enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Come chiarito dalla FNC (Documento 18 aprile 2018), l'iscrizione al RUNTS è una delle condizioni necessarie per essere considerati Enti del Terzo settore; pertanto, fino a quando tale Registro non sarà istituito, non possono sussistere gli ETs ed agli attuali Enti no profit continuano ad applicarsi le regole previste prima dell'entrata in vigore del Codice. In particolare, la Fondazione, richiamando l'art. 101 del Codice, chiarisce che “il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e da parte degli ETs attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Con il corollario che qualsiasi Ente, che voglia costituirsi come ETs, a seconda della forma giuridica che verrà prescelta in sede di costituzione secondo le modalità e i criteri declinati nel Codice, deve attualmente iscriversi presso uno dei registri ancora in uso”.

Inoltre, sono esclusi, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, dal perimetro degli ETs:

  • le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e le associazioni di datori di lavoro;
  • le società, ad eccezione delle imprese sociali;
  • gli Enti sottoposi a direzione e coordinamento o controllati da uno dei precedenti soggetti, ad esclusione di coloro che operano nel settore della protezione civile.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, però sancisce che l'esclusione non opera in merito ai corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta.

La disciplina riservata agli ETs può essere estesa anche agli Enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente per le attività indicate dall'art. 5 del Codice, purché vi sia un regolamento in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre, è richiesto che l'ente costituisca, per lo svolgimento delle suddette attività, un patrimonio destinato per il quale deve essere anche tenuta contabilità separata.

Attività commerciale dell'ente

In riferimento alla natura dell'attività svolta gli Enti no profit si classificano in:

  • Enti non commerciali;
  • Enti commerciali.

Ai fini civilistici sono classificati come Enti non commerciali quelli che svolgono un'attività non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 2195 c.c.

Art. 2195 Codice Civile – Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • un'attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività ed alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo ed alle imprese che le esercitano.

Da un punto di vista fiscale, invece, sono considerati non commerciali gli Enti che, pur svolgendo una delle attività previste dall'art. 2195 c.c., non esercitano tale attività con carattere di abitualità e professionalità, essendo irrilevante l'assenza di fini lucrativi o la destinazione degli utili allo scopo cui sono costituite.

In ambito fiscale la Legge di Stabilità del 2015 ha previsto importanti novità in riferimento alla tassazione dei dividendi percepiti da questo tipo di Enti aumentando la base imponibile dal 5% al 77,74%, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Il D.M. del 26 maggio 2017, ha modificato ulteriomente tale tassazione; infatti ha stabito che gli utili percepiti dagli Enti no profit, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare.

Sono previsti casi specifici di esclusione della qualifica di ente non commerciale qualora lo stesso eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

Art. 149 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – Perdita della qualifica di Ente non commerciale

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'Ente perde la qualifica di Ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'Ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli Enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Un'ulteriore specificazione della non commercialità di un ETs è data dall'art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo cui le attività di interesse generale (individuate dall'art. 5 del Codice) si considerano non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo che non superi il costo effettivo. Inoltre, si considerano non commerciali le attività di:

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale purché gli utili siano reinvestiti nella ricerca e nella diffusione gratuita dei relativi risultati;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidate dagli ETs ad università ed altri soggetti che la svolgono conformemente al D.P.R. n. 135/2003.
Vantaggi fiscali degli enti no profit

Qualora l'Ente si qualifichi come non commerciale ha diritto ad importanti agevolazioni fiscali che escludono la tassazione in riferimento, come ad esempio:

  • alle attività svolte verso gli associati;
  • alle quote associative ed ogni altro esborso monetario che i soci versano a favore dell'Ente;
  • alle donazioni ricevute dall'Ente;
  • a qualsiasi forma contributiva ricevuta dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento dello scopo cui l'Ente è stato costituito;
  • ai fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate dall'Ente in occasione di eventi o festività;

Al fine di poter beneficiare degli importanti benefici che la disciplina fiscale prevede per questo tipo di Enti è fondamentale prevedere determinate clausole nello statuto, ovvero:

  • l'assoluto divieto di distribuzione di utili, riserve o fondi comunque disponibili;
  • in caso di liquidazione dell'Ente deve essere prevista la devoluzione del patrimonio ad altri Enti con medesime finalità;
  • obbligo del rendiconto finanziario annuale;
  • impossibilità di trasferire le quote sociali.

Nonostante le suddette “restrizioni”, sono numerosissimi i casi di Enti istituiti formalmente come “no profit”, ma che sostanzialmente sono solo mere architetture per poter usufruire di importanti agevolazioni fiscali.

Al fine di evitare questa forma diffusa di elusione fiscale il legislatore, da sempre, cerca di limitare tale “abuso” tramite costanti previsioni legislative o di massima (Circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza, Circolare Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2009, n. 13, Circolare Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2010, n. 20/E) come la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2014, n. 25/E, con la quale si precisa che le Direzioni Provinciali debbano concentrare la loro attività investigativa proprio su questi soggetti che istituiscono Enti no profit al solo fine di conseguire importanti vantaggi fiscali indebiti.

Con l'introduzione del Codice del Terzo settore, si precisa che, ai fini di beneficiare delle agevolazioni fiscali, è obbligatorio l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Si evidenzia che ogni riferimento del Codice al Registro unico diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'art. 53, c. 2, ovvero dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le provincie autonome hanno 180 giorni per disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei proveddimenti d'iscrizione e di cancellazione degli ETs.

Infine, entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

La struttura del Registro unico è così composta:

  • organizzazioni del volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • Enti filantropoci;
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri Enti del Terzo settore.

