Enti no profitFonte: L. 11 agosto 1991 n. 266
29 Luglio 2016
Inquadramento
Con la terminologia “no profit” si intende riferirsi alle organizzazioni ed Enti senza fini di lucro istituiti con finalità sociali. Il settore no profit, meglio conosciuto come “Terzo settore”, inizialmente non oggetto di disciplina legislativa se non a carattere marginale con la Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11 agosto 1991 e la Legge sulle cooperative sociali n. 381 del 8 novembre 1991, è stato solo di recente ripetutamente articolato in una serie di norme che, seppur non di carattere unitario, hanno introdotto le linee guida che devono essere rispettate dalle organizzazioni o Enti che decidono di impegnarsi negli scopi sociali per i quali sono stati appositamente costituiti. La Legge n. 266/1991 è stata abrogata dall'art. 102, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore); tuttavia alcuni articoli trovano una decorrenza di abrogazione diversa:
Con il D.L. n. 148/2017 (collegato alla Legge di Bilancio 2018), il Legislatore modifica l'efficacia temporale delle abrogazioni disposte dal primo comma dell'art. 102 del D.Lgs. n. 117/2017. In particolare, l'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, norma di interpretazione autentica, sancisce che le disposizioni di carattere fiscale abrogate per effetto del primo comma del citato articolo 102 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017. Di conseguenza, le norme fiscali contenute nella L. n. 266/1991 si applicano per tutto il 2017.
Il settore del no profit si contrappone quindi allo Stato e alle imprese ed è costituito da organizzazioni collettive aventi tutte le seguenti caratteristiche:
e sono rivolte ai settori di rilevanza sociale quali, per esempio:
A seguito della L. 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in GU il 29 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) sono venute meno le agevolazioni che erano state previste per gli Enti non commerciali che prevedevano determinate clausole nello Statuto. La nuova previsione normativa ha infatti aumentando la base imponibile dal 5% al 77,74% comportando una tassazione spropositata per questo tipo di ente che si vedrà completamente erosa dal fisco la quota che precedentemente poteva destinare alle proprie attività istituzionali per le quali erano stati costituiti. Gli Enti del Terzo settore
Per effetto della riforma operata dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), si considerano Enti del Terzo settore (ETs): le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli Enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Come chiarito dalla FNC (Documento 18 aprile 2018), l'iscrizione al RUNTS è una delle condizioni necessarie per essere considerati Enti del Terzo settore; pertanto, fino a quando tale Registro non sarà istituito, non possono sussistere gli ETs ed agli attuali Enti no profit continuano ad applicarsi le regole previste prima dell'entrata in vigore del Codice. In particolare, la Fondazione, richiamando l'art. 101 del Codice, chiarisce che “il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e da parte degli ETs attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Con il corollario che qualsiasi Ente, che voglia costituirsi come ETs, a seconda della forma giuridica che verrà prescelta in sede di costituzione secondo le modalità e i criteri declinati nel Codice, deve attualmente iscriversi presso uno dei registri ancora in uso”.
Inoltre, sono esclusi, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, dal perimetro degli ETs:
L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, però sancisce che l'esclusione non opera in merito ai corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta.
La disciplina riservata agli ETs può essere estesa anche agli Enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente per le attività indicate dall'art. 5 del Codice, purché vi sia un regolamento in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre, è richiesto che l'ente costituisca, per lo svolgimento delle suddette attività, un patrimonio destinato per il quale deve essere anche tenuta contabilità separata.
In riferimento alla natura dell'attività svolta gli Enti no profit si classificano in:
Ai fini civilistici sono classificati come Enti non commerciali quelli che svolgono un'attività non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 2195 c.c.