In evidenza: Comunicazione cessione beni gratuiti alle ONLUS: limiti per comunicazione obbligatoria alla luce delle novità introdotte dalla Legge si Stabilità 2016

A seguito di disposizione del comma 396 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è stato innalzato da euro 5.164 ad euro 15.000 il limite entro il quale le donazioni di beni (oltre a quelle facilmente deperibili) non è richiesta la procedura di comunicazione in riferimento alla richiesta di non operatività della presunzione di cessione (ex art. 2, D.P.R. n. 441/1997).

In evidenza: Immobili dello Stato: agevolazioni per concessioni e/o locazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche

La L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una particolare agevolazione per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno per oggetto finalità di interesse pubblico e che rispettino determinati requisiti previsti dalla normativa.

I predetti soggetti possono infatti ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone concordato, immobili dello Stato (ex art. 9 D.P.R. n. 296/2005) purché dimostrino la sussistenza di determinati requisiti; quali:

  • assenza di scopo di lucro nell'attività svolta;
  • l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva;
  • svolgano attività sportiva dilettantistica.
Social Bonus

Tra le novità apportate dal Codice del Terzo settore, esordisce il social bonus, disciplinato dall'art. 81 del Codice, che consiste in un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da Enti o società in favore degli Enti del Terzo settore, che intendono recuperare immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli ETs e utilizzati esclusivamente da questi per lo svolgimento, con modalità non commerciale, delle attività di interesse generale disciplinato dall'art. 5 del Codice, che consistono in:

  • interventi e servizi sociali;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • servizi strumentali ad ETs resi da Enti composti in misura non inferiore al 70% da ETs;
  • cooperazione allo sviluppo;
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
  • servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
  • alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • agricoltura sociale;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ex art. 27, L. n. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale ex art. 1, c. 266, L. n. 244/2007;
  • cura di procedure di adozione internazionale;
  • protezione civile;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Tuttavia, tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per le suddette erogazioni, non trovano applicazione, le disposizioni riguardanti le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del Codice), nonché le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

Il social bonus è riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai sogetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta non potrà essere utilizzato tutto subito ma sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo e utilizzabile tramite la compensazione in F24.

Inoltre, tale credito non dovrà essere tassato da parte dei beneficiari, non essendo rilevante ai fini dell'Irpef e Irap.

Al social bonus non si applicano i limiti previsto dall'art. 1, c. 53, L. n. 244/2007, il quale prevede che a partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, e di cui all'art. 34, L. n. 388/2000, riguardante le compensazioni, il quale prevede che dal 1° gennaio 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, devono comunicare ogni trimestre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento.

Inoltre, devono provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata, e in un apposito portale, gestito dal medesimo ministero.

Le modalità di attuazione del social bonus, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, saranno individuate da un apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

In data 28 novembre 2017 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), l'Agenzia del demanio e l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) in merito al social bonus. Tuttavia, si deve attendere un Decreto del Ministero del Lavoro per le modalità attuative dell'agevolazione.

Infine, il social bonus si applica in via transitoria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, riguardante il regime fiscale degli Enti del Terzo settore.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Il Codice del Terzo settore ha introdotto un'agevolazione per le erogazioni liberali: viene stabilito che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

L'importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazione di volontariato.

Per le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).

L'art. 83, inoltre, prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, Enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Le disposizioni di favore sopra richiamate, si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale, al momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'Ente all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificato. In caso di mancato tempestivo invio della comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

I soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti degli Enti del Terzo settore non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Inoltre, è disposto che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro (limite modificato dal D.L. n. 148/2017) versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori agevolati, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Infine, le norme di favore si applicano anche agli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le nuove norme entrano in vigore in due momenti diversi, a seconda dell'ente destinatario. In particolare per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le APS ne è prevista la applicabilità a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per le erogazioni a favore degli altri ETs, invece, le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro.

In evidenza: erogazioni liberali e dichiarazione precompilata (D.M. 30 gennaio 2018)

Per le erogazioni ricevute e rimborsate negli anni 2017, 2018 e 2019 le ONLUS, le APS, le fondazioni e le associazioni possono scegliere (è un adempimento facoltativo e introdotto in via sperimentale) di inviare telematicamente i relativi dati, al fine della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Amministrazione finanziaria.

I dati devono essere trasmessi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Riferimenti

Normativi

  • D.M. 30 gennaio 2018, n. 151997
  • D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (collegato alla Legge di Bilancio 2018)
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Comunicato stampa 28 novembre 2017
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
  • L. 6 giugno 2016, n. 106
  • D.M 26 maggio 2017
  • L. 28 dicembre 2015 n. 208
  • L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)
  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
  • L. 23 dicembre 1996, n. 662
  • L. 8 novembre 1991, n. 381
  • L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)
  • Art. 149, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • Art. 2195 c.c.
  • Art. 2 D.P.R. n. 441/1997

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. trib., 3 febbraio 2014, n. 2264
  • Cass. civ., sez. trib., 30 maggio 2012, n. 8623
  • Cass. civ., sez. trib., 2 ottobre 2013, n. 22493
  • Cass. civ., sez. trib., 20 febbraio 2013, n. 4147

Prassi

  • FNC, Documento 18 aprile 2018
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 6 agosto 2014, n. 25/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 16 aprile 2010, n. 20/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 9 aprile 2009, n. 13/E
  • Guardia di Finanza, Circolare 29 dicembre 2008, n. 1
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