Da un punto di vista fiscale, invece, sono considerati non commerciali gli Enti che, pur svolgendo una delle attività previste dall'art. 2195 c.c., non esercitano tale attività con carattere di abitualità e professionalità, essendo irrilevante l'assenza di fini lucrativi o la destinazione degli utili allo scopo cui sono costituite. In ambito fiscale la Legge di Stabilità del 2015 ha previsto importanti novità in riferimento alla tassazione dei dividendi percepiti da questo tipo di Enti aumentando la base imponibile dal 5% al 77,74%, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Il D.M. del 26 maggio 2017, ha modificato ulteriomente tale tassazione; infatti ha stabito che gli utili percepiti dagli Enti no profit, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare. Sono previsti casi specifici di esclusione della qualifica di ente non commerciale qualora lo stesso eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
Un'ulteriore specificazione della non commercialità di un ETs è data dall'art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo cui le attività di interesse generale (individuate dall'art. 5 del Codice) si considerano non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo che non superi il costo effettivo. Inoltre, si considerano non commerciali le attività di:
Vantaggi fiscali degli enti no profit
Qualora l'Ente si qualifichi come non commerciale ha diritto ad importanti agevolazioni fiscali che escludono la tassazione in riferimento, come ad esempio:
Al fine di poter beneficiare degli importanti benefici che la disciplina fiscale prevede per questo tipo di Enti è fondamentale prevedere determinate clausole nello statuto, ovvero:
Nonostante le suddette “restrizioni”, sono numerosissimi i casi di Enti istituiti formalmente come “no profit”, ma che sostanzialmente sono solo mere architetture per poter usufruire di importanti agevolazioni fiscali. Al fine di evitare questa forma diffusa di elusione fiscale il legislatore, da sempre, cerca di limitare tale “abuso” tramite costanti previsioni legislative o di massima (Circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza, Circolare Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2009, n. 13, Circolare Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2010, n. 20/E) come la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2014, n. 25/E, con la quale si precisa che le Direzioni Provinciali debbano concentrare la loro attività investigativa proprio su questi soggetti che istituiscono Enti no profit al solo fine di conseguire importanti vantaggi fiscali indebiti.
Con l'introduzione del Codice del Terzo settore, si precisa che, ai fini di beneficiare delle agevolazioni fiscali, è obbligatorio l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Si evidenzia che ogni riferimento del Codice al Registro unico diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'art. 53, c. 2, ovvero dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le provincie autonome hanno 180 giorni per disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei proveddimenti d'iscrizione e di cancellazione degli ETs. Infine, entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro. La struttura del Registro unico è così composta:
Social Bonus
Tra le novità apportate dal Codice del Terzo settore, esordisce il social bonus, disciplinato dall'art. 81 del Codice, che consiste in un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da Enti o società in favore degli Enti del Terzo settore, che intendono recuperare immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli ETs e utilizzati esclusivamente da questi per lo svolgimento, con modalità non commerciale, delle attività di interesse generale disciplinato dall'art. 5 del Codice, che consistono in:
Tuttavia, tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per le suddette erogazioni, non trovano applicazione, le disposizioni riguardanti le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del Codice), nonché le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Il social bonus è riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai sogetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta non potrà essere utilizzato tutto subito ma sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo e utilizzabile tramite la compensazione in F24.
Inoltre, tale credito non dovrà essere tassato da parte dei beneficiari, non essendo rilevante ai fini dell'Irpef e Irap.
Al social bonus non si applicano i limiti previsto dall'art. 1, c. 53, L. n. 244/2007, il quale prevede che a partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, e di cui all'art. 34, L. n. 388/2000, riguardante le compensazioni, il quale prevede che dal 1° gennaio 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, devono comunicare ogni trimestre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento.
Inoltre, devono provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata, e in un apposito portale, gestito dal medesimo ministero.
Le modalità di attuazione del social bonus, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, saranno individuate da un apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
In data 28 novembre 2017 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), l'Agenzia del demanio e l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) in merito al social bonus. Tuttavia, si deve attendere un Decreto del Ministero del Lavoro per le modalità attuative dell'agevolazione.
Infine, il social bonus si applica in via transitoria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, riguardante il regime fiscale degli Enti del Terzo settore. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
Il Codice del Terzo settore ha introdotto un'agevolazione per le erogazioni liberali: viene stabilito che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
L'importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazione di volontariato.
Per le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).
L'art. 83, inoltre, prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, Enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.
Le disposizioni di favore sopra richiamate, si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale, al momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'Ente all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificato. In caso di mancato tempestivo invio della comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
I soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti degli Enti del Terzo settore non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Inoltre, è disposto che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro (limite modificato dal D.L. n. 148/2017) versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori agevolati, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
Infine, le norme di favore si applicano anche agli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le nuove norme entrano in vigore in due momenti diversi, a seconda dell'ente destinatario. In particolare per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le APS ne è prevista la applicabilità a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per le erogazioni a favore degli altri ETs, invece, le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro.
Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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